Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bitonto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/03/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 18 agosto 2022 il Tribunale di Bari aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt.31, comma 1, 76, comma 4, d.lgs. 159/2011, perché essendo stato destinatario in sede di emissione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (disposta con decreto n.59/201829/2018 M.P. del 18 aprile 2018 dal Tribunale di Bari e notificatogli il giorno 6 giugno 2018) dell’imposizione dell’obbligo di versamento di una cauzione di 2.000 euro da versarsi entro 30 giorni dalla notifica del relativo decreto applicativo alla Cassa delle ammende, egli non aveva adempiuto a tale obbligo; fatto accertato in Bari il 10 luglio 2018. L’assoluzione era stata basata sulla ritenuta dimostrata impossibilità dell’adempimento da parte del sorvegliato speciale, di talché il fatto non costituiva reato.
La Corte di appello di Bari con sentenza pronunciata il 27 marzo 2023, investita del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha accolto l’impugnazione ed ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto riformando ritenendo che egli non aveva dimostrato di trovarsi nella impossibilità di provvedere al versamento della cauzione senza sua colpa.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 605, 546, lett. e), 533 cpv., 530 cpv., 192, comma 1, 267 e ss. cod. proc. pen., 31 e 76, comma 4, d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e per il mancato adempimento, da parte della Corte territoriale, dell’obbligo di motivazione ‘rafforzata’ trattandosi di appello della Pubblica accusa.
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art.131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa
di non punibilità espressamente richiesta dal difensore in considerazione dell’ammontare della cauzione non versata e della intensità del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, come sopra illustrato, l’ odierno ricorrente era stato assolto in primo grado, e ineludibile risultava dunque il rispetto dell’insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente – pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e il correlato vizio di motivazione – le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello; e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 23308301; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Marchiorelo, R.v. 231136-01).
In sostanza, il giudice di appello, che rifornii totalmente la decisione di primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, deo. 2014, COGNOME, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 25463801).
Premesso quanto sopra va ricordato che l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di
prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857 – 01).
3.1. Orbene, il Tribunale di Bari si è limitato ad indicare GLYPH l’ assenza di circostanze in grado di ritenere dimostrato che l’imputato fosse nelle condizioni di versare la cauzione entro il termine assegnatogli considerato il periodo di detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari dal 15 ottobre 2015 al 21 agosto 2017 e dal 22 agosto 2017 sino al 6 giugno 2018 e che, quindi, in tale arco temporale egli non aveva svolto alcuna attività lavorativa.
3.2. La Corte di appello, rispetto a tale argomentazione del primo giudice, ha adempiuto il sopra indicato obbligo di motivazione c.d. ‘rafforzata’ poiché, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell’odierno ricorrente in ragione della assenza di concreti elementi da cui desumere la assoluta impossibilità di adempiere in ragione della mancanza di specifiche allegazioni circa la ricerca di un lavoro da parte sua nel mese successivo alla notifica del decreto, del fatto che l’odierno ricorrente non aveva nemmeno richiesto il pagamento dilazionato della cauzione, tenuto anche conto che il primo giudice non risulta avere nemmeno considerato se l’imputato fosse proprietario di immobili o di altre rendite al fine di escludere la possibilità di adempiere.
Quanto poi alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa
desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
4.1. La sentenza impugnata non è censurabile sul punto atteso che la Corte di appello di Bari ha argomentato, in modo adeguato e non manifestamente illogico, dando rilievo all’ammontare della cauzione e alla intensità del dolo ritenuti elementi dimostrativi della non tenue offensività.
4.2. Pertanto l’odierno ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo per escludere l’applicazione della citata disposizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.