Il Mandato ad Impugnare: Perché è Cruciale per l’Appello dell’Imputato Assente
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza del mandato ad impugnare specifico per il difensore che intende presentare ricorso per conto di un imputato giudicato in assenza. Senza questo atto formale, rilasciato dopo la sentenza, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprenderne la logica e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di una città del nord Italia, che aveva affermato la responsabilità penale di un’imputata per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. 286/1998. Il procedimento si era svolto in assenza dell’imputata. Avverso tale decisione, il difensore d’ufficio della donna ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul mandato ad impugnare
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle censure mosse alla sentenza del Giudice di Pace, ma si ferma a un controllo preliminare di natura procedurale, risultato fatale per l’impugnazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si basa sull’applicazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, nel caso di un imputato giudicato in assenza, il difensore non può presentare un’impugnazione senza essere munito di uno specifico mandato ad impugnare, che deve essere rilasciato dall’imputato stesso dopo la pronuncia della sentenza.
I giudici hanno rilevato che, nel caso di specie, il difensore d’ufficio non aveva depositato questo mandato specifico. La ratio di questa norma, come ribadito dalla giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, è quella di garantire che l’imputato assente abbia effettiva conoscenza della sentenza di condanna e manifesti una volontà concreta e attuale di contestarla. Si vuole evitare che l’impugnazione sia un atto meramente formale del difensore, senza un reale coinvolgimento dell’interessato.
La Corte sottolinea che questa regola si applica anche al giudizio di legittimità, confermando che l’assenza di tale mandato costituisce una causa di inammissibilità insuperabile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il diritto di impugnare una sentenza, specialmente per chi è stato giudicato in assenza, non è automatico. È un diritto che deve essere esercitato attivamente. L’imputato ha l’onere di mantenere i contatti con il proprio difensore (sia esso di fiducia o d’ufficio) e, una volta venuto a conoscenza di una sentenza sfavorevole, deve conferire un mandato ad impugnare specifico per poter procedere. In mancanza di questa formalità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, la sentenza di condanna diventerà definitiva e il diritto a un ulteriore grado di giudizio andrà irrimediabilmente perso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore dell’imputata, giudicata in assenza, non ha depositato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dalla sua assistita dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘mandato ad impugnare’ specifico in questo contesto?
Si tratta di un incarico formale che l’imputato deve conferire al proprio avvocato dopo essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna, autorizzandolo esplicitamente a presentare un’impugnazione contro quella specifica decisione. Serve a provare la volontà attuale dell’imputato di contestare la sentenza.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna del Giudice di Pace è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore di ufficio di NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bergamo, quale giudice di rinvio, ha affermato la responsabilità della predetta imputata per il reato di cui all’art. 10 bis D.Igs n. 286/1998;
Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto, trattandosi di imputata rispetto alla quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di inammissibilità, l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. – norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024