Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
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dato avviso alle parti;
u ita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 8 settembre 2021 del Tribunale di Perugia che aveva NOME t affermato la penale responsabilità di NOMEWE3per il delitto di cui all’art. 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1quater cod. proc. pen., non essendo stato allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato, assente nel giudizio di appello;
che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti – a pena di inammissibilità – dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l’impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285984);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.