Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42414 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42414 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria di replica in data 21 settembre 2023.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Roma del 11 gennaio 2023, che ha confermato quella con la quale il Tribunale di Roma – nel giudizio abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di COGNOME per il delitto di cui all’art. 497 bis comma 2 cod. pen. aver formato o comunque detenuto un passaporto e una carta d’identità contraffatte, apparentemente rilasciate a persona diversa dalle Autorità rumene, con la sua effigie fotografica.
L’imputato era stato arrestato in flagranza di reato in data 20 aprile 2022 all’aeroporto Ciampino, in uscita dal territorio dello Stato, e tempestivamente processato con rito direttissimo; interrogato all’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al Giudice monocratico d tribunale di Roma si era avvalso della facoltà di non rispondere; nel rito abbreviato all’uo richiesto e nel successivo grado di giudizio era stato giudicato in assenza e nel processo di secondo grado risultava domiciliato, per le notificazioni, presso lo studio del difensore d’uffi AVV_NOTAIO.
Il ricorso per cassazione, proposto per tramite del medesimo legale, ha articolato tre motivi. 1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, perché la Corte di merito non avrebbe affrontato le ragioni di gravame tese a ricondurre la condotta contestata nell’alveo del comma 1 dell’art. 497 bis cod. pen., non essendo emersa prova appagante della partecipazione dell’imputato al confezionamento dei documenti falsi, a lui sequestrati.
2.11 secondo motivo ha denunciato i medesimi vizi a riguardo della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., riconoscibile anche ex offic sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
3.11 terzo motivo ha invitato la Corte a sollevare incidente di costituzionalità dell’art. comma 1 quater cod. proc. pen., che esige il deposito, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione e contestualmente alla sua presentazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dall’imputato giudicato in assenza dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato stesso, ai fini de notificazione del decreto di citazione a giudizio, per assunto contrasto con gli articoli 24,2 111,117 Cost., 6 e 7 CEDU, con particolare riferimento ai difensori d’ufficio, per i qu l’imposizione dell’ottenirnento del previsto mandato si presenterebbe particolarmente onerosa e, pertanto, irragionevole, specie in un regime di applicabilità della disciplina ai procediment Corso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Deve essere esaminata, per il suo carattere potenzialmente assorbente e, comunque, preliminare alla delibazione dei primi due motivi, la questione di legittimità costituzion dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. posta dal difensore con il terzo motivo, che deve essere ritenuta, sotto diversi profili, irrilevante nel presente giudizio e manifestame infondata.
Premessa indispensabile è che, di recente, questa Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 581 comnna 1 quater cod. proc. pen. al giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione, propendendo per la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensiona la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, fa menzione della “citazione a giudizio”, formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (sez.5, notizia di decisione n. 14 del 2023, udienza 4 luglio 2023,ric COGNOME).
Occorre allora prendere le mosse dalla relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, presieduta dal AVV_NOTAIO, che, perspicuamente per la parte di interesse, così si espressa:
“….Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l’intervento sulla legittimazio del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell’imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la mis infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiv con tezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato giudicato in assenza e ad evitare – senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato, tutelato dai r “restitutori” contestualmente assicurati – l’inutile celebrazione di gradi di giudizio destina essere travolti dalla rescíssione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudica esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall’allungamento dei termini pe impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell’istituto di cui all’art. 629-bis che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia sv assenza dell’imputato. L’istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotes di sentenza di condanna in absentia non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell’imputato e, dunque, la mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato. Per tutti gli altri casi, la previsione del mand specifico attesterebbe l’effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe II presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE – nei suoi profili crucial implementata, per quel che riguarda il giudizio in absentia – si dovrebbe intervenire sull disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l’istituto idoneo a risolvere tutti i casi emerga l’effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti…”.
Il legislatore ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell’imputa – artt. 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 1 e comma 2 primo alinea e 117 comma 1 Cost.
e l’esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata de processo, che rinviene tutela nell’art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell’attivit giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo del patologìa dell’abuso del diritto.
L’ “imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza” è il soggetto a conoscenza del processo in base agli snodi di cui agli artt. 420 bis, 554 bis comma 2 e 484 comma 2 bis cod. proc. pen. – garanzie a presidio della legittimità dello svolgimento del processo in absentia in armonìa con le direttive convenzionali di livello internazionale – sulla cui piena attuazio incombono i controlli dei giudizi d’impugnazione di cui agli artt. 604 comma 5 bis e 623 lett. bis cod. proc. pen..
E tale deve ritenersi il ricorrente, arrestato in flagranza, condotto dinanzi al giudice l’interrogatorio e lo svolgimento del rito direttissimo, ed istante, in tale sede, celebrazione del processo con rito abbreviato.
Laddove il processo non abbia rispettato le prudenti scansioni della disciplina sottesa all formale dichiarazione di assenza, sono previsti i rimedi restitutori postumi, costituiti d rimessione in termini per impugnare – di cui all’art. 175 commi 2.1 e 2 bis cod. proc. pen. dalla rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen., modellata dalla rif sull’evenienza della nullità del procedimento a causa dell’illegittima declaratoria di assen dell’imputato.
Reputa insomma il collegio che sia stato assicurato pieno e corretto equilibrio tr l'”inviolabilità” del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamenta ma che non può espandersi oltre ogni confine di “buon senso” – e la misura della durata (appunto) “ragionevole” del processo connaturata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali; altre parole, il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l’etica tra principi fondamentali, nell’ottica di evitare la proliferazione di giudizi d’impugnaz variamente dispendiosi – attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall’avallo esplicit diretto interessato – che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità del pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all’imputato, potenzialmente obliterab dall’indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un d dell’imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio.
Si è ritenuto dunque di prevedere, equamente, che la scelta di impugnare la sentenza sia riservata all’imputato che sia stato posto in condizioni di partecipare al processo in virtù di scrupoloso complesso di precetti normativi e, per libera determinazione, non abbia coltivato tale sua facoltà, attribuendogli il consentaneo diritto, ove tali garanzie non siano st concretamente adottate, di ricorrere ai rimedi ripristinatori post iudicatum sopraindicati.
E, per concludere, si tratta di opzione di politica legislativa che ha tenuto conto dell’abbando del principio di unicità dell’impugnazione, sancito dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2 proc. pen. nella formulazione a quel tempo vigente, ha ritenuto che il diritto di difesa e contraddittorio dell’imputato contumace “inconsapevole” – e dunque il suo diritto all rinnessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale – non potesse essere compresso da un atto autonomamente compiuto dal difensore, che non avesse ricevuto un mandato “ad hoc” in tale direzione.
Né si ravvisano ipotesi di frizione con i principi costituzionali a riguardo dell’elezione norma di diritto transitorio di cui all’art. 89 comma 3 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha stab l’applicazione di tali disposizioni alla sole impugnazioni promosse contro le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del medesimo Decreto, coerente – anzi – con il più ampio dispiego dei diritti e delle prerogative della difesa, tenuto conto, altresì, dell’allungament 15 giorni) del termine per proporre l’impugnazione a favore del difensore dell’imputato giudicato in assenza, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 585 cod. proc. pen. e dell cristallizzazione, a tal fine, di un momento processuale oggettivo e sottratto a qualsia perplessità interpretativa.
Ne viene, in definitiva, che il ricorso per cassazione risulta presentato da un difensore privo specifico mandato ad impugnare e non può sfuggire alla sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen..
2.Sotto altro aspetto, la questione di legittimità costituzionale appare anche non correttamente prospettata quanto al profilo della rilevanza nel presente giudizio, dal momento che – per un verso – la difesa non ha chiarito gli antecedenti fattuali che avrebbero impedito od ostacolat un “contatto” con l’assistito, ai fini della dichiarazione od elezione di domicilio e formalizzazione del mandato ad impugnare e – per altro verso – i primi due motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, così che, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. n. 87 del 1953, il procedimento penale potrebbe essere definito, nei medesimi termini, indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.
Da un lato, il primo motivo non si confronta, in nulla, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha esaurientemente illustrato, con motivazione piana ed immune da censure di illogicità, Che la consegna della fototessera da apporre sul documento d’identità la cui contraffazione sia poi, in ipotesi, perfezionata da un terzo, vale ad integrare fattiv consapevole contributo concorsuale, penalmente rilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il più grave delitto di cui al comma 2 dell’art. 497 bis cod. pen., rappresenta fattispecie autonoma di reato;
il secondo motivo, a sua volta, nella sua dimensione puramente contestativa, non si misura con la decisione della Corte di merito che ha già respinto l’istanza di riconoscimento dell condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., rimarcando l’esorbitanza
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trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice dai limiti di pena edittale ch astrattamente ne consentirebbero l’operatività.
Entrambe le ragioni di censura, dall’altro lato, sono manifestamente infondate, la prima in quanto contrastante con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277427) e la seconda perché in aperto conflitto con la legge penale (sez. 2, n.17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916).
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rico conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023