Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CORBETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAGNAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
I! Proc. Gen., riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l’annullamento de provvedimento impugnato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, si riporta ai motivi esposti nei ricorsi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 03.02.2021 dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città, che aveva condannato gli imputati, COGNOME NOME e COGNOME NOME – riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata – a pena di anni 4 di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore de parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE – dichiarato in data 12.6.20 quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 nn. 2, 223 commi 1 e 2 n.2, 219 comma 2 n.1 I.fall. di cui al capo a).
Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tramite i propri difensori di fiducia, articoland proprie censure con sei motivi con distinti atti che involgono aspetti prevalentemen comuni, che verranno quindi unitariamente di seguito indicati, salve le specificazioni caso relativamente a ciascuna posizione .
2.1. Con il primo motivo deducono entrambi violazione di legge in riferimento agli art 178, comma 1 lett. c e 180 cod. proc. pen. ed in relazione agli artt. 111 cost. e 6 CEDU.
Si è verificata una violazione del diritto al contraddittorio e difesa degli imput quanto la Corte territoriale ha esaminato il gravame nelle forme RAGIONE_SOCIALE trattazione scritt sensi dell’art.23-bis d.I.137/2020, convertito con modificazioni nella 1.176/2020, nonostan la difesa avesse richiesto tempestivamente la discussione orale ai sensi dell’art.23-b comma 4, d.l. 176/2020 con apposito atto trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo di cui al provvedimento attuativo del RAGIONE_SOCIALE Informativi Automatizzati del RAGIONE_SOCIALE e ivi depositato in data 23.12.2022.
Non è stato consentito agli imputati di partecipare alla trattazione in forma or dell’udienza e dunque interloquire sulle produzioni rassegnate dalla parte civile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso entrambi contestano violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all’ di costituzione di parte civile e vizio di motivazione quanto alla ritenuta allegazione necessaria procura speciale nonché violazione del diritto di difesa per l’omesso inv telematico da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di appello alla difesa di entrambi gli imp delle memorie e degli atti depositati a mezzo PEC dalla parte civile.
La Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALE identificazione RAGIONE_SOCIALE persona costituitasi parte civile, ha r sufficienti nell’atto di costituzione – in relazione al requisito dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE g del legale rappresentante di cui all’art.78, comma 1 lett.a cod. proc. pen. – l’indicazion nome e del cognome del AVV_NOTAIO NOME COGNOME nonché RAGIONE_SOCIALE sua qualità di curatore del fa
RAGIONE_SOCIALE con indicazione del numero del relativo procedimento fallimentare e de Giudice delegato; nel caso di specie non si rinvengono le complete generalità del soggetto che oltre al nome ed al cognome, prevedono il luogo e la data di nascita ed il relativo codi fiscale, così come ritenuti indispensabili dal legislatore, pena la sanzione dell’inammissib dell’atto di costituzione.
La Corte territoriale dà atto che dall’esame dell’originale dell’atto di costituzi parte civile, depositato all’udienza preliminare del 19 luglio 2018, non compare la procu speciale di cui all’art.78, comma 1 lett.c cod. proc. pen., ma che da ulte approfondimenti mediante acquisizione in visione degli atti del precedente grado di giudiz e dalla documentazione prodotta dal difensore di parte civile e da acquisirsi per la decisio risultava che l’AVV_NOTAIO avesse prodotto copia fotostatica dell’atto di costituzione di civile dallo stesso depositato in udienza preliminare che risultava regolarmente provvis nell’ultima pagina RAGIONE_SOCIALE procura speciale, conferita dal AVV_NOTAIO COGNOME al medesimo difensore data 06.06.2018 con sottoscrizione autenticata dal difensore. Da tali elementi, ha desunt che la procura speciale fosse stata rilasciata dal curatore fallimentare all’AVV_NOTAIO e potesse essere stata accidentalmente smarrita in epoca successiva alla costituzione.
Ciò che rileva ai fini processuali è ciò che risulta nel fascicolo processual conseguenza la mera produzione di una copia informale non può sopperire all’assenza dell’originale RAGIONE_SOCIALE procura, indispensabile all’interno del fascicolo, in quanto non vi è prova che l’originale di tale atto fosse stato allegato all’originale dell’atto di costit parte civile, potendo essere rimasto ad esempio nell’esclusiva disponibilità materiale difensore di parte civile.
2.3. Con il terzo motivo entrambi contestano violazione di legge in relazione all’a 526, comma 1 cod. proc. pen. in ordine al richiamo operato in motivazione ad e-mail asseritamente intercorse tra gli imputati, ma mai acquisite agli atti nonché vizi motivazione sulla eccezione rilevata nell’atto di gravame con conseguente invalidazione delle argomentazioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità per i fatti di rispettivamente, per l’imputato COGNOME al punto a) n.4 RAGIONE_SOCIALE rubrica e per l’imputata COGNOME ai punti a) n.3, 4, 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
La Corte, ha utilizzato a sostegno RAGIONE_SOCIALE declaratoria di penale responsabilità contenuto di corrispondenze via e-mail, richiamate dal AVV_NOTAIO COGNOME nella sua deposizion testimoniale, che non sono state mai oggetto di espressa richiesta di acquisizione ne fascicolo per il dibattimento, né sono venute mai a farne parte cori la conseguenza che l stesse non possono costituire mezzo di prova.
La motivazione è inficiata in relazione all’affermazione di responsabilità degli imput quanto al possesso – seppur ripartito con COGNOME – del capitale sociale ed alla relativa qualificazione del COGNOME quale socio occulto, alla ripartizione dei compiti “assegnati”
imputati, alla cessione e conseguente distrazione contestata in favore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE nonché alla vendita dei cd. “scaps” di cui alla rubrica.
Per quanto attiene solo al ricorso dell’imputata COGNOME, si lamenta che alcun argomentazione viene addotta con riferimento alla contestata riferibilità RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE alla ricorrente, limitandosi la Corte a ritenere fondata l’impostazione accusatoria sulla del semplice riferimento alle valutazioni esposte dal curatore.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso denunciano vizio di motivazione ed errone applicazione di legge penale con riferimento alla qualificazione degli emolumenti percepi dagli imputati.
La Corte ha ritenuto, sul presupposto che entrambi gli imputati fossero amministrator di fatto RAGIONE_SOCIALE fallita, che le somme loro conferite sotto forma di corrispettivo per l’at ordine al COGNOMECOGNOME di prestatore d’opera (agenzia) come da contratto regolarmente sottoscritto dall’amministratore COGNOME COGNOME in ordine alla COGNOMECOGNOME di consulente contab fossero emolumenti per il ruolo di amministratore e di conseguenza, in assenza di determinazione assembleare, costituissero distrazione.
Per quanto attiene alla posizione del COGNOME, la Corte ha affermato che l’oggett sociale del contratto di agenzia fosse sovrapponibile a quello costituente l’oggetto soci RAGIONE_SOCIALE fallita RAGIONE_SOCIALE quale il medesimo era socio occulto e che, comunque, dagli atti potesse inferirsi l’esatta entità dell’attività svolta dall’imputato. La difesa ritiene che tutta l’attività commerciale sia esistita quale conseguenza delle relazioni commerci realizzate dall’imputato in esecuzione del contratto di agenzia stipulato con la società. D voci “acquisti e vendite” poste a bilancio, si evincono i dati relativi all’entità de svolta dall’imputato. è illogico ritenere che tutti i compensi debbano qualificarsi emolumenti per la sola attività di amministratore di fatto contestata e nel caso in c volesse considerare anche solo una parte delle corresponsioni effettuate in favore dell’imputato a titolo di provvigione quale, invece, emolumento per il ruolo amministratore di fatto svolto, si ritiene che la qualificazione come operata dalla Corte errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale.
In ordine alla posizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la Corte ha omesso di considerare che la stessa ha svolto l’attività di consulente; l’aver svolto anche il ruolo di amministratore di fat società non significa che l’intera attività espletata fosse ricompresa in tale funzion conseguenza la Corte avrebbe dovuto scindere almeno le retribuzioni ritenendo che soltanto una parte di queste dovesse conteggiarsi quale emolumento per il compito di amministratore di fatto svolto; anche in questo caso la qualificazione come operata da giudice si ritiene errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale.
2.5.1. Con il quinto motivo di ricorso, l’imputato COGNOME, contesta l’erro applicazione di legge penale, quanto alle norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE prova e ai relativi criteri, in punto dell’asserita sinergia tra gli imputati con conseguente decla
di responsabilità per tutte le condotte di cui alla rubrica nonché l’omessa motivazione relazione ai fatti di cui ai capi b) e c) RAGIONE_SOCIALE rubrica.
La Corte presuppone un contesto di condivisione delle decisioni gestionali e di piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE sistematica attività di evasione fiscale contributiva, resa possib soltanto attraverso gli artifici contabili e l’irregolare gestione RAGIONE_SOCIALE contabilità per na i debiti erariali che avevano iniziato ad accumularsi fin dall’avvio dell’attività sociale è alcun elemento probatorio in ordine alla responsabilità del ricorrente in punto di ten irregolare dei libri contabili e dell’omissione dei versamenti degli oneri previdenz tributari così come in punto di iscrizione di crediti inesistenti verso la società RAGIONE_SOCIALE Non sono state considerate le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la quale avev affermato che il COGNOME non fosse a conoscenza né che vi fossero debiti verso l’Erario, n delle modalità e delle irregolarità, o meno, rilevate nelle scritture contabili confermato anche dalle dichiarazioni rese al curatore dall’amministratore formale.
2.5.2. L’imputata COGNOME, con lo speculare quinto motivo di ricorso lamenta altresì che Corte territoriale non ha valutato le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di e nonché la documentazione acquisita agli atti come richiamata nei motivi di gravame, che avrebbero consentito di ridimensionare l’importo delle passività contestate con conseguenze anche in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità del delitto contestato.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, entrambi lamentano violazione di leg penale in relazione alla commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena e l’omessa valutazione delle considerazioni critiche esposte in punto di responsabilità quantomeno per alcuni dei fat ascritti incidenti anche sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE pena da infliggersi.
La Corte ha fondato la propria decisione sulla condotta asseritamente tesa sin dall’inizio ad omettere sistematicamente gli oneri fiscali ed alle conseguenti alteraz contabili nonché sul passivo accumulato.
Non sono state valutate le emergenze documentali prodotte da entrambi gli imputati in sede di esame con riferimento ai pagamenti erariali effettuati, a discapito di qua affermato erroneamente dal curatore nonché all’indicazione a bilancio di crediti tutt’altro inesistenti, con conseguente riduzione dell’entità del danno nonché RAGIONE_SOCIALE gravità del dolo.
L’argomentazione addotta per rigettare la richiesta del recupero del patteggiamento proposto appare apodittica e fondata su un elemento tratto da un’annotazione di PG le cui indicazioni non sono state mai oggetto di propalazione nell’esame dibattimentale e dunque non possono essere valutate per confermare la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione in punto di rigetto del suddetto recupero.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo che presenta un rilievo assorbente rispett alle altre censure.
I ricorrenti hanno provato di aver depositato a mezzo p.e.c, istanza ex art. 23comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicemb 2020, n. 176.
L’istanza è stata inviata in data 23 dicembre 2022 e, dunque, tempestivamente anche rispetto alla prima udienza fissata per il 18.1.2023; l’atto è stato indirizzato a certificata destinata al deposito degli atti penali presso la Corte di appello, ma ciò nono il procedimento è stato definito dalla Corte d’appello con il rito camerale non partecipato pertanto verificata la nullità dedotta dal ricorrente.
Costituisce invero principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui in tema di giudizio d’appello, nel vigore RAGIONE_SOCIALE disciplina emergenziale di contenimento d pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempest richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecip determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittori deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 51191 del 20/10/2023, Rv. 285597 – 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 – 01; Sez. 5, n. 44646 de 14/10/2021 Rv. 282172 – 01).
Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano per nuovo giudizio (assorbiti gli motivi).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano.