Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14322 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con dichiarazione di manifesta infondatezza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 06/11/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett. a), lett. b) e lett. c) e 3-bis d.igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l’effetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.
Ricorre per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. Il ricorrente è un giovane migrante, divenuto scafista solo per esser stato costretto – dietro minaccia posta in essere con l’uso di armi dall’RAGIONE_SOCIALE promotrice del viaggio, a svolgere le attività necessarie alla conduzione dell’imbarcazione carica di altri migranti. L’unico scopo dell’imputato, al pari delle intenzioni di tutti gli altri migranti, era que affrontare la traversata al fine di lasciare il proprio paese d’origine; il ricorre quindi, non intendeva di certo favorire la altrui immigrazione clandestina.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in punto di mancato bilanciamento fra circostanze. Le fattispecie di cui all’art. 12, comma 2 digs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo tipizzato ai primo comma dei medesimo articolo e, in quanto tali, sono soggette al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché di dichiarare manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale formulata dalla difesa. La nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.’ anzitutto, si applica anche al ricorso per cassazione; allorquando la sentenza impugnata risalga ad epoca posteriore al 30 dicembre 2022, occorre uno specifico mandato, ai fini della valida proposizione del ricorso per cassazione. La questione di legittimità costituzionale della
disposizione è manifestamente infondata, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio, infatti, che il ricorso è stato proposto da difensore non munito di specifico mandato ad impugnare, ai sensi dell’art. 581, comma 1quater cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. Trattasi di nor pacificamente applicabile, laddove la sentenza oggetto dell’impugnazione sia stata emessa in epoca posteriore al 30 dicembre 2022, anche al giudizio di cassazione, dal momento che tale nuova causa di inammissibilità – non sussistendo contrarie disposizioni normative, né essendovi indici contrari di carattere sistematico – trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione; ciò in quanto la sopra detta norma, volta ad assicurare all’imputato la conoscenza certa, in ordine al progredire del processo instaurato a suo carico, si colloca sistematicamente tra le disposizioni di carattere generale in tema di impugnazioni (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME COGNOME, Rv. 285444,; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la proposta eccezione di illegittimità costituzionale. Questo Collegio, infatti, intende dare continui all’ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 NOME COGNOME, Rv. 285324, a mente della quale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3 del medesimo d.lgs., per contrasto con gli art:t. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazi dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non
manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.