Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29721 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29721 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Palmi il 31/03/1976
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 15 aprile 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza emessa in data 05 dicembre 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 12/06/2022 per avere, quale soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omesso di versare, entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura, la cauzione, stabilita in euro 1.500.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato perché il COGNOME, pur essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione con un provvedimento emesso in data 16/11/2001, è rimasto detenuto sino al 30/12/2019, ed ha ricevuto la notifica del provvedimento stesso in data 21/02/2020. Da quel momento egli avrebbe dovuto pagare la cauzione, e non risulta che vi abbia provveduto o che abbia richiesto una rateizzazione dell’importo, né egli ha addotto una condizione di indigenza, tale da rendere impossibile l’adempimento. Addirittura, dal provvedimento emesso dal tribunale della prevenzione in data 04/03/2020, risulta che la sua pericolosità venne ritenuta attuale perché egli, nel periodo trascorso in semilibertà, era risultato coinvolto in attività lucrative, in particolare in un traffico di stupefacenti, per cui non emerge dagli atti che egli, in quel periodo, non abbia prodotto redditi. Lo stato di indigenza è stato da lui dedotto solo nel processo di cognizione, e mai in quello di prevenzione, e la sola circostanza della lunga detenzione non è sufficiente per far ritenere che egli non fosse in grado di versare la cauzione, il cui importo fu ritenuto congruo dal giudice della prevenzione.
La Corte di appello ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione del reato, ha respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., ed ha ritenuto congrua la pena inflitta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 601 cod. proc. pen.
L’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 15/04/2025 venne notificato al difensore, in data 27/02/2025, indicando un diverso imputato; solo in data 23/03/2025 il difensore fu notiziato, tramite il suo assistito, dell’udienza fissata per il processo a carico di questi, e informò dell’errata notifica la Corte di appello, che in data 27/03/2025 gli notificò l’avviso corretto di fissazione dell’udienza, con un anticipo di soli diciotto giorni. Ciò ha impedito al ricorrente il corretto
svolgimento delle proprie difese, ed anche di presentare l’eventuale richiesta di trattazione in presenza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale, con riferimento all’art. 131bis cod. pen.
I precedenti penali del ricorrente non sono ostativi alla valutazione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., e il giudice, se ne tiene conto, deve motivare quanto meno la comunanza di indole tra i reati passati e quello per cui si procede. Il ricorrente ha commesso un grave reato trent’anni prima, anche se, una volta scarcerato, ha subito una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale solo a causa della sua cattiva fama, essendovi un video che lo scagiona, denuncia dalla quale deriva l’odierno procedimento.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel suo complesso, è infondato, e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
La nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire è di natura generale a regime intermedio, e deve pertanto essere eccepita prima della conclusione del giudizio in cui si è verificata. In questo caso il difensore, nella prima udienza del giudizio di appello, avrebbe dovuto eccepire tale violazione, mentre non risulta che lo abbia fatto. Deve infatti prendersi atto che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento, benché l’imputato ne avesse la possibilità, avendo ricevuto tempestivamente l’avviso di fissazione dell’udienza, e benché tale possibilità residuasse per lo stesso difensore, dovendo la richiesta essere formulata entro quindici giorni dalla notifica di detto avviso, da lui ricevuto diciotto giorni prima dell’udienza. Peraltro la trattazione dell’udienza in forma cartolare non impediva di formulare l’eccezione, potendo il difensore depositare, a tal fine, una memoria, ovvero formulare la stessa nelle conclusioni scritte: la sentenza impugnata afferma che il difensore ha inviato rituali conclusioni scritte, con le quali, però, ha solo ribadito il contenuto dell’atto di appello.
Dall’esame degli atti, consentito al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il difensore depositò una memoria, nella quale affermava di avere ricevuto solo in data 25/03/2025 la
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, ma non formulava alcuna eccezione né chiedeva alcun rinvio, e si limitava a ripetere i motivi dell’impugnazione.
La nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire per il difensore dell’imputato, pertanto, non è più deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 285585; Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011,COGNOME, Rv. 249651).
Il secondo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza e la mancanza di specificità.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha negato il proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. non per i precedenti penali dell’imputato, ma per la gravità del fatto, ritenendo tale l’inadempimento totale dell’obbligo di versamento della cauzione, l’assenza di qualunque atto che dimostri l’intenzione dell’imputato di adempiervi almeno parzialmente, e la mancanza di elementi positivi che consentano di valutare la sua condotta in termini attenuati. La motivazione non contiene, pertanto, alcun riferimento alle condanne già riportate dal ricorrente, non ha fondato il diniego su di esse o su una sua inclinazione a delinquere, e tanto meno ha escluso il beneficio per la precedente commissione di reati della stessa indole.
Questo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato, lamentando un vizio di motivazione ed una violazione di legge palesemente insussistenti, nonché aspecifico, non correlandosi alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, al punto da indicare in modo erroneo anche il reato contestato (vedi Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME