Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo esecutivo emesso
•
dall’autorità giudiziaria rumena nei confronti di NOME COGNOME NOME – tratto in arresto in Italia il 24 gennaio 2024 e, in seguito, sottoposto a misura cautelare – in quanto condannato con sentenza definitiva in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 696-ter e 705 cod. proc. pen., 2 legge n. 69 del 2005, 4 e 19 CDFUE, 3 e 3 CEDU, per avere la Corte di appello sostenuto la idoneità del trattamento carcerario al ef quale sarà sottoposto il prevenuto, a tal fine valorizzando le informazioni trasmesse dall’autorità giudiziaria richiedente, ma omettendo di considerare gli aspetti di problematicità emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla situazione esistente nel carcere di Craiova, ali quale l’NOME sarebbe destinato.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 18-bis legge n. 69 del 2005, 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta con la quale la difesa aveva rappresentato che il consegnando è stabilmente radicato nel territorio dello Stato italiano, dove vive da molti anni la di lui madre, e avrebbe perciò diritto a poter espiare in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dall’autorità giudiziaria rumena.
2.3. La difesa ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 11:1 Cost., nella parte in cui limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro i provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte di merito nei soli casi di violazione di legge, con esclusione di quelli di vizio di motivazione: ciò a differenza di quanto previsto per la presentazione del ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in altre materie.
2.4. Con l’ultimo punto del ricorso, la difesa ha prospettato la questione di legittimità dell’art. 18-bis legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 11 e 117 Cost., 4 decisione quadro 2002/584/GAI, 7, CDFUE, 8 CEDU e 17 PIDCP, nella parte in cui limita i casi netquali l’autorità giudiziaria dello Stat membro dell’Unione europeo può rifiutare facoltativamente la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME NOME vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
Il secondo motivo del ricorso è infondato.
L’art. 18-bis legge n. 69 del 2005, nel testo vigente dopo le più recenti modifiche, stabilisce che «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini RAGIONE_SOCIALE esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative RAGIONE_SOCIALE libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»; e che, “Ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE legittima ed effettiva reside o dimora sul territorio italiano RAGIONE_SOCIALE persona richiesta in consegna», la corte di appello deve eseguire una verifica tenendo conto dei parametri fattuali specificamente indicati nel comma 2-bis, allo scopo di accertare «se l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena o RAGIONE_SOCIALE misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale».
Tale disposizione è, dunque, molto chiara nel prevedere che il presupposto per permettere all’autorità giudiziaria di valutare una eventuale richiesta del consegnando di espiare la pena in Italia/è costituito dallo stabile e duraturo “radicamento” in Italia dell’interessato, il quale deve essere legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio italiano. Di tale norma la Corte di appello ha fatto, nel caso d specie, corretta applicazione osservando come l’NOME si sia stabilito in Italia solo da poco tempo e vi si sia fermato per appena tre mesi; e come sia irrilevante che in Italia viva, da più tempo, un altro familiare.
Tale peculiare situazione esclude che la posizione dell’odierno ricorrente sia in alcun modo parificabile a quella del cittadino di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia una prolungata residenza o dimora nel territorio italiano, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con la sent. 178 del 2023, ha “ampliato” la portata applicativa del citato art. 18-bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2005. La totale difformità delle situazioni poste a raffronto permette, altresì, di giudicare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa con il quarta punto del ricorso oggi in esame.
La questione di legittimità costituzionale prospettata con il terzo punto dell’atto di impugnazione riguarda una disposizione RAGIONE_SOCIALE quale, in relazione alla parte segnalata, non deve essere fatta applicazione nel caso di specie: la questione di legittimità è, dunque, manifestamente non rilevante, tenuto conto che il ricorrente ha dedotto esclusivamente motivi formulati in termini di violazione di legge e non anche in termini di vizi di motivazione.
4. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità di un motivo di rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna, per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione, occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione. Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, che ha significativamente modificato la disciplina delle cause di rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l’art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall’art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 RAGIONE_SOCIALE predetta legge, relativamente al rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878-03).
Con specifico riferimento alla situazione delle carceri in Romania, questa Corte di cassazione ha ripetutamente sottolineato come la difesa dell’interessato, ai fini di un possibile rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, non possa denunciare l’esistenza di criticità del sistema di quelle carceri c> genericamente rilevate in passato: tanto più considerai — 4(itàùtorità governative rumene hanno, più di recente, adottato varie iniziative strutturali ed un Piano di azione AVV_NOTAIO per il quinquennio 2020-2025 favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute 4 1 -quello Stato (in questo senso Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, COGNOME, non mass.).
Tuttavia, il discorso si pone in termini differenti laddove la difesa dovesse formulare – come nel caso di specie è accaduto – specifiche e argomentate censure, connesse ad attendibili dati oggettivi aggiornati, in ordine al concreto rischio che possano non essere rispettati gli standard di garanzia RAGIONE_SOCIALE detenzione individuale richiesti tanto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea quanto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 8132 del 22/02/2024, COGNOME, non mass.). In tali casi non è sufficiente che i giudici di merito abbiano richiamato le prime informazioni integrative trasmesse dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato, con riferimento al trattamento detentivo al quale sarà sottoposto il consegnando, laddove manchi una adeguata risposta alle specifiche questioni evidenziate dalla difesa.
Nella fattispecie è accaduto che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha sì valorizzato le informazioni integrative trasmesse dall’autorità giudiziaria rumena, che aveva chiarito quali sarebbero state le condizioni caratterizzanti il trattamento carcerario cui sarebbe stato soggetto l’COGNOME dapprima (e per un breve periodo iniziale) nella casa di reclusione di Bucarest e poi, in “regime chiuso”, in quella di Craiova. Ma ha omesso di esaminare e, dunque, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di conoscenza forniti dalla difesa, che aveva messo in risalto come nel 2022 il RAGIONE_SOCIALE avesse sottolineato l’esistenza di specifici profili di criticità proprio nel carcere di Craiova, dove erano state rileva presenze superiori al 150% delle capacità ricettive, e l’assegnazione di molti detenuti in celle dove ognuno aveva avuto a disposizione solo 2 metri quadri di spazio vitale; e come tali aspetti di problematicità fossero stati in sostanza riconosciuti nel 2023 anche da un ufficio governativo rumeno, sempre con riferimento all’istituto penitenziario di Craiova. Circostanze, queste, in ordine alle quali è evidentemente necessario un approfondimento istruttorio e una attenta valutazione delle garanzie integrative che al riguardo dovessero essere date dall’autorità giudiziario,dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che, nel nuovo giudizio, si atterrà all’indicato principio diritto.
Alla cancelleria vanno demandati per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 03/04/2024