Mandato a Impugnare: Quando l’Assenza in Aula Rende Inutile il Ricorso
L’ordinanza n. 28186/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza del mandato a impugnare per l’imputato giudicato in assenza. Questo documento non è una mera formalità, ma la chiave che garantisce la procedibilità del ricorso, come dimostra il caso in esame, dove un appello è stato bloccato sul nascere per un vizio procedurale, senza che i giudici potessero neanche esaminarne il merito.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Reati Fallimentari
Un imprenditore era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Roma che in secondo grado dalla Corte di Appello per una serie di reati fallimentari previsti dagli articoli 216, 219 e 223 del R.D. 267/1942. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato, che era stato processato in sua assenza, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza della legge penale. Tuttavia, il suo percorso giudiziario si è interrotto bruscamente di fronte alla Suprema Corte.
L’Applicazione Rigorosa del Mandato a Impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. Il motivo non risiede nella fondatezza o meno delle argomentazioni dell’imputato, ma in una precisa norma procedurale: l’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando si impugna una sentenza per un imputato processato in assenza, è necessario presentare uno specifico mandato a impugnare. Questo atto deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione a giudizio. Lo scopo è assicurare che l’imputato sia effettivamente a conoscenza della condanna e manifesti una volontà concreta e attuale di contestarla.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha sottolineato che la mancanza di questo specifico mandato costituisce una causa di inammissibilità insuperabile. I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (citando la sentenza n. 43718 del 2023), confermando che tale requisito si applica non solo agli appelli, ma anche ai ricorsi per cassazione. La norma è posta a garanzia della consapevole partecipazione dell’imputato al processo, anche nella fase di impugnazione. L’assenza di un atto formale che attesti la volontà dell’interessato di procedere con il ricorso dopo aver conosciuto la sentenza a suo carico rende l’impugnazione, di fatto, invalida. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito dei motivi sollevati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione ha conseguenze pratiche immediate e severe. L’imputato, a causa della declaratoria di inammissibilità, non solo vede preclusa ogni possibilità di discutere la propria condanna davanti alla Suprema Corte, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle formalità procedurali. Per i difensori, sottolinea la necessità di acquisire dal proprio assistito, specialmente se assente durante il processo, tutta la documentazione richiesta dalla legge, per evitare che un errore formale vanifichi l’intero percorso di difesa e renda definitiva una sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, essendo stato giudicato in assenza, non ha fornito al suo difensore lo specifico ‘mandato a impugnare’ richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., un requisito formale obbligatorio per procedere.
Cosa prevede la legge per l’impugnazione da parte di un imputato assente?
La legge prevede che l’imputato giudicato in assenza debba rilasciare al proprio difensore un mandato specifico per impugnare la sentenza. Tale mandato deve essere conferito dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere una dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, e la sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale, sia inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. che prevede, quale requisito dell’impugnazione a pena di inammissibilità, che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, si debba presentare specifico uno mandato a impugnare, che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;
rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale causa di inammissibilità, trova applicazione anche al ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 43718 dell’11/10/2023, Rv. 285324 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente