Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 18/04/1953
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore l’avv. COGNOME NOME conclude riportando ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo h confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’a del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in relazione all’art. 76, co 4, d.lgs. cit., commesso in Palermo il 2 agosto 2019.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi, di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 com 1, lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 121 e 125 cod. pen.
In primo luogo, il ricorrente ha rilevato che il Tribunale – Sezione Misure Prevenzione, con provvedimento del 4 marzo 2020, aveva provveduto alla valutazione dell’attualità della sua pericolosità, ma nulla aveva statuito in or alla richiesta di rateizzazione della cauzione, ai sensi dell’art. 31 cod. anti nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata con istanza del 30 lu 2019, sicché, in assenza di una risposta, il ricorrente non sarebbe stato in g di adempiere, non sussistendo una specificazione della somma da versare, né avrebbe potuto determinarla da sé, trattandosi di potere spettante al Tribunal
Secondo il ricorrente, dunque, in mancanza del provvedimento del Tribunale, l’obbligo in esame non può essere adempiuto, in ossequio al principio di tipici penale.
La difesa ha, pertanto, eccepito l’omessa motivazione sul punto pur essendo stato dedotto con i motivi di appello; nè può ritenersi che la lacuna possa ess sanata implicitamente attraverso la motivazione sulla insussistenza de presupposti per la concessione del beneficio della rateizzazione.
Il ricorrente ha poi dedotto l’erroneità dell’affermazione del Tribunale Palermo secondo cui la richiesta di rateizzazione non sospende l’obbligo d pagamento della cauzione, in quanto afferma che detta richiesta non avrebbe senso, se poi pur in assenza del provvedimento del giudice sulla rateizzazion debba essere pagata.
Il difensore ha, infine, dedotto che una interpretazione costituzionalment orientata della disposizione avrebbe dovuto portare alla conclusione che l rappresentazione della impossibilità del pagamento entro il termine, determini
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ipso iure la sospensione dello stesso in attesa della decisione del Tribunale altrimenti il Tribunale avrebbe dovuto emettere la decisione nell’immediatezza della presentazione dell’istanza ed entro il termine di scadenza del pagamento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’a 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis cod. pen
La difesa ha eccepito la sussistenza di una motivazione mancante e contraddittoria, in quanto lo stesso giudice di primo grado non solo aveva rileva la buona fede del ricorrente ma aveva concesso le attenuanti generiche, proprio in ragione della mancata statuizione del Tribunale sulla rateizzazione.
Al riguardo si è dedotto che il giudice avrebbe dovuto dare rilievo all mancanza del provvedimento di rateizzazione e quindi ad una decisione sulle modalità dell’adempimento, e si è evidenziato un ulteriore profilo contraddittorietà della sentenza nella parte in cui concede tutti i benefi termini di determinazione della pena, escludendo poi l’applicazione della causa di non punibilità. Né, si afferma, può ritenersi che la sentenza rechi motivazione implicita sul punto.
Con memoria depositata il 7 aprile 2024, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va, in primo luogo, rilevato che l’art. 31 cod. antimafia prevede, comma 1, che «DJI tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa del ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescriz imposte».
Ai fini che qui rilevano va, altresì, evidenziato che l’art. 9 della leg ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure d prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codi penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavor nelle aziende sequestrate e confiscate) ha modificato il terzo periodo del ter comma dell’art. 31 cit., stabilendo che «MI tribunale può disporre, in relazio
alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
Il mancato adempimento dell’obbligo del versamento della cauzione ricade nella previsione incriminatrice di cui all’art. 76 comma 4, cod. antimafia secon cui «hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di depo della cauzione di cui all’articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostit di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni».
In punto di configurabilità del reato di cui all’art. 76, comma 4, c antimafia, nessun rilievo viene attribuito alla mancata risposta del Tribunale de misure di prevenzione in ordine alla istanza di rateizzazione, non prevedendos che detta richiesta dia luogo alla sospensione dell’obbligo del versamento, ch come già sopra rilevato, è disposto contestualmente all’applicazione della misur di prevenzione; l’obbligo del versamento della cauzione deriva, infatt direttamente dal decreto di applicazione della misura di prevenzione, sicché qualora la rateizzazione non sia disposta direttamente dal Tribunale, ai sen dell’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 31 cod. antimafia, la mera possibili della parte di sollecitare il potere di rateizzazione non assurge a elemento de fattispecie incriminatrice.
Diversamente da quanto affermato dalla difesa del ricorrente, a tale conclusione non può giungersi in via ermeneutica, se non dando corso ad una inammissibile interpretazione creativa di “una causa di sospensione della punibilità” qualora il proposto non adempia nel termine stabilito n provvedimento applicativo, in attesa della rateizzazione, o ad una non consentit integrazione sul piano dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice.
La sospensione dell’obbligo di adempimento del versamento della cauzione finché il giudice non si pronunci sull’istanza di rateizzazione non si config come una soluzione imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice; una tale opzione, che inciderebbe sulla individuazione degli elementi essenziali della fattispecie penale tipica, secondo il cost orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale non potrebbe che appartenere alle scelte di politica criminale del legislatore (ex plurimis, Corte cost. sentenze n. 8 del 2022, 17 del 2021, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 3 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 161 del 2004; ordinanze n. 219 del 2020, n. 6 del 2008 e n. 164 del 2007).
Va, pertanto, affermato che il mancato versamento della cauzione di cui all’art. 31 cod. antimafia, nel termine stabilito nel provvedimento applicat
della misura di prevenzione, integra il reato di cui all’art. 76, comma 4, c antimafia, anche nel caso in cui il Tribunale non si pronunci sulla istanza rateizzazione formulata dal sottoposto alla misura di prevenzione, prima dell scadenza del termine indicato per l’adempimento.
Del resto la giurisprudenza di legittimità sul presupposto della continui normativa tra il reato di mancato versamento della cauzione, previsto dall’abrogato art. 3-bis I. n. 575 del 1965, e quello ora sanzionato dagli artt 32 e 76 D. Lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 2, n. 27021 del 27/03/2012 – dep. 10/07/2012, COGNOME, Rv. 253409), ha ribadito «che il reato di inottemperanza all’ordine di versamento della cauzione (art. 3 bis, comma quarto, legge n. 57 del 1965) si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato giudizialmente e, trattandosi di contravvenzione punibile anche a titolo di colp non rileva la buona fede in riferimento alla tardività del pagamento medesimo in conseguenza del procedimento di rateizzazione seguito, mancando espressa previsione di legge sul punto (Sez. 6, n. 39957 del 26/09/2012 – dep 09/10/2012, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 253496)» (Sez. 5, Sentenza n. 2769 del 01/10/2014 dep. 2015, Rv. 262721 – 01).
In conclusione, correttamente la sentenza impugnata ha affermato che non vi fosse la prova della impossibilità per il ricorrente del pagamento della cauzion non potendosi far discendere tale impossibilità dalla circostanza che alla richie di rateizzazione non fosse seguita una decisione sul punto da parte del Tribunal delle misure di prevenzione, trattandosi di elemento che la Corte di appello h ritenuto dimostrativo della mera buona fede del ricorrente, ma inidoneo a fa venire meno il disvalore insito nella condotta di chi, come il ricorrente, nel dubb non ottempera all’obbligo entro il termine stabilito.
2. Infondato è anche il secondo motivo.
Con motivazione lineare e coerente, la Corte di appello ha escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fato, di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziand l’imputato, non effettuando neppure un pagamento parziale, ha dato dimostrazione di inottemperanza agli ordini dell’Autorità, quale ulterior espressione della sua pericolosità ed a tal proposito nella sentenza si s valorizzati i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno condot all’adozione della misura di prevenzione, essendo stato il ricorrente condannat in via definitiva in ordine al reato di partecipazione al sodalizio mafioso.
La sentenza impugnata, pertanto, ha dato corretta attuazione al principio già affermato da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui «al fine
escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
in relazione al reato di inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, del
sorveglianza speciale), di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 201
giudice di merito, pur a fronte dell’entità non elevata della relativa somma (ne specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stess
presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all’adozio della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell’allarme sociale deriva
dalla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria considerazione dell’interesse pubblico costituente la “ratio” della normativa
della portata precettiva della relativa disposizione.» (Sez. 2, n. 678
19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277787 – 01)
Infine, va anche rilevato che nessuna contraddizione sussiste tra l motivazione della sentenin punto di diniego della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generi riconosciute dal giudice di primo grado, atteso che i parametri di valutazion previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttu oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esig del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostan attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del re (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01).
Dalle considerazioni sin qui espresse deriva, dunque, il rigetto del rico e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Co ì deciso in Roma, il 6 maggio 2025.