Mancato Versamento Cauzione: Quando la Giustificazione Economica non Basta
L’inosservanza degli obblighi derivanti dalle misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale, costituisce reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di un mancato versamento cauzione, chiarendo i requisiti necessari per poter validamente eccepire l’impossibilità economica e le conseguenze di un ricorso infondato. La decisione sottolinea come non sia sufficiente una generica lamentela, ma occorrano prove specifiche e pertinenti a dimostrazione dell’incapacità di adempiere.
I Fatti del Caso: Dalla Sorveglianza Speciale alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dall’applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un individuo. Tra gli obblighi imposti, vi era quello di versare una cauzione di 600,00 euro entro 30 giorni dalla notifica del decreto. L’uomo non adempiva a tale obbligo, né offriva garanzie alternative.
Per questa omissione, veniva condannato in primo grado dal Tribunale alla pena di sei mesi di arresto. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e l’errata applicazione della legge penale.
L’Argomentazione Difensiva e la Sua Reiezione
Il nucleo della difesa si concentrava sulla presunta impossibilità economica di far fronte al pagamento della cauzione. Secondo il ricorrente, le corti di merito non avevano adeguatamente considerato la sua precaria situazione finanziaria, che gli avrebbe impedito di ottemperare all’obbligo.
Tuttavia, sia la Corte di Appello prima, sia la Corte di Cassazione poi, hanno respinto tale linea difensiva, ritenendola generica e non supportata da elementi probatori concreti e rilevanti.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Mancato Versamento Cauzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su alcuni punti fermi. Innanzitutto, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano mere riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza l’aggiunta di nuovi elementi critici.
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Corte ha evidenziato la carenza di prova riguardo alla reale impossibilità economica. L’unica prova addotta dal ricorrente, una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si riferiva a un anno fiscale (2020) successivo al periodo rilevante per l’adempimento dell’obbligo. La Corte ha ritenuto che tale documento non fosse idoneo a dimostrare l’indigenza nel momento in cui la cauzione doveva essere versata.
Infine, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e immune da vizi anche nel punto in cui, per escludere l’impossibilità economica, aveva fatto riferimento ai precedenti penali del soggetto per reati contro il patrimonio, considerati fonte di redditi illeciti sin dagli anni ’90. Di fronte a tale ragionamento, il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche capaci di dimostrare l’effettiva impossibilità di versare la somma.
Le Conclusioni: L’Onere della Prova e le Conseguenze del Ricorso Frivolo
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi adduce un’impossibilità economica come causa di giustificazione per l’inadempimento di un obbligo di legge ha l’onere di fornirne una prova rigorosa, specifica e pertinente. Le affermazioni generiche o le prove non temporalmente rilevanti non sono sufficienti a scalfire una condanna.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ciò serve da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che rappresentano un dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
È sufficiente una generica difficoltà economica per giustificare il mancato versamento della cauzione imposta con la sorveglianza speciale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le argomentazioni devono essere specifiche e supportate da prove concrete che dimostrino l’effettiva e assoluta impossibilità economica di adempiere all’obbligo nel termine previsto.
Perché la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è stata considerata una prova valida in questo caso?
Perché la richiesta si basava su una situazione reddituale relativa a un anno fiscale (2020) che era successivo al periodo in cui l’obbligo di versamento della cauzione doveva essere adempiuto. La prova non era, quindi, temporalmente pertinente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato?
Il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte in modo colposo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10237 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cantù il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 31 ottobre 2023, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di versare alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende a titolo di cauzione la somma di euro 600,00, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, non ottemperava né offriva garanzie sostitutive.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (inosservanza dell’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) devolve doglianze non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già esaminati, a seguito del gravame, dalla Corte territoriale e risolti con
ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3 e 4).
Ritenuto, infatti, che motivazione ha richiamato, quanto alla rimproverabilità della mancato adempimento dell’obbligo, un difetto di prova circa la specifica indicazione dell’entità dei redditi, negli anni 2018 e 2019, periodo precedente alla scadenza del termine per il pagamento della cauzione, a fronte RAGIONE_SOCIALE risultanze relative alla proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 6 aprile 2022, ma riguardante l’anno fiscale 2020, con riferimento ai redditi da questa risultanti.
Rilevato, infine, che anche rispetto alla detenzione sofferta che, a parere del ricorrente, non avrebbe consentito il pagamento della cauzione, la motivazione è immune da illogicità manifesta, compreso il riferimento svolto ai precedenti dello COGNOME che, sin dagli anni ’90, riguardano reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni, produttivi di redditi illeciti.
Considerato che tale ultima considerazione è avversata con il ricorso con ragionamento non specifico e privo di capacità dimostrativa dell’effettiva impossibilità economica di versare la cauzione.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Preside te