Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32998 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/08/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio,pronunciandosi nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria portoghese nei confronti di NOME COGNOME, per rerati corrispondenti a quelli previsti dagl artt. 73 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990, ha disposto la custodia cautelare in carcere del COGNOME.
La sentenza rescindente emessa dalla sezione feriale di questa Corte in data 30 luglio 2024 aveva annullato la precedene sentenza della Corte capitolina così motivando : “Il motivo investe due distinti profili di censura: 1) la nu dell’ordinanza in quanto si è nuovamente pronunciata su un mandato di arresto europeo emesso per un fatto identico a quello in relazione al quale vi è già stata una pronuncia definitiva di rifiuto della consegna; 2) la mancanza d motivazione sul pericolo di fuga.. ….. …Quanto al primo profilo di censura, ri il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che effettivamente il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento riguarda i medesimi fatti oggetto del precedente mandato di arresto in relazione ai quali la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistent il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18- bis legge n. 69 del per effetto della pendenza del proc. n. 2290/2023 NUMERO_DOCUMENTO iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. A fronte di tale sostanziale coincidenza dei fatti oggetto del procedimento nazionale e di quello avviato nello Stato di emissione, l’ordinanza impugnata, considerata la diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ha ritenuto non più sussistente la condizione ostativa alla consegna sulla sola base dell’avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione. Ebbene, ad avviso del Collegio siffatta motivazione è meramente apparente in quanto ha omesso di argomentare sulla identità o meno del fatto, a prescindere da come sia stato qualificato, e, soprattutto, sulla effettiva definizione del procedimento interno, quale elemento rivelatore della insussistenza dell’interesse dello Stato ad affermare la propri giurisdizione. 3.Anche l’ulteriore profilo di censura è fondato. Va, in pri luogo, ribadito che in tema di mandato d’arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione della misura cautelare sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del 19/06/2013, NOME, Rv. 256568). Si è successivamente chiarito che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione de misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditi° in vinculis” della persona richie formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabil ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178). 3.1 Nel caso in esame la motivazione dell’ordinanza cautelare risulta essere del tutto apparente, in quanto si afferma la necessità della custodia in carcere in considerazione della gravità dei reati, non risultando alcun elemento a discarico diverso dalla mera permanenza e dalla presentazione all’A.G. procedente, fatto che di per sé non esclude le esigenze cautelari», e ciò, si aggiunge, anche in considerazione del pericolo di sottrazione alla procedura di consegna al Portogallo. Si tratt infatti, di una motivazione che prescinde da ogni valutazione in merito all’esistenza di elementi concreti sintomatici del concreto del pericolo che ricorrente si sottragga alla consegna, limitandosi a generiche considerazioni sull’effettività della rrisura cautelare”
Avverso la decisione del giudice del rinvio ricorre nuovamente in cassazione il COGNOME ribadendo la sostanziale identità dei fatti – contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata- e la mancanza di idonea motivazione sul pericolo di fuga.
Sono stati presentati’motivi aggiunti con cui si miste nell’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha evidenziato “l’insussistenza dei detti motivi di rifiuto della consegna ai sensi dellart. 18 bis l n. 69 del 2005: 1) il MAE riguarda i reati di detenzione ed impotazione dall’Uruguay al Portogallo di ingenti quanttativi di cocainma (dunque non commessi in Italia ma totalmente all’estero, laddove cass. 27.03.224 n. 13603 ha affermato che non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna se nello Stato di emissio del MAE sia avvenuto anche solo un frammento della condotta) 2) in Italia è ancora solo firmalmente pendente (anche se con richiesta di archivuazione) un procedimento non per lo stesso fatto (artt. 73-80 DPR 309/1990) ma per la diversa ipotesi di ci al’art. 74 DPR 309/1990”. Trattasi di motivazione congrua ed idonea a colmare il gap nnotuivazionale (consistente in una motivazione meramente apparente ) evidenziato dalla sentenza rescindente. Una motivazionnne infatti è stata data ed evenuali vizi motivazionali non sarebbero comunque denunciabili in questa sede.
Quanto al secondo motivo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrene, la Corte di rinvio, lungi dal richiamare la mera gravità dei fatti, ha fornito una motivaz
congrua e priva di aporie logiche, evidenziando come il COGNOMECOGNOME narcotrafficate inernazionale, ha rilevanti risorse economiche e concreti e costanti contatt internazionali con soggetti e/o organizzazioni criminali straniere, da cui ben potrebbe rcevere ausilio in caso di espatrio”
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Deciso il 20 agosto 2024.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME