Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8208 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per assenza di procura speciale; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo gr ado dell’imputato per il delitto di furto con destrezza .
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore d’ufficio, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi, nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, denuncia inosservanza di norme processuali negli atti preliminari.
A riguardo assume, innanzi tutto, che la decisione della Corte d’Appello di Bologn a è erronea laddove ha rigettato l’eccezione di nullità della citazione relativa
al giudizio di secondo grado per mancata conoscenza del processo tempestivamente formulat a all’udienza del 16 maggio 2025 ritenendo regolare la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d’ufficio . Evidenzia che ciò è avvenuto dopo che non era andata a buon fine la notifica nei confronti del difensore di fiducia che, tuttavia, oltre ad aver rinunciato al mandato già nel corso del giudizio di primo grado, era stato sospeso dall’albo. Rileva, inoltre, che la rinuncia al mandato già nel giudizio di primo grado ridonderebbe anche sulla possibilità di ritenere legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato in tale grado di giudizio.
Sotto un secondo aspetto, sottolinea che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’insussistenza di una ipotesi di remissione tacita della querela sul presupposto per cui la mancata partecipazione della persona offesa al procedimento era dovuta alla sua irreperibilità, in quanto la valenza deflattiva dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., non può essere compromessa dalla scelta della persona offesa di disinteressarsi completamente del procedimento penale al punto da rendersi irreperibile. La norma dovrebbe essere intesa, invero, secondo la prospettazione difensiva, nel senso che, se la causa della mancata citazione del teste per l’udienza è dovuta esclusivam ente al fatto col pevole di quest’ul timo, che non ha comunicato all’autorità giudiziaria un domicilio valido, la mancata notifica della citazione a comparire costituisce essa stessa prova della remissione tacita della querela.
D’alt ra parte, lamenta che, ad ogni modo, è stato disapplicato l’ar t. 86, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 150 del 2022 perché, a differenza di quanto concretamente avvenuto, le notifiche al querelante avrebbero dovuto essere effettu ate ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. , atteso che risulta anagraficamente residente e di fatto dimorante presso il Comune di Imola.
In ulteriore subordine, chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale poiché l’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di remissione tacita della querela, quella in cui la mancata citazione del querelante sia dovuta alla totale, ingiustificata e/o colpevole irreperibilità del querelante, per violazione del principio di eguaglianza e di quello del giusto processo.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 -quater , cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., per avere ‘conservato’ per il solo difensore d’ufficio dell’imputato assente l’obbligo , a pena di inammissibilità del gravame, di depositare mandato successivo alla pronuncia della decisione impugnata.
A fondamento della spiegata questione pone in rilievo che il novellato assetto normativo viola il principio di parità tra le facoltà processuali dei difensori, che mutano a seconda della nomina fiduciaria o d’ufficio .
2.3. Con il terzo motivo denuncia inosservanza dell’art. 512 cod. proc. pen. in quanto è stata acquisita in dibattimento la querela della persona offesa per sopravvenuta irreperibilità della stessa senza che potessero ritenersi esaustive le ricerche effettuate a tal fine, non avendo la Procura della Repubblica neppure tentato di compiere la n otifica presso l’indirizzo di residenza anagrafica del querelante, né presso l ‘ ufficio stranieri della Questura, sebbene la vittima avesse il permesso di soggiorno, e neppure presso i parenti con i quali ella si trovava al momento del fatto.
Lamenta, inoltre, l’incompletezza del verbale di vane ricerche del 17 giugno 2022, atteso che, in conformità ai principi enunciati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, non sono state effettuate indagini presso la Questura, l’ Ambasciata o il Consolato di riferimento, né in strutture accoglienza di Imola, all’ RAGIONE_SOCIALE, nonché presso parenti, amici e/o conoscenti della persona offesa.
Sotto altro e concorrente profilo, assume violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. anche nella parte in cui la decisione censurata ha ritenuto non imprevedibile l’impossibilità d i ripetere in giudizio la prova testimoniale dato che la querelante aveva dichiarato di essere priva di una fissa dimora, di essere genericamente domiciliata ad Imola, senza dare ulteriori indicazioni, e aveva fornito un recapito telefonico inattivo, elementi tutti sintomatici della successiva impossibilità di rintracciare la stessa.
2.4. Mediante il quarto motivo l’imputato lamenta carente motivazione quanto ai motivi di gravame sull’omissione delle ricerche della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che, s ebbene il difensore d’ufficio dell’imputato, dichiarato assente nel giudizio di primo grado, non sia munito di procura speciale ad impugnare, occorre vagliare la prima parte del primo motivo, con il quale il ricorrente pone in discussione la legittimità stessa della dichiarazione d’assenza nonché la correttezza della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello.
Come questa Corte ha già condivisibilmente affermato, infatti, la disposizione di cui all’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell’imputato in difetto delle condizioni di cui all’art. 420bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Vladut, Rv. 286815 -02).
Ciò posto, ai fini dell’esame delle prospettate doglianze, poiché esse hanno natura processuale, è possibile in questa sede un vaglio diretto degli atti del giudizio di merito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Dal fascicolo risulta che nel corso del giudizio di primo grado il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha partecipato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, munito di delega orale, a tutte le udienze, fatta eccezione per l’ultima, avvenuta dopo la rinuncia al mandato difensivo, intervenuta n ella data del 17 ottobre 2022. In particolare, il delegato del difensore di fiducia ha partecipato anche alla prima udienza nella quale è stata dichiarata l’assenza dell’imputato, con riferimento alla quale non è stata sollevata alcuna eccezione.
Se è vero, poi, che il decreto di citazione a giudizio in sede di gravame è stato erroneamente notificato al difensore rinunciatario che, nelle more, era stato sospeso dall’albo, tuttavia l’AVV_NOTAIO, difensore d’ufficio designato alla fine del giudizio di primo grado a seguito della rinuncia, non era munito di mandato speciale per proporre appello, né, peraltro, l’ammissibilità dell’impugnazione avrebbe potuto essere giustificata in ragione di doglianze espresse sulla regolare dichiarazione di assenza dell’imputato, posto che dette censure non erano state spiegate nell’atto di appello con il quale sono state dedotte le questioni oggetto della seconda parte del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso in esame, nonché quelle afferenti i presupposti della responsabilità penale dell’imputato e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Occorre a questo punto vagliare il secondo motivo di ricorso, che riveste valenza prioritaria anche rispetto alle ulteriori questioni dedotte con il primo.
In particolare, la questione giuridica sottesa al motivo in esame, rilevante per la decisione del ricorso (considerato che è stato proposto dopo l’entrata in vigore , in data 25 agosto 2024, della disposizione della cui legittimità la difesa dell’imputato dubita: cfr. Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), è quella del possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. dell’art. dell’art. 581, comma 1 -quater , cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, secondo cui: « Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiar azione o l’elezione di domicilio dell’imputato ».
La violazione dei richiamati parametri costituzionali è evocata dal ricorrente sull’argomento per il quale la norma, nel limitare , a differenza dello stesso comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore, la necessità di depositare , a pena di inammissibilità dell’impugnazione, un mandato successivo
alla pronuncia della decisione oggetto della stessa nonché l’elezione di domicilio, alla sola parte assente rappresentata da un difensore d’ufficio , comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento, ridondante sul diritto di impugnare e sulla violazione della parità delle armi tra le parti, rispetto all’imputato che sia rappresentato da un difensore di fiducia.
Nel richiamare brevemente il quadro normativo nel quale si innesta la questione oggetto di ricorso, occorre ricordare che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intervenendo sull’art. 581 cod. proc. pen., aveva (tra l’altro e per quel che rileva in questa sede ) collocato all’interno dello stesso il nuovo comma 1 -quater in forza del quale: « Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ».
Pertanto, se si era proceduto in assenza dell’imputato, l’obbligo di depositare uno specifico mandato ad impugnare successivo alla decisione, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dello stesso, era previsto indifferentemente nell’ipotesi e di imputato avente un difensore d’ufficio e di imputato assistito da un difensore di fiducia.
Chiamata ad individuare la ratio della disposizione questa Corte ha ravvisato la stessa in quella di consentire all’imputato assente di avere effettiva conoscenza del giudizio di impugnazione, essendo volta a consentire all’imputato di esprimere una necessaria e consapevole volontà all ‘ impugnazione ( ex ceteris , Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2014, Pasquale, Rv. 286088).
Alla luce di tale finalità è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1ter e 1quater dell’art. 581, cod. proc. pen., per come introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., osservando che tali previsioni non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limitano a regolare le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non si pongono in contrasto né con il principio dell ‘ inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né, ancora, con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900).
Si è inoltre posto in rilievo, al riguardo, che la scelta legislativa non è manifestamente irragionevole, perché volta a limitare le impugnazioni che non
derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi dunque in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell ‘ ampliamento del termine per impugnare e dell ‘e stensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324).
4. Limitato, oggi, dal comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., l’obbligo di rilasciare da parte dell’imputato assente uno specifico mandato a impugnare corredato di elezione di domicilio solo al difensore d’ufficio , lo specifico verso della questione di legittimità costituzionale sotteso al ricorso in esame è se ciò determini una disparità di trattamento tra l’imputato assistito da un difensore di fiducia e quello assistito da un difensore d’ufficio, e di qui una violazione dell’art. 3 Cost., suscettibile di riverberarsi sull’esercizio d i diritto di difesa che si estrinseca in sede di impugnazione in contrasto con l’art. 24 Cost.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, nel disattendere analoga questione di legittimità costituzionale (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, Singh, Rv. 288447), la diversità di disciplina trova giustificazione nel differente rapporto che di norma si instaura tra il difensore e l’imputato: l’esistenza di un mandato fiduciario fa infatti presumere l’effettività del rapporto professionale, inducendo a ritenere che il difensore fornisca con continuità al proprio assistito le informazioni sui principali snodi del processo che lo riguarda, sicché è ragionevole ritenere che l’imputato sia ben consapevole delle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore.
Questa presunzione è corroborata sul piano normativo dalla disposizione espressa dall’art. 420 -bis , comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui: « Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante »), nonché dalla giurisprudenza di questa Corte che, rispetto alla valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati, effettuate dai giudici di merito, distingue -sulla scorta dei principi ritraibili da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420 i casi in cui l’imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto a quelli nei quali è difeso da un difensore di ufficio, attribuendo tendenzialmente alla nomina fiduciaria una presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889).
Dal che consegue che l’imputato assistito da un difensore d’ufficio può più agevolmente dimostrare, rispetto al rimedio ex post della rescissione del giudicato, la mancata conoscenza ‘incolpevole’ del l’effettiva pendenza del processo prima
che la sentenza sia divenuta definitiva (tra le altre, Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
Per altro verso, è stato chiarito che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente – quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria – allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420). Prova che, ancora una volta, ove si abbia riguardo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia ‘COGNOME‘ , è meno complessa per l’imputato assistito da un difensore d’ufficio.
Pertanto, è manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento -innanzi tutto al parametro dell’art. 3 Cost., poiché il differente trattamento processuale, rispetto alla necessità, o meno, del deposito di un mandato ad un impugnare successivo alla sentenza, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione derivante dall’art. 581, comma 1 -quater , come modificato dalla legge n. 114 del 2024, tra imputato difeso d’ufficio e imputato che ha nominato un difensore di fiducia trova ragionevole giustificazione nella diversità delle due situazioni, attesa la presunzione di conoscenza, a prescindere dal conferimento di un nuovo mandato, che l’imputato assistito da un difensore di fiducia, con il quale deve presumersi intrattenga rapporti continuativi, ha della proposizione dell’impugnazione.
Parimenti è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1quater , come modificato dalla legge n. 114 del 2024, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il differente trattamento processuale della situazione dell’imputato rispetto alla necessità , contemplata solo per quello difeso d’ufficio , di depositare un nuovo mandato per la proposizione dell’impugnazione a pena di inammissibilità della stessa , non compromette né il diritto di difesa -nella sua fondamentale estrinsecazione costituita dal potere di impugnare -né il principio di parità delle armi tra le parti, dato che l’imputato difeso d’ufficio può dimostrare più facilmente di non aver avuto prova della pendenza del processo e, quindi, di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, tanto ai fini della restituzione del termine per impugnare quanto per ottenere la rescissione del giudicato.
Non avendo nel caso in esame il difensore d’ufficio dell’imputato assente depositato specifico mandato ad impugnare successivo alla decisione impugnata, ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così è deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME