Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Albania il DATA_NASCITA1998
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 20/12/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Busto Arsizio che, in data 26/10/2022, aveva riconosciuto NOME responsabile della ricettazione di una carta di identità di provenienza furtiva, condannandol previo riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen., al pena di mesi sei di reclusione ed curo 100 di multa con i doppi benefici di legge.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e il vizio cumulativo della motivazione in relaz alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 648 cod.pen. particolare riguardo alla configurabilità del reato presupposto e all’assorbimento de fattispecie nel reato ex art. 497bis, comma 2, cod.pen., separatamente giudicato;
2.2 l’omessa pronunzia in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale provveduto a giustificare il diniego d circostanze ex art. 62 bis cod.pen. nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato, cui confronti si è proceduto in assenza, privo del mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronunzia d’appello, come prescritto dall’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.
3.1 Questa Corte con indirizzo costante ha affermato il principio secondo cui, in tema d impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introd dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscen dell’incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525 01; n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444-01; Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891 – 01).
La natura officiosa dell’incarico difensivo avrebbe, altresì, imposto che lo speci mandato ad impugnare fosse corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato in vista degli adempimenti prescritti dall’art. 613, comma 4, cod.proc.pe (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891-01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Sentenza a motivazione semplificata