Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8799 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in India il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con ordinanza emessa il 7 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME che, con sentenza del Tribunale di Bologna, era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e co. 2 bis dl. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale.
La Corte ha ritenuto l’appello inammissibile rilevando la mancanza del deposito di uno specifico mandato a impugnare da parte dell’imputato, assente in primo grado e della specifica dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del NOME con il quale in via preliminare è stata posta questione di legitimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 11 Cost. nella parte in cui sancisce, a pena di inammissibilità, nel caso di imputato per il quale si è proceduto in assenza, il deposito con l’atto di impugnazione del difensore d’ufficio di specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato.
2.1. In via principale è stato, inoltre, dedotto il vizio di motivazione quanto alla richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis cod pen.
Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Va, innanzitutto, rilevato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente ai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 11 Cost.
Tali disposizioni, nel richiedere che in uno all’atto di impugnazione vengano depositati a pena di inammissibilità la dichiarazione o l’elezione di domicilio e in caso di assenza dell’imputato, nel giudizio di primo grado, lo specifico mandato a impugnare la sentenza, rilasciato dopo la pronuncia della stessa, non determinano alcuna limitazione al potere di impugnazione che spetta all’imputato ma regolano le modalità di ese ll éizio della facoltà accessoria riconosciuta al difensore.
Questa Corte di legittimità ha già affrontato la questione di legittimità nei medesimi termini post 4 dal difensore di COGNOME rilevando che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 581, comma 1.-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di impugnazione, dello specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione d non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto a impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di
violazione di legge e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza» (Sez. 1, Sentenza n. 25960 del 25/06/2025, Rv. 288447 -01).
Ne consegue che dette norme non ledono il diritto di difesa né la presunzione di non colpevolezza né ancora si pongono in contrasto con il diritto a impugnare le sentenze ; proponendo ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900).
E’ stato in proposito osservato che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva, nella originaria formulazione, che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronunc0 della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato a impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di’ufficio dell’imputato assente. Il nuovo testo della disposizione prevede, infatti, che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La scelta del legislatore di limitare l’esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore d’ufficio dell’imputato assente ai soli casi in cui lo stesso imputato, con scelta ponderata e consapevole abbia legittimato quell’esercizio con il rilascio di uno specifico mandato conferito al patrocinatore, non. appare né arbitraria né irragionevole ove si consideri che la stessa Corte Costituzionale ha sottolineato l’esigenza di riconoscere alla persona giudicata in assenza gli stessi poteri di impugnazione il cui esercizio le sarebbe stato consentito «qualora fosse stata presente» (così Corte cost., sent. n. 317 del 2009) e úccorre tenere a mente che il giudizio in assenza è consentito solamente laddove il giudice abbia acquisito la certezza che l’imputato abbia «avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo» a suo carico, sicché la sua assenza «è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole» (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Negare
l’ammissibilità dell’atto di impugnazione presentato dal difensore di ufficio dell’imputato assente privo di apposito mandato a impugnare non comporta la lesione del principio di uguaglianza né si traduce in una soluzione normativa irragionevole, proprio perché il precedente grado di giudizio in tanto si è potuto svolgere in assenza in quanto l’imputato ne aveva accettato consapevolmente e volontariamente gli effetti, il che, nell’ottiíca del legislatore della riforma, pone a carico dell’imputato l’onere di attivarsi per proporre personalmente o a mezzo del proprio difensore il gravame avverso al provvedimento per lui sfavorevole.
Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento tra il difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza e il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza è stato osservato che la diversità di disciplina è giustificata dal diverso rapporto che viene a instaurarsi tra il difensore e l’imputato, in virtù del mandato fiduciario che fa presumere l’effettività del rapporto professionale il che induce a ritenere che il difensore fornisca al proprio assistito informazioni sui principali snodi del processo a suo carico e che, dunque, l’imputato sia ben consapevole delle scelte difensive operate dal difensore. Detta presunzione trova conforto nel dato normativo (si pensi all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante») e nella giurisprudenza di questa Corte, che, a proposito della valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati, tende a distinguere i casi nei quali l’imputato è difeso da un difesore di fiducia da quello in cui è difeso da un difensore d’ufficio i attribundo alla nomina fiduciaria una presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il nuovo assetto normativo è coerente con l’obiettivo perseguito dal legislatore della riforma che, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., ha inteso evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati ignari del processo, caducando le impugnazioni che non siano espressione di una scelta dell’imputato consapevole, ponderata e rinnovata in limine impugnationis, così da evitare l’inutile celebrazione di giudizi di impugnazione e da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. Sez. 1, Sentenza n. 25960 del 2025, citata).
Il secondo motivo non è valutabile in ragione della inammissibilità del ricorso, difforme dal modello legale prescritto dall’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 28 novembre 2025