Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36286 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Siria il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 12/05/2025 dalla Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza de parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto da artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso e, in su l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello affinchè proced alla traduzione della stessa;
lette le conclusioni scritte depositate in data 09/10/2025 dall’AVV_NOTAIO difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all’esito di rito abbr aveva dichiarato NOME responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ( capi A-C ed E) di imputazione conseguente condanna alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla aggravan contestata al capo a) ed aveva inoltre dichiarato non doversi procedere in relazione ai di cui ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta remissione di querela.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente d artt. 143, 147, 177, 178, comma 1 lett. c) e 185 del codice di rito per mancata traduz in lingua conosciuta e compresa dall’imputato alloglotto delle sentenze di primo e secon grado nonché del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Richiamati i diversi orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legitti la difesa ricorrente rappresenta che NOME è persona che non parla e non comprende la lingua italiana.
Per tale ragione l’udienza di convalida dell’arresto si celebrava con l’assistenza interprete ed era disposta la traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare; successiva richiesta di giudizio immediata avanzata dal Pubblico Ministero e dal rela decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari si dava atto nell’intestazione l’imputato “non parla e non comprende la lingua italiana”.
Benchè tale situazione fosse nota, i giudici sia di primo che di secondo grado n hanno disposto la traduzione delle rispettive sentenze e neppure del decreto di citazi per il giudizio di appello, con conseguente nullità di tali atti per violazione del difesa dell’imputato alloglotto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. pen., l’erronea applicazione della legge penale con rifermento agli artt. 62bis, 69, 628, comma terzo n. 3-bis e 628, comma quinto, cod. pen.
La Corte di appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva operato un errone giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’ 628, comma quinto, cod. pen. che è circostanza non bilanciabile.
Ne deriva che la pena irrogata risulta errata con riferimento sia alla componen che a quella pecuniaria e la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminarla pro corretto ricalcolo nel rispetto dei criteri dettati dall’art, 628, comma quint
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo, con il quale la difesa ricorrente lamenta la mancata tr lingua conosciuta e compresa dall’imputato alloglotto delle sentenze di primo e grado ed altresì del decreto di citazione per il giudizio di appello, è parzialm
1.1. Sul tema in questione si è recentemente pronunciata questa Corte a Sezi con la sentenza emessa in data 29/05/2025 nel procedimento n. 39137/2024 (di
stato, è disponibile la sola informazione provvisoria) che ha affermato i seguen
(a) la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all’imputato che non c lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio;
(b) la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello i nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità a regim dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto de comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.;
(c ) la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della documento”, con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduz stessa.
1.2. Dall’esame degli atti processuali emerge che NOME è perso effettivamente non conosce la lingua italiana e che tutti gli atti compiuti nei sono stati tradotti in lingua a lui nota sino alla emissione del decreto di giud
Risulta, invece, la mancata traduzione della sentenza di primo grado, del citazione per il giudizio di appello e della pronuncia di secondo grado.
1.3. Sulla scorta dei principi dettati con la richiamata pronuncia a Sezi dedotte nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado e del citazione per il giudizio di appello – in quanto non assolute ma a regime interme assoggettate al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all’art. 182 e ss. devono ritenersi sanate in quanto non eccepite, la prima, nell’atto di appell aggiunti depositati, la seconda, nelle conclusioni scritte rassegnato per secondo grado, celebrato in forma cartolare.
Con il ricorso qui scrutinato è stata invece dedotta tempestivamente la null a regime intermedio, derivante dalla mancata traduzione della sentenza docu appello della quale pertanto va disposto l’annullamento con rinvio alla Corte t Milano affinchè provveda a tale incombente in lingua nota all’imputato.
E’, invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
Pur in presenza dell’errore compiuto dal giudice di primo grado in punto di giudizi di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l’aggravante dell’avvere commesso la rapina in luogo di privata dimora, correttamente la Corte di appello non ha procedut alla rideterminazione della pena inflitta che è rimasta invariata nella sua entità.
Al riguardo ha osservato, quanto alla sanzione detentiva che, in concreto, la stessa er stata determinata per il più grave delitto di rapina in anni quattro di reclusione e cioè misura minima applicabile ove si fosse proceduto al calcolo corretto (anni sei reclusio prevista per l’ipotesi aggravata, non bilanciabile, prevista dall’art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod. pena, ridotta di un terzo per le riconosciute circostanze generiche).
Quanto alla componente pecuniaria, il collegio di merito ha rilevato che essa, pur no corrispondente al minimo edittale e di poco superiore, era da considerarsi equa in ragione della gravità del fatto commesso, così argomentando sulla dosimetria con specifico riferimento ad uno dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. per la determinazion trattamento sanzionatorio.
Va ricordato, al riguardo, che la graduazione della pena rientra nella discrezionali del giudice di merito, che la esercita, in aderenza proprio ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., sicché essa non è sindacabile in sede di legittimità ove, come nell specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione.
PQM
Annulla la sentenza-documento impugnata per omessa traduzione della stessa in lingua nota all’imputato e rinvia alla Corte di appello di Milano per la traduzione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Così deciso il 21/10/2025