Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Pakistan il 16/11/1993
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricors perché tardivo.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, il cittadino pakistano NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, ch ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna alla Grecia, in esecuzi mandato d’arresto europeo emesso il 31 luglio scorso dal Procuratore presso Corte d’appello della Tracia di quello Stato, per l’esecuzione della sente condanna alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per il del favoreggiamento dell’ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato, e nei suoi confronti da quella Corte d’appello e divenuta irrevocabile.
Sono due i motivi del ricorso.
2.1. Con il primo si chiede la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione, in quanto il difensore si sarebbe trovato nell’impossibilità di munirsi di procura speciale nel relativo termine, destinato a scadere lunedì 16 dicembre 2024.
Deduce quel difensore, a tal fine, di aver ricevuto soltanto venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 12.54, a mezzo pec, inviata dalla casa circondariale in cui il consegnando era ristretto, comunicazione della nomina da questi operata in suo favore, non avendo potuto interloquire con lo stesso, poiché, secondo il regolamento di quell’istituto, non sarebbero consentiti i colloqui con i detenuti nelle giornate del sabato e della domenica.
2.2. La seconda doglianza consiste nel vizio di motivazione, per due ragioni. Premesso che il processo in Grecia si è svolto nella contumacia del consegnando, non raggiunto da alcun avviso, altresì mancando la prova che egli abbia avuto altrimenti effettiva conoscenza dello stesso, rileva il ricorso: a) che non è stata trasmessa con il mandato d’arresto la sentenza dell’autorità greca tradotta in lingua a lui nota; b) che il mandato non contiene l’indicazione della facoltà per l’interessato, a sèguito della consegna, di chiedere la rinnovazione del processo nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Manifestamente infondata, infatti, è la prima censura, dovendo escludersi che il mancato rispetto del termine per impugnare debba ascriversi a caso fortuito o forza maggiore.
Premesso che, per la proposizione del ricorso per Cassazione nella presente materia, non è necessario conferire al difensore una procura speciale, va comunque osservato:
che l’addotta impossibilità, anche per i difensori, di effettuare colloqui con i propri assistiti presso quella casa circondariale nei giorni di sabato e domenica è puramente asserita, non essendo accompagnata da alcuna attestazione in tal senso della direzione di quell’istituto o da altra documentazione;
che, pur quando così fosse, il difensore sarebbe stato comunque nella condizione di interloquire con il proprio assistito in tempo utile per proporre ricorso, potendo farlo il venerdì pomeriggio ed il lunedì mattina e scadendo il relativo termine alle ore 24.00 del lunedì: giova ricordare che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la forza maggiore consiste
nel verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a non imputabili all’interessato, sul quale, peraltro, grava il relativo onere probatorio (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 278706).
Solo per completezza, va altresì rilevato che il secondo motivo non sarebbe neppure consentito, potendo la decisione del giudice di merito essere impugnata in questa sede soltanto per violazione di legge e non per vizi della motivazione (art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005).
In ogni caso, deve osservarsi: a) che, come rilevato dallo stesso difensore ricorrente, in tema di mandato d’arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in caso di mancata allegazione della traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna posta a fondamento della richiesta (tra molte altre: Sez. 6, n. 43136 del 15/09/2017, Ponti, Rv. 271573); b) che il mandato d’arresto dà atto espressamente della facoltà del consegnando di chiedere la rinnovazione del processo nello Stato richiedente e che, all’esito della consegna, egli sarà espressamente informato di tale facoltà.
Risulta, dunque, soddisfatta la condizione che legittima la consegna in adempimento di un mandato d’arresto c.d. “esecutivo”, qual è prevista dall’art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69 del 2005, in perfetta simmetria, del resto, con quanto stabilito dalla decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro Consiglio U.E. 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, all’articolo 4-bis, par. 1.
Deve ricordarsi che, intervenuta di recente nella materia per decidere su un rinvio pregiudiziale disposto dall’autorità giudiziaria italiana, la Corte di giustiz dell’Unione europea (ord. 20 settembre 2024, in causa C-504/24 PPU) ha precisato che, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4-bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e equo processo, come sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta .
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2025.