Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12004 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Tunisia il 02/03/1992, avverso la ordianza del 23/01/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Milano, che, in difesa di COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di NOME COGNOME alla Autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo del 22 ottobre 2024, fondato su una sentenza di condanna relativa al reato descritto nel mandato e corrispondente nell’ordinamento italiano al delitto ex artt. 582 e 585 cod. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per erronea applicazione dell’art. 18-ter legge 22 aprile 2005 n. 69, assumendo che, nonostante i chiarimenti forniti dalla Autorità giudiziaria della Francia, non vi è prova che il ricorrente fosse informato dello svolgimento del processo d’appello, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti.
Al riguardo, si adduce che la citazione per l’udienza d’appello è stata trasmessa al solo difensore senza che sia specificato se ciò è accaduto in virtù di una elezione di domicilio o meno), l’imputato non era presente all’udienza di appello e non era presente alcun difensore, né è stato spiegato se e come l’imputato sia stato assistito in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella sentenza della Corte di appello di Milano è richiamata la risposta della Corte di appello di Lione ai chiarimenti richiesti: «NOME COGNOME è stato citato a comparire davanti alla Corte di appello di Lione con atto di precetto del 30 gennaio 23 consegnato allo studio (ricevuta di ritorno in data 4 febbraio 23). Non è comparso davanti alla Corte di appello di Lione all’udienza del 22 febbraio e non era rappresentato da un avvocato. Poiché NOME COGNOME era a conoscenza della data dell’udienza, la sentenza del 22 febbraio 2023 non è, secondo il diritto francese, una sentenza contumaciale ma una sentenza emessa con “imputato assente malgrado egli sia stato citato o convocato personalmente o comunque stato informato dell’udienza” conformemente alle disposizioni dell’articolo 410 del codice di procedura penale».
Inoltre, nella stessa sentenza si rileva che, come confermato dalla Autorità giudiziaria francese, il processo si è svolto in modalità analoga a quella prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e la sentenza di appello è stata ritualmente notificata al condannato senza che egli abbia interposto ulteriore ricorso davanti alla Corte di cassazione della Francia, sicché la sentenza è divenuta esecutiva.
Su queste basi, mentre deve prendersi atto delle asserzioni contenute nella sentenza francese circa la conoscenza del processo in appello da parte di NOME COGNOME si rileva che, comunque, nel ricorso in esame la ritualità della notifica della sentenza di appello non è contestata, come non lo è la mancata proposizione da parte di COGNOME di un ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, che, pertanto, è divenuta esecutiva (Sez. 6, n. 18125 del 06/05/2021, Rv. 281663).
Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.