Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Piazza Armerina (EN) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2025, la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 9 marzo 2023, appellata da COGNOME NOME, di condanna del medesimo alla pena di mesi quattro di arresto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha altresì condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio.
L’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 76, comma 4, del D. Lgs. N. 159/2011, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione, per non aver ottemperato al versamento della cauzione di euro 1.000,00 alla Cassa delle a mmende, nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’esecuzione del relativo decreto, termine decorrente dal 19 gennaio 2022. Il fatto è stato contestato come avvenuto in Piazza Armerina (INDIRIZZO), il 21 marzo 2022.
In sede rescindente si è chiesto al giudice del rinvio di colmare alcune lacune motivazionali e verificare, anche attraverso opportuni approfondimenti istruttori,
se le concrete condizioni economiche dell’imputato gli consentissero il pagamento della cauzione, pure in forma rateale, requisito essenziale affinché l’inadempimento potesse essere ritenuto rimproverabile sul piano soggettivo.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha valorizzato , tra l’altro, che il 19 gennaio 2022 era cessata la misura degli arresti domiciliari e aveva avuto inizio l’esecuzione della misura di prevenzione, come risultante da verbale del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina del 6 novembre 2021: sicché già dal gennaio 2022 l’imputato ben avrebbe potuto reperire un’occupazione lavorativa, avendone piena capacità, come emerso dall’istruttoria dibattimentale espletata, o, comunque, continuare a dedicarsi all’attività di coltivazione del fondo sito a Piazza Armerina che lo stesso, nell’istanza di autorizzazione rivolta al Tribunale (sezione Misure di Prevenzione in data 4 marzo 2022, prossima alla commissione del reato), aveva definito come il proprio ‘mezzo economico di sostentamento’.
Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto nuovo ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo.
Si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione degli obblighi motivazionali discendenti dall’art. 125 cod. proc. pen., eccependosi l’omessa applicazione delle direttive impartite da questa Corte in sede rescindente.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la pronuncia di primo grado valorizzando – come sintomi del dolo del mancato pagamento della cauzione – la mancata istanza di rateizzazione della somma, la mancata ricerca di un’occupazione lavorativa ovvero la mancata coltivazione di un terreno agricolo nella sua disponibilità nel Comune di Piazza Armerina.
La difesa eccepisce l’illogicità manifesta di tale motivazione, basa ta su un uso arbitrario delle presunzioni non fondate su dati oggettivi. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sottolinea come il dolo nell’inadempimento all’obbligo di pagamento della cauzione debba essere accertato sulla base di elementi concreti e attuali, e non meramente ipotetici.
Nello specifico, la Corte d’appello avrebbe omesso qualsivoglia concreta verifica al riguardo, affermando la solvibilità dell’imputato, nonostante questi avesse dimostrato di essere stato agli arresti domiciliari e di aver percepito un reddito di soli € 595,00 nel 2021 : disattendendo le direttive impartite dalla sentenza rescindente.
Per tali ragioni, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, come in passato più volte affermato, non è configurabile l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, allorché l’omesso deposito della cauzione dipenda da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918-01).
Questa Corte, conformemente a tale principio, con sentenza rescindente del 20 novembre 2024 ha annullato la precedente pronuncia di appello rilevando una specifica lacuna motivazionale proprio sul punto dell’elemento soggettivo. Si era, infatti, censurata la decisione allora impugnata laddove aveva desunto la colpevolezza dalla mera omessa richiesta di rateizzazione del pagamento, senza prima accertare se l’imputato versasse in una condizione di insolvibilità tale da non consentirgli di far fronte neppure ad un pagamento rateale. Il giudice del rinvio era stato, pertanto, investito di uno specifico mandato: verificare, anche attraverso opportuni approfondimenti istruttori, se le concrete condizioni economiche dell’imputato COGNOME gli consentissero il pagamento della cauzione, pure in forma rateale, condizione ritenuta essenziale affinché l’inadempimento possa essere ritenuto rimproverabile sul piano soggettivo.
La Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio, è venuta meno a tale specifico onere motivazionale, incorrendo nuovamente nei vizi già censurati e disattendendo le chiare direttive impartite da questa Corte.
La sentenza oggi impugnata, pur dando atto del dictum della sentenza rescindente, ha, infatti, confermato la condanna sulla base di un impianto argomentativo che si risolve non in dati certi, ma in una mera ipotesi di presunzione di solvibilità, fondata su elementi congetturali e non su quella «verifica puntuale e documentata» che era stata richiesta.
Il giudice del rinvio ha, in primo luogo, ritenuto irrilevante la documentazione reddituale prodotta dalla difesa (attestante un reddito per il 2021 pari a 595,00 euro), in quanto riferita all’anno precedente e frutto di autodichiarazione dell’imputato. I n tal modo, però, ha sostituito un dato reale (seppur non dell’anno in corso), con altro meramente ipotetico e congetturale.
In secondo luogo, ha desunto quest’ultimo (ovvero la capacità economica dell’imputato) da due circostanze a ciò inidonee: a) il fatto che lo stesso imputato, dal 19 gennaio 2022 (data di decorrenza del termine per il pagamento), non era
più agli arresti domiciliari e «ben avrebbe potuto reperire un’occupazione lavorativa»; b) il fatto che l’imputato avrebbe potuto «continuare a dedicarsi all’attività di coltivazione del fondo» che egli stesso, in un’istanza di autorizzazione al Tribunale, sezione Misure di Prevenzione, del 4 marzo 2022, aveva definito «proprio mezzo economico di sostentamento».
Orbene, tale motivazione è manifestamente illogica e, soprattutto, elude il compito conoscitivo demandato alla Corte territoriale in sede di rinvio.
Il giudice a quo non ha svolto alcun «approfondimento istruttorio». Non ha accertato, neppure tramite indagini delegate, quale fosse l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale del COGNOME nel periodo rilevante (gennaio-marzo 2022). Si è, al contrario, limitato a sostituire un dato certo, ancorché risalente all’anno prima , con altri del tutto evanescenti.
Affermare che l’imputato «avrebbe potuto reperire un’occupazione» non equivale ad accertare che l’abbia reperita effettivamente e che ne abbia tratto un reddito sufficiente a pagare (oltre il proprio sostentamento, ed eventualmente quello dei suoi familiari) anche la cauzione in questione o che lo avrebbe potuto comunque fare nel breve volgere di pochi giorni.
Basare la decisione sulla possibile richiesta di rateizzazione, si risolve, nuovamente, in una congettura priva di riscontro, inidonea a provare alcunché sul reddito dell’obbligato e a dimostrare che questi fosse in grado di evadere l’obbligo, ancorché rateizzato.
In conclusione, la Corte territoriale ha reiterato l ‘ errore già rilevato con la prima pronuncia di annullamento: ha dato per presupposta la solvibilità dell’imputato (sulla base di mere potenzialità lavorative) e, da tale indimostrata premessa, ha tratto la conseguenza della colpevolezza, valorizzando l’omessa richiesta di rateizzazione. Ma, come si era già chiarito, l’omessa attivazione per ottenere un beneficio (la rateizzazione) può essere sintomo di volontà colpevole solo se si accerta che il soggetto era effettivamente in grado di sostenere quel pagamento, sebbene rateizzato. Laddove, invece, la condizione economica sia tale da non permettere alcun esborso, l’inerzia del soggetto è circostanza neutra, inidonea a fondare un giudizio di rimproverabilità.
Si impone, pertanto, un nuovo annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà attenersi scrupolosamente al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 76, comma 4, D. Lgs. n. 159 del 2011, l’inadempimento dell’obbligo di versamento della cauzione è
rimproverabile all’agente solo ove sia accertata, sulla base di elementi concreti e non meramente congetturali, la sua effettiva capacità economica nel periodo rilevante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME