Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 12/12/1995
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Catania che ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo ch versamento della cauzione, non ha effettuato il relativo adempimento;
letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi riferiti, il prim alla mancata considerazione e motivazione delle disagiate condizioni economiche , dell’imputato (disoccupato e ammesso al gratuito patrocinio), il secondo, alla mancata concessione, con correlato difetto di motivazione, delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che:
in relazione al primo motivo rileva il principio per cui «in tema di misure di prevenzione, la prova dell’impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione, imposta a norma dell’art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, per indisponibilità di mezzi economici grava sull’imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza, e comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell’assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata» (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208);
la questione è stata presa in considerazione nella sentenza che si è espressa sul punto proprio con riferimento alla disoccupazione e all’ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio ritenendo, con motivazione insindacabile e priva di vizi evidenti, non sufficienti tali elementi per dimostrare la condizione di indigenza dell’imputato;
con riguardo secondo motivo deve essere richiamato l’arresto secondo cui «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’impugnata sentenza d’appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell’impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 , COGNOME, Rv. 275057);
nel caso di specie, l’intero impianto della motivazione della sentenza è incompatibile con la concedibilità delle attenuanti generiche atteso che si fa riferimento alla pericolosità sociale dell’imputato, alla pregressa commissione, in
un lungo arco di tempo, di reati contro il patrimonio, alla ininterrotta attività delinquenziale anche successivamente alla sua sottoposizione alla misura di prevenzione dell’avviso orale;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile’ con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delle causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024