Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43961 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Venezia DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 39/23 della Corte di appello di Venezia del 30/08/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che – previo deposito della dichiarazione di revoca della nomina degli altri difensori da parte del ricorrente – ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha respinto la
richiesta, formulata dall’autorità giudiziaria romena mediante inoltro di mandato d’arresto europeo esecutivo, della consegna di NOME COGNOME, condannato in via definitiva in Romania per i delitti di falso documentale e truffa alla pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione.
Rilevato il possesso della cittadinanza italiana, la Corte territoriale ne ha, però, rifiutato la consegna ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, disponendo contestualmente il riconoscimento della sentenza emessa nei suoi confronti dalla .1udecatoria Sectorolui 1 Bucuresti (Pretura del Settore 1 di Bucarest) il 29 novembre 2022 e l’esecuzione in Italia, conformemente al diritto nazionale, della pena ivi stabilita.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che con un primo motivo di censura deduce vizi congiunti di motivazione ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della natura politica dei reati per quali ha riportato condanna in Romania.
Il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto a processo non equo nello Stato estero proprio a causa della natura politica dei reati in addebito, dal momento che dopo la loro consumazione è stato fatto segno di una concertata campagna di discredito sui media di diversi Stati europei (Russia, Turchia, Regno Unito e Repubblica Ceca), al fine precipuo di non rendere plausibili le denunce da lui sporte riguardo ai debiti ed alla situazione finanziaria di una controparte negoziale in persona di tale NOME NOME, moglie di NOME COGNOME, noto ed importante imprenditore romeno nonché influente politico membro del RAGIONE_SOCIALE.
Con un secondo motivo deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 20-bis cod. pen. per avere la Corte d’appello negato la conversione della pena riportata all’estero con una di quelle previste dalla citata previsione di legge sul duplice assunto, erroneo secondo la difesa, che l’art. 10, comma 5, d. Igs. n. 161 del 2010 non consentirebbe tale operazione e che il ricorrente non sarebbe meritevole del beneficio in quanto gravato da plurimi precedenti penali per reati già commessi in Italia.
Con atto trasmesso il 28 settembre 2023 a firma di un nuovo difensore in persona dell’AVV_NOTAIO, il ricorrente ha proposto un motivo nuovo, consistente nella deduzione di violata applicazione dell’art. 10, commi 1, lett. f) e comma 5 d. Igs. n. 161 del 2010 nonché dell’art. 735 cod. proc. pen. in ordine all’interpretazione ed all’apprezzamento della pena.
Secondo il ricorrente sarebbe stata omessa dalla Corte territoriale ogni verifica in ordine alla compatibilità della pena applicata dalla sentenza di condanna
straniera con quella prevista in Italia per reati simili.
Con memoria priva di data, sottoscritta dagli AVV_NOTAIO, sono stati, infine, esposti elementi di considerazione aggiuntivi quanto all’asserita mancanza di indipendenza ed imparzialità dell’intero sistema giudiziario romeno ed al carattere cd. discriminatorio soggettivo del giudizio celebrato a carico del ricorrente, da intendere a tutti gli effetti come esempio di processo non equo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché basato su motivi infondati o improponibili in sede di legittimità.
Il primo motivo concernente la pretesa natura politica dei reati oggetto di condanna risulta tanto improponibile quanto infondato per due ordini di ragioni.
La prima di carattere processuale è che la censura investe la motivazione, definita manifestamente infondata e contraddittoria, con cui la Corte di appello ha, peraltro correttamente per quanto oltre si dirà, liquidato la questione posta, atteso che l’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come modificato dall’art. 1, lett. a), d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021 limita la ricorribilità in cassazione dell pronunce della Corte territoriale alla sola ipotesi della violazione di legge, nella specie neppure evocata.
In secondo luogo, le censure in tema di natura politica degli addebiti e di non equità del processo romeno avrebbero imposto la non opposizione del ricorrente alla consegna, dovendo dinanzi a quella giurisdizione opporre tale forma di doglianze.
Sul piano sostanziale va oltre tutto rilevato come la difesa mostri in più riprese (ricorso principale e memoria aggiuntiva) di confondere due piani assai distinti, il primo concernente l’asserita celebrazione a carico del COGNOME di un processo non equo, potenzialmente integrante violazione dell’art. 2 della legge n. 69 del 2005 e dei principi fondamentali ivi richiamati, il secondo riguardante il carattere asseritamente politico dei reati in addebito.
In realtà, però, quel che viene allegato è da una parte (v. memoria) il AVV_NOTAIO connotato di mancanza di imparzialità e terzietà dell’intero sistema giudiziario romeno, senza alcun riferimento alle modalità di svolgimento dello specifico procedimento condotto a carico del ricorrente e dall’altra, un’accezione del reato politico palesemente eccentrico rispetto alla definizione ricavabile dal cbn. disp.
degli artt. 10, quarto comma, cod. pen. e 26, comma 2, Cost. e della cospicua giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi sul tema.
Si sostiene, infatti, che l’intero procedimento intentato al COGNOME altro non sarebbe che frutto di un complotto ordito ai suoi danni al fine precipuo di screditarlo in via preventiva, avendo egli presentato denuncia nei confronti della citata NOME COGNOME, persona asseritamente in grado di fare affidamento su un clima di generalizzata protezione in Romania a causa del ruolo pubblico e politico ricoperto dal coniuge NOME COGNOME.
In che modo, tuttavia, tale situazione possa trasformare la pacifica natura comune dei reati (falso e truffa) oggetto di condanna, connotandoli in senso politico, è questione che la difesa del ricorrente non riesce in alcun modo ad argomentare, nonostante l’evocazione di principi di origine giurisprudenziale (pag. 29-30 ricorso) tanto condivisibili quanto irrilevanti nel caso di specie.
Infondata è, invece, la seconda doglianza, ribadita con diversi accenti nel motivo aggiunto.
Il ricorrente deduce la mancata applicazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), adducendo a sostegno le seguenti considerazioni:
il potere del giudice italiano di modulare la pena nel riconoscere la sentenza straniera non incontrerebbe alcun tipo di preclusione proveniente dallo Stato estero (ricorso principale);
la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto di adattare i fatti contestati al COGNOME ex art. 244, commi 1 e 2 del Codice penale rumeno al reato di truffa, senza tuttavia verificare la compatibilità della pena inflitta dalla sentenza di condanna emessa dalla Pretura di Bucarest con quella stabilita dalla norma di cui all’art. 640 cod. pen., mancando, quindi, di applicare i criteri dettati dal d. Igs. n. 161 del 2010, art. 10, commi 1, lett. f) e commi 5, e dall’art. 735 cod. proc. pen. (motivo aggiunto), evidenziando che l’art. 244, comma 2 del Codice penale rumeno rubricato “Inganno” prevede che chi commette frode utilizzando nomi o qualità false o altri mezzi fraudolenti è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
altrettanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe effettuato una verifica della compatibilità della pena in via cumulativa e non per ogni singolo reato (motivo aggiunto);
non sussisterebbe ragione alcuna per escludere dal beneficio delle pene sostitutive i soggetti dichiarati colpevoli da autorità giudiziarie straniere, laddove per i medesimi fatti e le medesime pene in Italia avrebbero astrattamente diritto
di poter avanzare tale richiesta direttamente al giudice di cognizione (ricorso principale).
La fallacia delle prime tre deduzioni è evidente.
Nessuna di esse considera, infatti, che da tempo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha individuato i limiti che le norme applicabili ed il sistema dei rapporti internazionali pongono al giudice italiano nell’operazione di adattamento della pena irrogata dal giudice estero nel corso della procedura di riconoscimento della sentenza straniera (art. 12 cod. pen. e d. Igs. n. 161 del 2010).
Innanzitutto è del tutto infondata la tesi, sostenuta dalla difesa del ricorrente, della possibilità del giudice nazionale di modificare senza limiti la pena stabilita nella sentenza straniera, avendo per contro questa Corte di cassazione più volte rilevato che il cd. potere di adattamento risulta circoscritto.
In tema di riconoscimento per l’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell’Unione europea, è preclusa l’applicazione dell’istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), d. Igs.7 settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578).
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d’appello disponga, ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio dell conformità al diritto interno impone l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d’appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati – in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea – dall’art. 10, comma 5, d. Igs. 7 settembre 2010 n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella applicata nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria) (Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258259)
Nel vigore di norme convenzionali previgenti è stato, inoltre, affermato che ai fini dell’esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta all’estero, nei casi applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la corte d’appello, in forza del regime della continuazione scelto con la legge di ratifica del 25 luglio 1988, n. 334, non deve convertire la pena inflitta dal giudice straniero, ma, a differenza di quanto
previsto dall’art. 735 cod. proc. pen., deve limitarsi a recepirla, salvo il limite previsto dall’art. 10 della Conv. cit., espressamente richiamato dall’art. 3, legge 3 luglio 1989, n. 257, della sua incompatibilità, per durata o natura, con quella edittale prevista dalla legislazione interna, nel qual caso potrà adattare detta sanzione a quella prevista per reati della stessa natura, purché non sia più grave o più lunga (Sez. 6, n. 14505 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272480).
E ancora, in tema di riconoscimento per l’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa ·da altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 10, comma 5, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel verificare la compatibilità della pena inflitta all’ester con quella prevista dall’ordinamento interno per reati similari, dispone di un potere di adattamento che le consente di porre rimedio al riconoscimento della pena, principale e accessoria, mal operato perché basato su un’errata qualificazione giuridica, provvedendo alla rideterminazione di tale pena, se superiore a quella massima prevista dalla normativa interna. (Sez. 6, n. 3324 del 12/12/2022, dep. 2023, P., Rv. 284335)
Ricapitolando, il circoscritto potere di adattamento riconosciutogli consente al giudice nazionale di intervenire sulla pena esclusivamente in relazione ai limiti edittali previsti dalle corrispondenti figure di reato nazionali, al fine di evit incompatibilità con l’ordinamento interno applicando una pena che per questo risulterebbe illegale; incompatibilità che si traduce nell’impossibilità di applicarne una superiore, per quel determinato reato, al limite edittale massimo previsto dalla corrispondente fattispecie astratta nazionale, fatta in ogni caso salva la necessità di applicare una pena prevista dall’ordinamento nazionale in caso di irrogazione di una di diversa natura da parte del giudice straniero (v. infra).
Ma nessuna di tali evenienze si è verificata nel caso in esame, in cui il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione (di cui quattro presoffertí), di cui quella per truffa (reato ritenuto p grave) nella misura di due anni e sei mesi di reclusione, ampiamente compresa nei limiti edittali dell’art. 640 cod. pen., aumentata di un terzo a titolo continuazione per gli altri reati, secondo un rateo di aumento pienamente compatibile con l’art. 81 cpv. cod. pen., risultando oltre tutto assolta, da parte della Corte d’appello – che ha confermato le determinazioni del giudice romeno l’esigenza di determinare la sanzione per singolo reato, ancorché in applicazione dell’istituto della continuazione.
La stessa previsione normativa (art. 10, comma 5, cit.) che parla di durata e natura della pena applicata dal giudice straniero dimostra, del resto, l’inconsistenza di quelle tesi a vario titolo fondate sulla necessità di comparare le fattispecie astratte, con i relativi apparati sanzionatori, contemplate nei distinti
ordinamenti statali o internazionali che vengono in rilievo.
La prospettiva ermeneutica che qui si sostiene è, infine, in linea con la giurisprudenza eurounitaria, atteso che almeno in due occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, dal momento che la decisione quadro si basa sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici, dovrebbe essere rispettata la decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, così da non sottoporla in linea di massima ad alcuna revisione o adattamento (art. 8, par. 1 Decisione · quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008; CGUE del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17; CGUE, Quarta Sezione dell’Il marzo 2020, SF, C-314/18), principio che trova deroga solo in due situazioni: diversa durata (superiore) della pena originariamente irrogata nello Stato di emissione (art. 8, par. 2); diversa natura della sanzione originariamente applicata (art. 8, par. 3), ferma l’esclusione di ogni intervento sulla fase della esecuzione (art. 17, par. 3).
Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di doglianza.
La Corte di appello non ha affrontato espressamente il tema dell’astratta applicabilità dell’art. 20-bis cod. pen. alle sentenze straniere ‘riconosciute’ per avere correttamente osservato, in via pregiudiziale, che l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una sanzione detentiva esula dalle attribuzioni del giudice nazionale che procede al riconoscimento ai sensi degli artt. 12 cod. pen. e del d. Igs. n. 161 del 2010.
Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n.
69 del 2005.
Così deciso, 30 ottobre 2023
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