Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46098 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte di appello di Roma; f visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte, trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente è imputato del reato di danneggiamento di autoveicolo commesso su cosa esposta per necessità alla pubblica fede. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 15 febbraio 2023, che confermava quella di condanna di primo grado del Tribunale di Patti, propone ricorso il difensore di ufficio dell’imputato assente in udienza, affidando le proprie doglianze a 4 motivi:
1.1. col primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (artt. 521, 522 cod. proc. pen.);
1.2. col secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale incriminatrice (art. 635 cod. pen.), che sanziona una condotta dolosa (consapevole e volontaria);
1.3. col terzo motivo deduce violazione della legge penale (art. 131 bis cod. pen.), avendo la Corte di merito negato la ricorrenza degli elementi atti a qualificare il fatto di minima offensività;
1.4. ancora, violazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno (art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.) ad opera della comunità etnica territoriale cui il ricorrente appartiene.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore di ufficio dell’imputato assente, tanto in primo quanto in secondo grado.
2.1. Il testo dell’articolo 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., come novellato per effetto del D.I.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prevede, nel caso si proceda in absentia, che l’atto di impugnazione (necessariamente a firma del difensore nel caso di ricorso per cassazione) sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Evidente l’intento deflattivo, teso a scongiurare il pericolo che l’impugnazione sia proposta nell’interesse dell’imputato, conscio della esistenza di una sentenza di condanna e determinato ad impugnarla.
r`i 2.2. Tale disposizione normativa, per la sua collocazione sistematica nel Libro delle impugnazioni, all’interno del Titolo I, contenente le disposizioni generali sulle impugnazioni, è stata già ritenuta applicabile (nella ricorrenza, come nella fattispecie, dei presupposti cronologici) al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non mass., alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda). Nel testo della sentenza da ultimo citata si richiama anche la decisione resa da questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. u., n.
4/14651/2023
8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), che ha inteso precisare come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l’atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collochino entrambi nel Titolo I “Disposizioni generali” del Libro IX “Impugnazioni” e siano, perciò, certamente applicabili sia all’appello che al ricorso per cassazione (sul punto specifico, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, non mass., che ha anche ritenuto manifestamente infondata, per quanto rilevante, la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione alla “nuova” causa di inammissibilità della impugnazione introdotta dal legislatore processuale del 2022).
2.3. Nella concreta fattispecie all’esame, la sentenza impugnata è stata emessa in data 15 febbraio 2023, mentre l’atto di impugnazione risulta depositato il 2 marzo 2013, nell’interesse di imputato assente, da parte del difensore di ufficio, che non ha allegato all’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato in data successiva alla sentenza oggetto di ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.