Mandato a Impugnare: Le Nuove Regole che Determinano l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale introdotto dalla Riforma Cartabia: la necessità di uno specifico mandato a impugnare per la validità del ricorso, specialmente nei casi di imputato assente. Questa pronuncia chiarisce come un requisito formale possa avere conseguenze definitive sull’esito di un procedimento, portando alla declaratoria di inammissibilità e precludendo l’esame nel merito della vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. Tuttavia, il ricorso è stato immediatamente bloccato da un ostacolo di natura puramente procedurale, che ha impedito alla Suprema Corte di valutare le ragioni di merito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Importanza del Mandato a Impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza dell’imputato, ma esclusivamente sulla violazione di una norma processuale fondamentale: l’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), stabilisce che, nel caso di imputato giudicato in assenza, l’atto di impugnazione del difensore deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato a impugnare. Tale mandato deve essere rilasciato dall’imputato stesso dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Nel caso di specie, questo documento fondamentale mancava. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in via preliminare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si articola su due pilastri principali.
L’Applicabilità della Nuova Normativa
Il primo punto affrontato è l’applicabilità della nuova disposizione al caso concreto. La Corte chiarisce che la norma sul mandato a impugnare si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma. Poiché la sentenza d’appello impugnata era del 15 febbraio 2024, rientrava pienamente nell’ambito di applicazione della nuova e più rigorosa disciplina.
La Ratio della Norma: una Scelta “Ponderata e Consapevole”
Il cuore della motivazione risiede nella spiegazione della finalità della norma. Il legislatore ha introdotto questo requisito per garantire che la decisione di impugnare una sentenza sia una scelta “ponderata e consapevole” dell’imputato. Ciò è particolarmente rilevante quando l’imputato è stato assente durante il processo. Il mandato specifico, rilasciato post-sentenza, serve a confermare che l’imputato sia a conoscenza dell’esito del giudizio e voglia effettivamente contestarlo, legittimando così l’operato del suo difensore.
Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore volta a limitare l’esercizio della facoltà di impugnazione da parte del solo difensore ai soli casi in cui vi sia una chiara e successiva manifestazione di volontà dell’assistito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Imputati e Difensori
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. L’assenza dello specifico mandato a impugnare, nei casi previsti dalla legge, non è una mera irregolarità sanabile, ma un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità del ricorso. Per i difensori, diventa imperativo attivarsi immediatamente dopo la lettura della sentenza per ottenere dal proprio assistito, specialmente se assente, il mandato richiesto, assicurandosi che contenga tutti gli elementi previsti dalla norma. Per gli imputati, è la conferma che la loro partecipazione attiva, anche solo attraverso il conferimento di questo specifico incarico, è essenziale per poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nelle fasi successive del giudizio.
Cosa è il mandato a impugnare specifico richiesto dalla Riforma Cartabia?
È un incarico formale che l’imputato, specialmente se giudicato in assenza, deve conferire al proprio difensore
dopo la pronuncia della sentenza per poter presentare un’impugnazione. Deve contenere anche la dichiarazione o elezione di domicilio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore non ha depositato lo specifico mandato a impugnare rilasciato dall’imputato dopo la sentenza, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale.
Questa nuova regola sul mandato si applica a tutte le sentenze?
No, come chiarito dalla Corte, questa regola si applica alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma, ovvero a partire dal 30 dicembre 2022.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n.1, L.F.;
che il ricorso è inammissibile in quanto non è stato depositato specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, così come previsto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.;
che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33, lett. d), d.lgs. n.150/2022 è applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, alla sentenza pronunciata – come quella del caso di specie dopo l’entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30 dicembre 2022 (secondo quanto previsto dall’art.99-bis d.l. 162/2022, convertito nella legge 199/2022) e impone, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza – ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame – con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;
che tale rigore formale è riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore di limitare l’esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell’imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta “ponderata e consapevole”, abbia legittimato quell’esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (sul punto si vedano in motivazione Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024 Rv. 286423 – 01; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il co iere estensore