Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di consegna di NOME COGNOME in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2023 dalla Corte di Brasov (Romania), relativo ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per reati in materia di stupefacenti.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 RAGIONE_SOCIALE legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.
Si osserva che la Corte d’appello dopo aver richiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena ha deciso sulla base di una nota pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione RAGIONE_SOCIALE pena, nonché carente di informazioni sul superamento RAGIONE_SOCIALE criticità segnalate dalla difesa rispetto ai due istituti di pena di Codlea e di Aiud in cui il COGNOME sarà detenuto, senza garanzia di non subire un trattamento disumano in relazione alle condizioni di sovraffollamento e del cattivo stato in cui versano le carceri rumene
In definitiva, si censura la carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica RAGIONE_SOCIALE carceri in Romania – testimoniata dai rapporti del RAGIONE_SOCIALE degli anni 2018 e 2021, dal rapporto del RAGIONE_SOCIALE dell’agosto 2023, oltre che dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE visite effettuate nel gennaio 2023 dall’associazione RAGIONE_SOCIALE (comitato Helsinki) – il predetto non sarà sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del motivo di rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 – nel testo vigente prima RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 – per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime d detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina RAGIONE_SOCIALE cause di rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l’art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall’art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 RAGIONE_SOCIALE predetta legge, relativamente al rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna, ove
sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).
Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, COGNOME e C 659/15, COGNOME), per cui l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 267296).
Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall’autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, 23277 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio RAGIONE_SOCIALE loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, COGNOME, in motivazione).
La Romania, in particolare, garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nelle strutture carcerarie in regime di tipo “chiuso” di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano in tale spazio strutture fisse come “letti a castello” e i servizi igienici) e in regime “semiapert di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi RAGIONE_SOCIALE cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per i resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è l’apertu RAGIONE_SOCIALE celle per tutto il giorno).
Come già affermato più volte da questa Corte (Sez. F, n. 35554 dell’1/08/2019, COGNOME, non mass; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; NOME, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, NOME, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, COGNOME, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota RAGIONE_SOCIALE Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali RAGIONE_SOCIALE condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di
“misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e RAGIONE_SOCIALE pessime condizioni di detenzione”. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo RAGIONE_SOCIALE condizioni di detenzione (ex multis v. NOME COGNOME c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; COGNOME c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; COGNOME c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; NOME COGNOME c. Russia, cit., §§ 52 – 58).
Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché indicati i luoghi di probabile detenzione (il penitenziario di Codlea per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare e quello di Aiud per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena); b) si è assicurato che saranno garantite presso i due predetti penitenziari celle con uno spazio minimo di 4 mq. e di 3 mq per ciascun detenuto che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all’igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all’acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d’igiene e pulizia; c) che nei predett istituti non vi sono condizioni di sovraffollamento, essendovi nel carcere di Aiud un tasso di occupazione del 73,28% e in quello di Codlea un tasso di occupazione del 99,29%.
Inoltre, con riferimento al Report del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE del 2 agosto 2023, la Corte di appello ha dato atto RAGIONE_SOCIALE risposte fornite al riguardo dalle Autorità Rumene circa gli impegni assunti per garantire l’applicazione RAGIONE_SOCIALE leggi che tutelano i diritti RAGIONE_SOCIALE persone detenute, anche con riferimento al sovraffollamento degli ospedali psichiatrici, terna peraltro che non appare concretamente pertinente al caso in esame, non trattandosi di soggetto affetto da problemi psichiatrici.
In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime “interno” e per quello “semi-aperto”), con la previsione in ogni caso anche in quello “chiuso” di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi.
La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio, attivando la richiesta di informazioni integrative sul punto che, una volta pervenute, sono state puntualmente scrutinate, così superando i rilievi critici
espressi sul tema dalla difesa del ricorrente, inadeguatamente replicati in questa sede.
È sufficiente ricordare che il rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna è concepito come una eccezione da interpretare restrittivamente, in rapporto al principio di reciproca fiducia degli Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo, assumendo rilevanza soltanto carenze strutturali e di sistema e non il riferimento a casi isolati di violazione RAGIONE_SOCIALE legge da parte di appartenenti alla forze di polizia penitenziaria per illegittime pratiche di tortura che siano state comunque perseguite secondo le leggi dello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto.
Infine va osservato che il ricorrente pare ignorare che l’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha integralmente modificato i primi due commi dell’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2005, che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 17 legge cit.: ai sensi del comma 1, in particolare, il ricorso è proponibile, entro cinque giorni dalla conoscenza legale RAGIONE_SOCIALE sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge.
Rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva il diritto di proporre ricorso «anche per il merito», il ricorso è ora proponibile solo per violazione di legge, in linea, come ricorda la Relazione illustrativa, «con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio» RAGIONE_SOCIALE Corte di appello e con i «ridisegnati confini RAGIONE_SOCIALE sua valutazione».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento anche a versare una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, RAGIONE_SOCIALE L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
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Il Presidente
Così deciso il 28 dicembre 2023 Il Consighf estensore