Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale della stessa città aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 159 del 2011 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di arresto.
Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, COGNOME, sottoposto, con decreto in data 15 settembre 2021, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Bovalino, non aveva ottemperato all’ordine di versare la cauzione di euro 1000,00 entro il termine di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della predetta misura di prevenzione.
Ricorre per Cassazione l’imputat o, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nel ritenere infondata la questione, sottopostale con l ‘ impugnazione, relativa all’impossibilità oggettiva di versare la somma di denaro richiesta titolo di cauzione, aveva seguito un percorso giustificativo inadeguato. Non aveva, in particolare, preso in considerazione i modelli ISEE, riferiti agli anni 2021 2022, attestanti lo stato di indigenza in cui versava dell’imputato al momento della consumazione del reato. Così operando, si era discostata dalla giurisprudenza di legittimità che non ritiene integrabile il reato contestato allorquando l’imputato si trovi in tale peculiare condizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L ‘ unica censura articolata nel ricorso è prova di pregio.
Non sussiste il denunciato vizio motivazionale posto che il tema della materiale impossibilità dell ‘ imputato di provvedere al versamento della cauzione, a causa delle disagiate condizioni economiche attestate dalla certificazione ISEE relativa agli anni 2021 e 2022, è stato esaustivamente approfondito.
In premessa, va ricordato che alla stregua dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all’offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell’interessato (Sez. 1, n. 11034 del 23/09/1998, Sinigaglia, Rv. 211609) e che in ogni caso «l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza» (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857).
Quanto alla prova dell’impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione per indisponibilità di mezzi economici, non preordinata né colposamente determinata, essa grava sull’imputato, il quale ha un onere di allegazione che non
può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/5/2014, Alma, Rv. 262266 – 01).
La sentenza impugnata, in sintonia con gli esposti principi, dopo avere esaminato la produzione difensiva, ha evidenziato, con logico argomentare, che essa comprovava la percezione da parte dell’imputato di redditi quanto meno sufficienti per il sostentamento della sua famiglia. A tal risorse, secondo la stessa prospettazione difensiva dovevano aggiungersi i guadagni percepiti mediante lo svolgimento di lavori saltuari. Conseguentemente, COGNOME, utilizzando una parte delle disponibilità economiche di cui disponeva avrebbe ben potuto far fronte al pagamento della cauzione di importo non molto elevato e comunque determinato tenendo conto dlele sue reale condizioni economiche.
Al contrario, COGNOME non ha mai dedotto nel procedimento di prevenzione di non essere in grado di pagare la cauzione non si è preoccupato né di chiedere una eventuale rateizzazione del debito né di offrire garanzie sostitutive. Non ha nemmeno provveduto al pagamento successivamente allo scadere del termine di legge.
Non vi è, dunque, spazio per escludere, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sussistenza del reato contravvenzionale.
Siffatta valutazione dei giudici di merito è stata contestata con argomenti rivelatisi privi di reale consistenza.
I rilievi critici sviluppati per contrastare il ragionamento seguito dalla Corte di appello sono incentrati sulla tesi, invero non rispondente al reale contenuto della sentenza impugnata, dell’omessa o incompleta valutazione della documentazione prodotta con il risultato di richiederne una nuova valutazione a questa Corte di legittimità, sostitutiva rispetto a quella, non illogica né arbitraria, fornita dai giudici di merito.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME