Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46343 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. Carpi (Mo) 11/09/2000 (CUI 05KQ2nH) avverso l’ordinanza n. 307/2024 Corte di appello di Bologna del 03/05/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Modena in data 16/10/2023 in ordine a vari reati (art. 612, secondo comma, cod. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 4 legge n. 110 del 1975), rilevando che, avendo il primo giudice proceduto in assenza dell’imputato, con l’atto di appello non era stato depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la sentenza gravata, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio del prevenuto in conformità all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., avendo di contro lo stesso difensore allegato un unico documento (contenente nomina di fiducia, procura speciale ed elezione di domicilio in data 8 giugno 2023) già depositato nel corso del giudizio di primo grado, la cui prima udienza si era svolta il successivo giorno 9 giugno.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione e in primo luogo non essere conforme a verità la circostanza che nel giudizio di primo grado si sia proceduto in assenza del prevenuto.
Nel corso del procedimento, infatti, questi è stato ristretto agli arresti domiciliari sino al 14 giugno 2023, venendo detta misura poi sostituita con quelle del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di dimora nel Comune di Careri fino al 24 febbraio 2024, quando veniva, infine, disposta in aggravamento la misura della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.
L’assenza dell’imputato consisté, pertanto, unicamente nel non essersi presentato in udienza, risultando, tuttavia, egli pienamente a conoscenza del processo a suo carico, come confermato dalla nomina al difensore in data 8 giugno 2023.
La disposizione di cui all’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. è stata, pertanto, pienamente rispettata, essendo stato specificato nel mandato difensivo allegato all’atto di appello, che l’imputato – che ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione – ha conferito al difensore anche procura speciale per proporre impugnazione in appello e ricorso per cassazione “e per quanto occorrer possa, a impugnare in ogni stato e grado il presente procedimento”.
Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale in sede sostiene la tesi della ammissibilità dell’appello sulla base di una determinata ricostruzione del dato normativo novellato, sostenendo che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è stato interpolato dall’art. 2, lett. o), legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in
vigore il 25 agosto 2024) che ha inserito le parole ‘di ufficio’, con la conseguenza di restringere la portata della prescrizione ai casi di difesa d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente osservato che la Corte di appello ha fornito una corretta interpretazione del concetto di assenza dell’imputato, quale delineato dall’art. 420-bis cod. proc. pen.
La difesa del ricorrente propugna, infatti, una non condivisibile lettura limitata dell’ambito di applicazione dell’istituto processuale, a suo dire circoscritto ai casi di mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, mentre è sufficiente leggere il primo ed il secondo comma dell’art. 420-bis per rendersi conto che lo status dell’imputato assente è del tutto compatibile con la conoscenza che egli ne abbia, laddove la mancata conoscenza del processo è, invece, espressamente prevista dall’art. 420-quater cod. proc. pen. che, infatti, contempla per tale caso la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere.
L’assente è, dunque, l’imputato che, per quanto a conoscenza del processo, ha scelto deliberatamente e senza costrizioni di rinunciare a comparire in giudizio, come del resto avvenuto nel caso in esame (pag. 2 ricorso).
Tanto premesso, al momento della presentazione dell’appello in data 29 gennaio 2024, l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. imponeva a tutti i difensori di fiducia ritualmente nominati di munirsi di ulteriore specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contenente una nuova dichiarazione e/o elezione di domicilio, volta a favorire una più spedita celebrazione del giudizio di appello.
L’applicazione immediata della modifica apportata all’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, lett. o), legge n. 114 del 9 agosto 2024 invocata dal Procuratore Generale (Né pare possibile dubitare della immediata efficacia applicativa di tale interpolazione: non essendo, in relazione all’appello proposto dal difensore di fiducia, più richiesta la condizione processuale dell’espresso conferimento del mandato ad impugnare, né della rinnovata elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza, la relativa sanzione processuale della inammissibilità dell’impugnazione non può, evidentemente, sopravvivere, pur se all’epoca della sua irrogazione essa risultava perfettamente conforme al dato normativo. In tal senso depone il
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generale principio del tempus regit actum, applicabile alla materia processuale, e l’assenza di qualsivoglia disciplina transitoria recata dalla menzionata novella normativa) implica, invece, l’applicazione alla materia processuale dell’art. 2 cod. pen. che deve con ogni evidenza restare confinata all’ambito, per quanto inteso in senso estensivo (si pensi al tema della disciplina intertemporale delle regole in materia di prescrizione), delle previsioni di natura penale sostanziale.
Nello specifico l’atto processuale (actum) che veniva in rilievo era, infatti, la presentazione dell’appello ed a quell’epoca (tempus) l’art. 581, comma 1-quater (regit) era quello non ancora modificato dalla novella di cui alla legge n. 114 del 2024, dettato per le difese sia di fiducia che d’ufficio.
Del resto proprio l’interpolazione della previsione ha confermato che prima della modifica essa si applicava anche nei casi di difesa esplicata dietro mandato fiduciario, laddove a partire dal 25 agosto 2024 e per tutte le impugnazioni successive, essa si applica solamente alle difese di ufficio.
Nel concreto resta, infine, circostanza incontestata che, nell’interporre atto di appello avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale di Modena, il difensore non ha depositato ulteriore e specifico mandato ad impugnare, corredato da dichiarazione o elezione di domicilio, rilasciatogli dall’imputato dichiarato assente dopo la pronuncia gravata, per cui deve ritenersi del tutto corretta e legittima la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale.
3 Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 22 ottobre 2024
Il consiglie e sensore Il Presidente