Mandato ad Impugnare: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità dell’Appello dell’Assente
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12475 del 2024, ha messo in luce una delle novità più significative introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di processi in assenza. La Corte ha stabilito che, per impugnare una sentenza emessa nei confronti di un imputato assente, è indispensabile un mandato ad impugnare specifico, rilasciato dopo la condanna. Questa decisione rafforza la necessità di una partecipazione attiva e consapevole dell’imputato al processo, anche nella fase successiva alla sentenza di primo grado.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Como, che aveva condannato una persona, giudicata in sua assenza, alla pena di 10.000,00 euro di ammenda per una violazione della normativa sull’immigrazione (art. 14 del d.lgs. n. 286/1998). Contro questa decisione, il difensore d’ufficio dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il nuovo requisito del mandato ad impugnare
Il ricorso si basava su due doglianze:
1. Vizio del procedimento: Si contestava la dichiarazione di assenza, sostenendo che non fosse stata effettuata una verifica adeguata sulla reale conoscenza del procedimento da parte dell’accusata.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito di queste questioni, fermandosi a un ostacolo preliminare di natura procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia).
Questa norma, applicabile alle sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, impone un requisito di validità fondamentale per l’impugnazione presentata nell’interesse di un imputato dichiarato assente. Nello specifico, l’atto di impugnazione deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno «specifico mandato ad impugnare», rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno chiarito che la finalità della nuova norma è quella di assicurare che l’impugnazione sia il frutto di una scelta consapevole del soggetto giudicato assente, e non un’iniziativa ‘autonoma’ del difensore d’ufficio. La legge vuole escludere la possibilità che un’impugnazione venga presentata senza che l’interessato ne sia a conoscenza o abbia espresso una chiara volontà in tal senso.
La Corte ha inoltre precisato che questo requisito formale si applica all’atto di impugnazione nella sua interezza. Non è possibile, quindi, ‘scindere’ i motivi di ricorso e sostenere che almeno quelli relativi alla legittimità della dichiarazione di assenza possano essere esaminati. L’impugnazione è un atto unitario e, se manca il requisito del mandato, è interamente inammissibile.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza consolida un principio fondamentale della Riforma Cartabia: la responsabilizzazione dell’imputato. Chi viene giudicato in assenza e intende contestare la sentenza di condanna non può più rimanere inerte. È tenuto ad attivarsi, contattare un difensore (di fiducia o quello d’ufficio) dopo la sentenza e conferirgli un mandato ad impugnare specifico e formale. In mancanza di questo passo, ogni tentativo di appello sarà vano, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni. Si tratta di una svolta procedurale che mira a garantire l’effettività del processo e la consapevole partecipazione di tutte le parti coinvolte.
Dopo la Riforma Cartabia, un imputato dichiarato assente può far impugnare la sentenza dal suo difensore d’ufficio senza un atto specifico?
No. La sentenza chiarisce che per le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, è necessario uno ‘specifico mandato ad impugnare’ rilasciato dall’imputato al difensore dopo la pronuncia della sentenza stessa.
Cosa deve contenere il mandato ad impugnare per essere valido?
Secondo la norma (art. 581, comma 1-quater c.p.p.), il mandato deve essere specifico per l’impugnazione, deve essere rilasciato dopo la sentenza e deve contenere una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato.
Cosa succede se l’appello viene presentato senza questo specifico mandato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile nella sua interezza. Di conseguenza, l’appellante è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12475 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
NOME CHIMA (CUI: 05HQTPA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 del GIUDICE DI PACE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 23 maggio 2023 il Giudice di Pace di Como ha affermato la penale responsabilità, in assenza, di NOME in riferimen reato di cui all’art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione. è stata determinata in euro 10.000,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME mezzo del difensore di ufficio AVV_NOTAIO. Il ricorso è affidato a due mo
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e della dichiarazione assenza.
Si rappresenta che è mancata la verifica, in sede di dichiarazione di assenza, la effettiva conoscenza del procedimento in capo alla accusata.
2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego de particolare tenuità del fatto.
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Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 Trattandosi di sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 (data di vigenza de d.lgs. n.150 del 2022) nei confronti del soggetto dichiarato assente va rit applicabile la previsione di legge di cui all’art. 581 comma lquater d.proc.pen., che impone a pena di inammissibilità l’allegazione di «specifico mandato impugnare» rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazion o elezione di domicilio (v. per tutte Sez. V n. :39166 del 4.7.2023, rv 285305, cui motivazioni – condivise dal Collegio – si compie riferimento).
Trattandosi di requisito di validità ‘in quanto tale’ dell’atto di impugnazi appare possibile realizzare «scissioni» dei contenuti dell’atto in rappor tipologìa di doglianza formulata. Anche l’impugnazione della ordinanza dichiarati dell’assenza, di cui al primo motivo, da un lato segue la regola della impugnaz congiunta con la sentenza (art. 586 cod.proc.pen.), dall’altro è, per tale r sottoposta ai requisiti formali introdotti dal legislatore per l’impugnazion sentenza medesima (ivi compreso l’art. 581 comma 1 quater).
3.2 Nel caso in esame l’atto è stato dichiaratamente realizzato dal difenso ufficio e la novella legislativa è chiaramente finalizzata ad escludere siffatto ‘autonomo’, dovendosi l’impugnazione ricollegare alla consapevole scelta d soggetto già dichiarato assente in giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria ch pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente