Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano il 16 maggio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Milano il 3 febbraio 2021, all’esi dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebre alcoolica (valore rilevato grammi / litro 1,33 alla prima prova ed 1,31 alla seconda), f commesso il 3 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiduci affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo censura violazione dell’art. 143, commi 1 e 2, e 178, lett. c), c proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, in relazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota all’imputato, cittadino russo e che risulta pacificamente non comprendere la lingua italiana, come emergente già dal verbale di identificazione dell’imputato da parte de polizia giudiziaria.
Essendo stata già posta la questione con l’atto di appello, la risposta negativa della Cor territoriale, incentrata sulla ritenuta legittimazione esclusiva in capo all’imputato, e non al Difensore, e sulla mancata emersione di un pregiudizio alla Difesa (pp. 3-4 della sentenz impugnata), viene sottoposta a censura in quanto non rispettosa del preciso obbligo di traduzione della sentenza che incombe sull’A.G., che ai sensi del chiaro dettato dell’art. 1 cod. proc. pen., nella nuova formulazione c.d. “europea”, deve provvedere alla traduzione di ufficio e non già su richiesta, ed anche perché la mancata comprensione delle ragioni dell condanna ha sicuramente impedito all’imputato di fornire importanti indicazioni al propr Avvocato utili per impostare la Difesa in relazione al fatto storico ed alle circostanze del del contestato reato.
Si segnala avere il Giudice di primo grado disposto la traduzione, in realtà mai effettuata
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 186 del codice del strada e 131-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di no punibilità della particolare tenuità del fatto, invocata già con l’atto di appello.
Premesso che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta sul presupposto del concre discostamento del tasso rilevato dal valore-soglia, prossimo alla ipotesi più gra (affermazione già fatta propria dal Tribunale, p. 3 della sentenza), dell’orario della condott piena notte (alle ore 03.40), e dalle modalità di guida scomposte, tali da esse immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria, si critica il riferimento al valore del per contrasto con l’affermazione sul punto delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266589, e anche gli ulteriori parametri valorizzati poiché, a ben vedere, la guida notte sarebbe meno pericolosa in quanto vi sono meno utenti della strada e in quanto non
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risulta se la zona fosse illuminata o meno e per avere trascurato che dalle verifiche è emers che il tasso dell’imputato stava scendendo e che ragionevolmente sarebbe diminuito con il passare dei minuti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chie dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato contestato non è prescritto, il primo motivo di ricorso è fondato il secondo risulta assorbito.
I Giudici di merito aderiscono, infatti, ad un’interpretazione giurisprudenziale indicano come prevalente, senza tenere conto del principio di diritto, già più volte afferm (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, COGNOME, Rv. 266444, Sez. 1, n. 23608 d 11/02/2014, COGNOME, Rv. 259732) ed anche di recente ribadito, secondo cui «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la ling italiana non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della tradu termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota» (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283965). Nella parte motiva della sentenza da ultimo citata si precisa (sub n. 2 del “considerato in diritto, pp. 3-4), assai condivisibilmente, che «Non è necessario che l’imputato eccepisca l’esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e non ancora rimosso a causa della persistente lesione derivante dal mancato adempimento dell’obbligo di traduzione dell’atto. L’imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentar correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difenso potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nell lingua a lui nota. Nel caso in esame, peraltro, pacificamente risulta che non vi è stata alc rinuncia dell’imputata al suo diritto di ottenere la traduzione della sentenza, né l’acce inadempimento dell’obbligo giudizialmente stabilito potrebbe risolversi in un sostanziale vulnus all’esercizio del suo diritto di difesa».
Non ha rilevanza nel caso di specie la questione della natura della richiesta di traduzion in lingua nota, se cioè si tratti di atto personalissimo o meno, poiché nel caso di specie, c sottolineato dalla Difesa sia nell’appello che nel ricorso, conformemente al contenuto de
fascicolo processuale, il Giudice di primo grado ha nominato interprete per tradurre la sentenza ma tale adempimento non è stato poi eseguito (cfr. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, NOME COGNOME NOME, Rv. 277775: «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotta non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi è stata spe richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnar decorro . no dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto punto ha l’unico effetto di consentire la regolarizzazione dell’eventuale omissione e rimette l’imputato in termini»).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa traduzione della sentenza di primo grado e rinvia per tale adempimento alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.