Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa 11 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa 1’11 novembre 2021 dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1Violazione degli articoli 512 e 526 cod. proc.pen. codice di rito, 111 della Costituzione e 6 della Cedu e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa poiché i giudici si sono limitati ad affermare che non erano emersi elementi tali da giustificare la previsione che NOME sarebbe diventata irreperibile nel corso del processo, avendo la medesima dichiarato di parlare la lingua italiana, eletto domicilio e rilasciato la propria utenza telefonica. E tuttavia la sua attività di prostituta e l’ess priva di documento di identità rendeva prevedibile al momento della denuncia la sua futura irreperibilità, il che avrebbe dovuto indurre il pubblico ministero a richiedere l’incidente probatorio. Inoltre la Corte ha omesso di considerare che le dichiarazioni
accusatorie della persona offesa costituiscono l’unico elemento a sostegno del giudizio di colpevolezza e pertanto deve ritenersi, in conformità ai dettami della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che la deroga al principio del contraddittorio consentita dall’articolo 512 cod. proc.pen. non possa operare in quanto le dichiarazioni utilizzate costituiscono l’unico decisivo elemento sul quale viene fondata l’affermazione di colpevolezza. Ed infatti l’articolo 526 comma 1 bis cod. proc.pen. che nega al giudice la possibilità di usare le dichiarazioni acquisite in base all’articolo 512 cod. proc.pen. quando il soggetto che le ha rese si è per libera scelta e volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
2.2 Violazione degli articoli 267 e 271 cod. proc.pen. e inutilizzabilità dei tabulat telefonici acquisiti per mancanza del decreto motivato dell’autorità giudiziaria.
Lamenta il ricorrente che i giudici di appello hanno omesso di spiegare le ragioni per le quali hanno respinto le censure prospettate dalla difesa in ordine alla utilizzabilità dei tabulati telefonici. La Corte si è limitata ad aggirare la questione, affermando che i tabulati telefonici non hanno alcuna incidenza sulla prova del fatto, ma è evidente che così facendo i giudici sono incorsi in violazione di legge, considerato che hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall’operante COGNOME, in ordine alle analisi dei tabu telefonici, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia da sempre ritenuto che l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria non può con la sua testimonianza surrogare la mancanza del decreto motivato dell’autorità giudiziaria necessario per la rituale acquisizione dei tabulati.
2.3 Violazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc.pen. e 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato poiché i giudici hanno erroneamente interpretato le emergenze processuali e hanno affermato la responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in assenza di una rigorosa valutazione della sua attendibilità e nonostante i profili di contraddittorietà emersi nella descrizion della vicenda da parte sua rispetto a quanto riferito dal teste oculare COGNOME Muccioli.
2.4 Violazione degli artt. 624 bis e 628 codice penale e mancata riqualificazione della condotta di rapina nel reato di furto con strappo, poiché i giudici hanno trascurato che COGNOME era intenzioNOME ad esprimere la violenza esclusivamente sulla res di proprietà e solo a causa della reazione fisica della persona offesa è scaturita una indiretta e involontaria ripercussione sulla persona fisica.
2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante. Nell’effettuare tale giudizio di bilanciamento i giudici hanno omesso di considerare che COGNOME è incensurato e che i fatti contestati risalgono al 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, occorre rilevare che al presente ricorso si applica quanto stabilito dall’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia” (art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150/2022), a mente del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
E’ stato inoltre precisato che la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d’innpugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 46690 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023 ) Rv. 285342 – 01 )
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in assenza dell’imputato I’l febbraio 2023. Tale data è rilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. Igs. 150/2022, le disposizioni dell’art. 581, connmi4-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 157-ter, comma 3, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 (v. art. 99-bis del decreto stesso).
Il difensore non ha allegato al ricorso lo , i tr ecifico mandato, ad rilasciato dopo nage…1.1 Adl.g GLYPH t404,44.1: 14.4 . GLYPH c4VVP la sentenza di appell4kci GLYPH omporta la inammissibilità dell’impugnazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 13 dicembre 2023