Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39926 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Russia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 6/11/2025 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bre ne disponeva la consegna all’autorità giudiziaria spagnola, in relazione al re associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di autovett riciclaggio, apponendo la condizione del differimento della consegna ex art. 2 22 aprile 2005, n.69, in quanto COGNOME risulta già sottoposto a misura caut
in Italia per fatti, in parte analoghi, ivi commessi.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 18-bis I. 22 aprile 2005, n.69, sul presupposto dell’identità dei reati oggetto del mandato di arresto e quelli per i quali si sta procedendo in Italia. In particolare, per quanto concerne l’ipotesi associativa, l’imputazione provvisoria formulata a carico di COGNOME indica espressamente, quale uno dei luoghi di commissione del fatto, Malaga e, quindi, riconosce che la condotta è stata realizzata, almeno in parte, anche in Spagna.
Sostiene la difesa che, ove si procedesse alla consegna, si porrebbe a rischio il rispetto del principio del ne bis in idem, consentendosi all’autorità spagnola di processare il ricorrente per fatti già oggetto di accertamento in Italia.
Al fine di confutare la tesi recepita in sentenza, secondo cui i reati per i qual è stata disposta la consegna sarebbero i medesimi per i quali si procede in Italia, la difesa evidenzia come, nel procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria di Reggio Emilia, sia stata contestata l’aggravante della transnazionalità, inoltre, le indagini sono state svolte mediante la costituzione di una squadra investigativa comune con le autorità spagnole.
Né si potrebbe dubitare dell’intenzione dell’autorità nazionale di voler procedere per i reati in questione, essendo stata già svolta ampia attività investigativa ed emesso un mandato di arresto europeo proprio nei confronti di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione dell’art. 20 I. 22 aprile 2005, n.69, sul presupposto che, nei confronti di COGNOME, penderebbe, oltre al mandato di arresto emesso dalla Spagna, anche un mandato di arresto europeo emesso in data precedente dall’autorità italiana.
A fronte del concorso di più mandati di arresto europeo, si sarebbe dovuta applicare la regola secondo cui la Corte di appello deve decidere quale sia il mandato da eseguirsi valutando la gravità dei reati e la data di emissione dei mandati.
2.3.Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 6 e 16 I. 22 aprile 2005, n.69, evidenziandosi l’insufficiente descrizione dei fatti posti a fondamento del mandato di arresto che, in concreto, non consentirebbe di valutare nello specifico le condotte addebitate e, tanto meno, di verificarne la gravità indiziaria.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 24 I. 22 aprile 2005, n.69, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe differito la consegna «sino al verni meno, per qualsiasi motivi ivi compresa la concessione di benefici penitenziari, dello stato di custodia, in carcere o in detenzione domiciliare, in
esecuzione del titolo italiano». In tal modo, la consegna diverrebbe possibile anche nel caso in cui l’espiazione della pena dovesse avvenire secondo i benefici previsti dal nostro ordinamento e al di fuori dell’ipotesi della detenzione.
Si sostiene, invece, che il differimento della consegna doveva essere previsto anche in relazione all’eventuale sottoposizione a misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Sulla base del raffronto, tra le imputazioni provvisorie formulate nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia e quelle poste a fondamento del mandato di arresto europeo, emerge una parziale e limitata coincidenza delle condotte ascritte al ricorrente.
Invero, la sola ipotesi associativa viene contestata come commessa in parte anche in Spagna, viceversa, i reati fine risultano del tutto diversi, risultando commessi nei luoghi ove avvenivano le condotte di furto di autoveicoli, riciclaggio e falso.
È del tutto evidente che i reati fine non potevano che essere interamente realizzati nei luoghi ove si svolgevano le condotte finalizzate a procurarsi, essenzialmente mediante furto, gli autoveicoli che, successivamente venivano o inviati all’estero per la vendita o impiegati per l’utilizzo della componentistica.
Quanto detto consente di affermare che, con specifico riguardo ai reati fine, non vi è alcuna sovrapposizione tra le condotte per le quali sta procedendo l’autorità giudiziaria italiana e quelle poste a fondamento del mandato di arresto emesso dalla Spagna.
2.1. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riguardo al reato associativo, rispetto al quale ben potrebbe sussistere una sovrapposizione rispetto all’analoga condotta per la quale è stata richiesta la consegna.
La Corte di appello si è limitata ad osservare che la richiesta è stata avanzata per il reato associativo, senza, tuttavia, procedere all’esame del fatto e alla verifica della coincidenza tra l’associazione contestata in Spagna e quella per la qu sta già procedendo in Italia.
Invero, a fronte della contestazione di una condotta associativa che, qua meno sulla base del mero raffronto tra le imputazioni, potrebbe essere coincide rispetto a quella per cui si sta procedendo in Italia, la Corte di appello dovuto valutare la sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo previsto dall’
bis, lett.b), I. 22 aprile 2005, n.69, in base al quale sussiste un motivo di rifiut facoltativo della consegna se, per lo stesso fatto posto a base del mandato di arresto europeo, è in corso un procedimento penale.
La Corte di appello ha sostanzialmente omesso di verificare la sussistenza di tale condizione, essendosi limitata ad affermare che i reati fine sono diversi, ma non avendo compiuto alcuna specifica verifica in relazione al reato associativo.
In tal modo risulta violato il disposto del citato art. 18-bis che, per consolidata giurisprudenza, impone alla Corte di appello, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, di verificare l’identità fatto e se risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv. 278197; Sez.6, n. 20539 del 24/5/2022, COGNOME, Rv. 283600).
Tale verifica, peraltro, è strettamente funzionale non solo a garantire la prevalenza della giurisdizione interna lì dove si è già manifestato l’interesse a perseguire determinati reati, ma costituisce anche un presidio avverso il rischio di violazione del principio del ne bis in idem.
Come già affermato da questa Corte, nel caso in esame si tratti di reati transnazionali, per cui, come è stato già affermato da questa Corte di cassazione, si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l’interesse alla repressione di detti reati che coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l’interesse ad assicurare il principio del ne bis in idem, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall’art.50 della Carta di Nizza, che Si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544, n.m. sul punto; Sez.6, n. 46642 del 17/12/2021, Pelle, n.m.).
3.L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, pur dovendosi precisare che lo stesso risulterebbe in ogni caso infondato.
L’art. 20 I. 22 aprile 2005, n.69, nel disciplinare le ipotesi di concorso d richieste di consegne formulate da più Stati membri, fa riferimento ad un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame e concernente il caso in cui l’autorità italiana sia stata richiesta della consegna da parte di più Stati.
Il citato art.20, pertanto, si applica solo qualora i mandati di arresto europeo siano stati tutti emessi da autorità giudiziarie diverse da quella nazionale.
Ben diversa è la fattispecie in esame, nella quale la richiesta di mandato di arresto, preventivamente formulata dall’autorità italiana, ha perso efficacia per effetto dell’avvenuta esecuzione della misura cautelare.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo a tal fine sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17 comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282118).
Ne consegue che la ritenuta insufficiente specificazione delle condotte ascritte al ricorrente non può dar luogo ad un vizio ostativo alla consegna.
Il quarto motivo, concernente l’insufficiente previsione della clausola di rinvio della consegna fino all’eventuale espiazione della pena emessa all’esito del procedimento pendente in Italia, è infondato.
Sul tema è sufficiente richiamare l’esaustiva e recentissima decisione assunta da Sez.6, n.19696 del 23/5/2025, Takas, Rv. 288100, nella quale si è precisato che «L’art. 24 I. n. 69 cit. attribuisce, infatti, alla Corte il potere discreziona rinviare la consegna, senza però fissare alcun parametro di riferimento. In presenza di richiesta dell’interessato, la Corte di appello può valutare la richiesta ma la decisione di rinviare o meno la consegna della persona ricercata implica in ogni caso una valutazione di opportunità (cfr. Sez. 6, 14 dicembre 2005, COGNOME, Rv. 232638), che deve tener conto non solo della gravità dei reati addebitati e dello stato del procedimento in Italia (Sez.6, n. 22451 del 3 giugno 2008, COGNOME, Rv. 229943) ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi s trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez.6, n. 10892 del 05/03/2014, B, Rv.259340). La esecutività o irrevocabilità della sentenza adottata dal giudice italiano non produce, dunque, alcun automatismo quale causa di rinvio della consegna ma entra in gioco quale parametro di valutazione del giudice, al pari degli altri indicatori rilevanti per le valutazioni discrezionali Corte di appello, alla stregua di un principio di opportunità la cui ratio non è quella della tutela della posizione del consegnando, bensì il rispetto del principio di collaborazione tra Stati».
A fronte del potere discrezionale della Corte di appello in or all’applicazione del rinvio della consegna, deve ritenersi sicuramente sussis anche il potere di modulare il rinvio in ragione del tipo di pena che il conseg sarà chiamato a scontare in Italia.
In tal senso, infatti, ben può ritenersi che, nel contemperare le esi
rappresentante dallo Stato richiedente, la Corte di appello possa limitare il rinvio della consegna solo fin quanto sussiste l’esigenza di applicare una pena detentiva, cui corrisponde un giudizio di maggiore offensività del fatto e, quindi, un correlativo interesse prioritario dello Stato richiesto all’esecuzione della pena rispetto alle esigenze dello Stato richiedente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al motivo concernente l’omessa valutazione del motivo facoltativo di rifiuto della consegna in relazione al reato di associazione per delinquere, con conseguente rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Brescia, cui è demandato di verificare se vi sia coincidenza tra i reati associativi contestati dall’autorità giudiziaria itali e quella spagnola, motivando sulle ragioni sottese all’eventuale esercizio del motivo di rifiuto facoltativo anche in relazione all’eventuale prevalente interesse all’accertamento dei fatti dinanzi all’autorità giudiziaria italiana.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.
Così deciso il 10 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre,sid nte