Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Svizzera il 33,III3g2:02Ziì GLYPH ” avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza del 14/03/2024 la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, disposto con sentenza del 25/01/2024, ha dichiarato sussistenti le condizioni per disporre la consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria tedesca ai fini dell’azione penale per i fatti di reati indi nel mandato di arresto europeo del 6/06/2019 (ed in riferimento al mandato di arresto emesso dal Tribunale di Essen il 12/07/2017).
Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo cinque motivi di ricorso.
2.1. Con la prima doglianza si chiede alla Corte di promuovere in via d’urgenza una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea circa
l’interpretazione dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 8, par. 1, lett. c) della decis quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 e successive modifiche nonché dell’art. 47 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di verificare la competenza dei Tribunali Regionali Tedeschi (quale deve considerarsi il Tribunale di Essen) ad emettere il mandato europeo, che secondo il ricorrente non rivestono la qualifica di giudici nazionali – propria degli Stati federali tedeschi – e non sono di conseguenza abilitati all’emissione;
2.2. Con il secondo motivo di censura la difesa del ricorrente chiede alla Corte di cassazione di volere sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. ed all’art. 6, par. 1 e 3 Conv. EDU nella parte in cui non prevede che il motivo facoltativo di rifiuto alla consegna riguardi, oltre al caso dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, anche l’ipotesi del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una misura cautelare privativa della libertà personale applicata all’esito di un provvedimento in cui l’interessato non è comparso personalmente e non ha avuto conoscenza del procedimento e/o della misura cautelare.
2.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 143, comma 2, art. 178, letrt. c) cod. proc. pen., 111, comma secondo, Cost., art. 6, comma 3, CEDU per l’omessa traduzione della sentenza impugnata entro un termine congruo, con conseguente lesione del diritto di difesa (il provvedimento era stato notificato all’imputato in data 18 marzo 2024 solamente in lingua italiana, senza la relativa traduzione in lingua tedesca).
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. f), 2 e 16, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005 per omessa indicazione nel mandato di arresto della pena minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 16 della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 25, comma 2, 27 e 111 Cost. in relazione agli artt. 6 e 49 CEDU, 157 cod. pen. e 4, n. 4 della Decisione quadro 2002/584/GAI per violazione del principio della doppia incriminazione e di quello di legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi reiterativi di censure adeguatamente esaminate dalla corte territoriale (primo, secondo, quarto e quinto) e manifestamente infondate (terzo motivo).
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che le uniche autorità legittimate per la Repubblica tedesca ad emanare il mandato di arresto europeo sarebbero i
Tribunali federali e non quelli locali (come quello regionale di Essen), chiedendo a tal fine una pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE per l’interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8 paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 GAI del 13 giugno 2002 del Consiglio, in tema di cooperazione giudiziaria e MAE.
Trattasi di un profilo correttamente definito dalla corte territoriale che ha premesso che la nozione di mandato di arresto, prevista dall’art. 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, designa unicamente il mandato di arresto nazionale, dovendosi intendere quest’ultimo come la decisione giudiziaria sulla quale si innesta il mandato di arresto europeo; che corollario del principio del mutuo riconoscimento è che l’Autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato, tranne che nei casi tassativamente previsti dagli artt. 3, 4 e 4 bis della decisione quadro; che nel caso di specie la decisione giudiziaria è stata adottata da un’autorità nazionale della Repubblica Federale Tedesca.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che la nozione di “autorità giudiziaria emittente” va intesa in senso ampio e comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all’emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, COGNOME, Rv. 278934).
Nel caso di specie, il MAE del 6 giugno 2019 fa riferimento al mandato di arresto del 12 luglio 2017 emesso dal Tribunale Regionale di Essen, il quale agisce nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni penali, secondo quanto previsto dall’ordinamento interno. In tal senso, anche le indicazioni fornite dall’European Justice, sito ufficiale dell’Unione Europea, che ribadisce la competenza del tribunale regionale (Landgericht) di primo grado, prevista dall’articolo 74, comma 1, della legge sull’ordinamento giudiziario (GVG), per tutti i reati passibili di una pena superiore ai quattro anni (articolo 74, comma 1, frase 2, caso 1, GVG).
Anche il secondo, il quarto e il quinto motivo sono reiterativi e privi di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
3.1. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 18-ter della legge n.69 del 2005 – in relazione agli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. ed all’art. 6, par. 1 e 3 Conv. EDU , nella parte in cui non prevede che il motivo facoltativo di rifiuto alla consegna riguardi, oltre al caso dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, anche l’ipotesi del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una misura cautelare privativa della libertà personale applicata
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all’esito di un provvedimento in cui l’interessato non è comparso personalmente e non ha avuto conoscenza del procedimento e/o della misura cautelare – è stata ritenuta a ragione irrilevante e manifestamente infondata per una ragione basilare (pag. 10): trattasi nel caso in esame di MAE cd. processuale, ossia relativo ad una misura cautelare restrittiva in un procedimento di cognizione ancora in corso, e non per l’esecuzione della pena, per il quale non può ragionevolmente pretendersi che l’autorità giudiziaria straniera avvisi preventivamente l’interessato che, stante il pericolo di fuga, potrà emettersi a suo carico una ordinanza cautelare; diverso è il caso del MAE emesso ai fini della esecuzione di una pena irrogata a seguito di un procedimento già definito, ipotesi per la quale l’attuale formulazione dell’art. 18 ter I. 69/2005 dispone effettivamente che lo Stato straniero debba fornire assicurazioni, tra l’altro, sulla rituale citazione dell’interessato.
La difesa omette di considerare tale diversità strutturale, richiamando nel motivo di ricorso l’istituto dell’assenza, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE recenti riforme del sistema processuale penale interno, senza considerare, tuttavia, la natura cautelare restrittiva del provvedimento a base del MAE e l’incompatibilità della misura con il preventivo avviso all’indagato.
3.2. Circa l’omessa indicazione nel mandato di arresto della pena minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione, la difesa precisa che l’autorità giudiziaria tedesca avrebbe fatto pervenire una copia dell’originario mandato di arresto emesso il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Essen e che da esso è dato trarre anche la pena minima per il reato in questione (sei mesi di reclusione); che, tuttavia, tale atto non sarebbe stato rinvenuto nel fascicolo processuale.
Il motivo è generico perché omette di confrontarsi con l’argomentazione principale, a base dell’affermata infondatezza della censura, in conformità con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di mandato d’arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza RAGIONE_SOCIALE informazioni contenute nel MAE processuale relativamente all’indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all’indicazione della pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell’ordinamento italiano (Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, COGNOME, Rv. 279782 – 02; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251187, pronuncia citata in termini pertinenti nella sentenza impugnata, pagina 7).
Non senza rilevare che non vi è motivo di dubitare di quanto accertato dalla corte territoriale circa l’acquisizione del provvedimento recante anche la durata della pena edittale minima.
3.3. Anche in relazione al quinto motivo, attinente alla violazione del principio della doppia incriminazione e del principio di legalità, i rilievi del ricorrente non superano la soglia di ammissibilità, ripercorrendo le censure prospettate al giudice di appello e definite correttamente in quella sede ove si è affermato che le condotte del COGNOME erano da sussumere nel reato di cui all’art. 260 d.lgs. n.152/2006, oggi art. 452 quaterdecies cod. pen., punito con la pena da uno a sei anni di esclusione, e non costituivano illecito di carattere amministrativo.
I fatti sono stati ritenuti coperti da doppia incriminazione, secondo un percorso logico lineare e corretto sotto il profilo giuridico (pagine 8 e 9): sono stati infatti individuati i tratti salienti della condotta delittuosa, dettagliatament descritti nel mandato di arresto (gestione non autorizzata di rifiuti tossici mercurio elementare, per oltre 473 tonnellate – la rimozione illegale di rifiuti – in violazione di divieti o senza le necessarie autorizzazioni, il trasferimento illegale di rifiuti pericolosi per l’ambiente e le persone, il riciclaggio di una ingente quantità di mercurio elementare) e sono state riportate le norme sanzionatorie del codice tedesco applicabili al caso di specie, con indicazione RAGIONE_SOCIALE pene previste.
In particolare, è emersa dal mandato di arresto del 12/07/2017 un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, con il coinvolgimento di almeno altr quattro persone e di due società con personalità giuridica, una per azioni ed un’altra (riconducibile proprio al RAGIONE_SOCIALE) a responsabilità limitata, con predisposizione di mezzi e di procedure standardizzate ed affinate nell’accordo illecito, con formale ripartizione persino degli illegali profitti fra i correi, second percentuali prestabilite: le condotte contestate, quindi, già all’epoca dei fatti (2013) sarebbero state riconducibili secondo il diritto interno non già all’ipotesi contravvenzionale indicata dalla difesa (art. 2 d.lgs. 25/2013) bensì al delitto già allora previsto dall’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 e, attualmente, dall’art. 452 quaterdecies cod. pen, punito con la reclusione da uno a sei anni.
Per tale ragione, la corte territoriale ha ritenuto ultroneo indagare sulla concentrazione di mercurio illecitamente trafficato dal ricorrente – questione sulla quale la difesa ha pure insistito, senza soffermarsi sulla natura del reato, in relazione alla condotta descritta nel MAE e sintetizzata nella sentenza impugnata – giungendo motivatamente alla conclusione che i fatti di reato per i quali è richiesta la consegna sono previsti come reato anche dall’ordinamento italiano e
lo erano già alla data della loro commissione.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla omessa traduzione in lingua tedesca della sentenza impugnata entro un termine congruo, è manifestamente infondato.
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste, infatti, alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua
italiana, della motivazione della sentenza della Corte di appello che dispone la consegna; il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l’impugnazione (Sez. 6, n. 38639 del 30/09/2009, COGNOME, Rv. 245314).
La mancata traduzione non ha impedito al ricorrente di proporre l’articolata impugnazione in esame tramite il difensore di fiducia, al quale ha conferito procura speciale, né sono stati evidenziati profili di effettiva compressione del diritto di difesa.
Viene in rilevo a tal fine la natura processuale dell’atto – che non attiene al diritto fondamentale di conoscere e comprendere i fatti addebitati e che non costituisce di per sé ordinanza che dispone una misura cautelare – ma che tale misura presuppone, essendo preordinato a consentire la consegna all’autorità giudiziaria richiedente.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 18/04/2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre idente