Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MOLA DI BARI il 23/02/1967
COGNOME nato a GRUMO APPULA il 09/10/1987
NOME nato a TORITTO il 27/04/1962
COGNOME nato a BARI il 26/02/1944
COGNOME NOME nato a BARI il 01/09/1980
NOME nato il 14/01/1971
NOME nato a GRUMO APPULA il 14/06/1980
NOME COGNOME nato il 25/04/1982
NOME COGNOME nato il 22/06/1969
NOME nato il 11/03/1972
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME et’33=eztiziztggiggg~1
Preliminarmente l’avvocato NOME del foro di BARI dichiara di rinunciare all’ultimo motivo di ricorso per la posizione di NOMECOGNOME
Il Procuratore Generale conclude per annullamento con rinvio in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso per la posizione di COGNOME per l’inammissibilità del ricorso per le posizioni di COGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME per l’inammissibilità limitatamente al primo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio per il secondo motivo di ricorso per la posizione di COGNOME NOMECOGNOME per l’annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso per le posizioni di NOME COGNOME NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio per la posizione di NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio riguardo alla posizione di COGNOME NOMECOGNOME
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di BARI in difesa di NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
E presente l’avvocato COGNOME del foro di FOGGIA in difesa di NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di BARI, in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell’avvocato COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME NOME e NOMECOGNOME per quest’ultima chiede l’estensione dei motivi di ricorso redatti per le prime due imputate ti~e insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME del foro di BARI in difesa di COGNOME, COGNOMENOME COGNOME, COGNOME NOME il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2023, la Cort d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in grado dal Tribunale del medesimo capoluogo, così provvedeva: pe COGNOME NOME NOME riduceva la pena inflitta all’imputato ad quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa con riferiment reato di cui al capo G) della rubrica; per NOME esclu recidiva contestata, con le già concesse circostanze atten generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputata in relaz reati di cui ai capi A) e C) della rubrica in anni sette e mes reclusione; per COGNOME NOME, ritenuta la continuazione tra i ascritti ai capi A), C) ed E) del presente giudizio e quelli già con la sentenza della Corte d’appello di Bari, irrevocab 17/10/2018 – oggetto di successiva rideterrninazione della pen fase esecutiva con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bar data 21/10/2019 – rideterminava la pena complessiva infli all’imputato in quella di anni ventitré, mesi cinque e giorni d reclusione; per COGNOME NOME, ritenuta la continuazione t reato ascritto al capo C) della rubrica e quelli giudicati con s emessa dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile il 14 ottobre rideterminava la pena inflitta all’imputato in complessivi anni mesi otto di reclusione; per NOME e NOME COGNOME dichi estinti per intervenuta prescrizione i reati loro ascritti ai c R) della rubrica, rideterminando la pena a ciascuno infli relazione al capo L) della rubrica in quella di anni dieci di rec ciascuno; riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato su L) della rubrica in quella di anni dieci di reclusione; ridetermi pena inflitta ad NOME COGNOME in anni undici, mesi quatt reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il r lui ascritto al capo L) della rubrica e quello giudicato con se della Corte d’appello di Bari, irrevocabile il 9/11/2009. Confer la pronuncia di condanna a carico di COGNOME COGNOME e COGNOME NOME relazione al reato di cui al capo A) della rubrica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’esito del giudizio svoltosi nelle forme del rito ordina Tribunale e la Corte d’appello di Bari ritenevano dimost l’esistenza di due distinte associazioni dedite ai tr stupefacenti.
La prima, contestata al capo A) della rubrica, operante
territori di Toritto e in diverse località della provincia di gennaio 2006 al gennaio 2007, faceva capo a COGNOME NOME. La sua struttura, si legge in motivazione, era prevalentemente a familiare, in ragione dello stabile contributo causale fornit coniuge COGNOME NOME e dai figli COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME. La base operativa dell’organizzazione e rappresentata dalla masseria di famiglia, sita in Toritto, sostanza stupefacente era tagliata e confezionata, venendo custo nelle pertinenze dell’abitazione e in due macellerie site in vicine, di cui COGNOME NOME era titolare.
Risultava dalle prove acquisite che COGNOME NOME si occupasse della ricerca di canali di approvvigionamento della sost stupefacente e della gestione delle attività illecite, avvalendo stretta collaborazione del figlio NOME. Le imputate COGNOME Ma COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso la masseria di Torit contattavano di volta in volta COGNOME NOME e COGNOME NOME, comunicando loro la presenza in loco degli acquirenti della sostanza e dei fornitori che ivi si portavano per la conclusione quotidiane transazioni illecite. Provvedevano altresì ad alle congiunti della presenza delle Forze dell’ordine in prossimità masseria o nei luoghi in cui transitavano. Dall’esame dei tes contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ogge perizia trascrittiva, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di i giudici di merito hanno desunto la prova delle modalità opera del gruppo e dei reati fine contestati ai singoli associati.
Nel corso delle attività investigative riguardanti il tra stupefacenti cui era dedito il gruppo capeggiato da COGNOME NOME, su cu riferito il teste qualificato NOME COGNOME sono stati effettuat sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente di vario inscrive in tale ambito il sequestro di grammi 318,80 di sos stupefacente del tipo cocaina, per il quale è stato ritenuto responsa NOME NOME (capo G della rubrica), unitamente alla madre ed alla mog giudicate separatamente, le quali si erano materialmente recate masseria degli Zonno per procurare lo stupefacente da portare a COGNOME
Alla stregua delle prove raccolte nel corso della istru dibattimentale, si legge nella motivazione della sentenza impugnata corso delle indagini riguardanti l’associazione di cui al capo A) della emergevano elementi per la individuazione di una parallela associazi dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente natura importata dall’Albania. La sostanza veniva trasportata su po natanti e sbarcata sulle coste salentine per essere avvia
commercializzazione in varie località del territorio nazionale (capo L dell rubrica). Sono stati ritenuti partecipi di detta organizzazione nell’ambito d presente giudizio NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME. Anche con riferimento a detta organizzazione, attraverso lo strumento delle intercettazioni telefoniche, il personale operante è addivenuto al rinvenimento ed al sequestro di imponenti quantitativi di sostanza stupefacente.
2. Avverso la pronuncia della Corte d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispetti difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettame necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
De NOME
Motivo unico: in relazione al reato di cui al capo G) della rubrica nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125, 178, 192 e 546 cod. proc. pen., anche in rapporto agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La motivazione offerta in sentenza, posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato allo stesso addebitato, riguardante l’illecito acquisto ed il trasport grammi 318,80 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con NOME e COGNOME NOME, sarebbe affetta da grave illogicità.
A fronte di una contestazione che non è circoscritta e dettagliata quanto alla data di consumazione del reato, facendosi ivi riferimento al mese di maggio 2006, La Corte ha richiamato il contenuto di alcuni colloqui intercorsi tra COGNOME e COGNOME NOME, risalenti ad epoca di molto antecedente all’arresto delle concorrenti nel reato, trovate in possesso del quantitativo indicato in imputazione il 24/5/2006.
La Corte di merito non ha fatto buon governo dell’art. 192 cod. proc. pen; invero, rispetto all’episodio del 24/5/2006, il collegamento desunto dal contenuto dei colloqui intercettati in data 2 e 6 maggio 2006 tra COGNOME e COGNOME NOME poggerebbe su basi del tutto congetturali. I colloqui registrati avevano ad oggetto altre situazioni ed altre ipotesi collaborazione tra i due conversanti, che non avevano alcuna attinenza con il sequestro avvenuto il 24 maggio 2006 a carico delle due donne.
La manifesta illogicità della motivazione della sentenza è resa evidente dal passaggio argomentativo nel quale la Corte d’appello, pur dando atto che in occasione del colloquio intercorso il 6 maggio tra de Silvio
e COGNOME il primo avesse manifestato la volontà di acquistare almeno un chilo di cocaina, il sequestro, avvenuto molti giorni dopo, ebbe ad oggetto un quantitativo di soli grammi 318 di cocaina.
COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
I) Inosservanza degli artt. 187, 521, 522 cod. proc. pen.; motivazione contraddittoria.
Con riferimento al capo A) della rubrica, riguardante la contestata partecipazione delle imputate al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, la difesa lamenta come le ricorrenti siano state condannate per condotte diverse da quelle descritte nell’imputazione.
Nella rubrica si contestava alle imputate di essersi occupate della custodia momentanea dello stupefacente e di avere provveduto a soddisfare le richieste di numerosi acquirenti al minuto.
Già il primo giudice aveva ritenuto responsabili le ricorrenti del reato de quo sulla base di una condotta diversa e non contestata, ossia quella di avere informato COGNOME NOME (marito di COGNOME NOME e padre di COGNOME) e COGNOME NOME (figlio di COGNOME NOME e fratello di COGNOME) di eventuali controlli delle Forze dell’ordine sul territorio in occasione d visite dei numerosi acquirenti al minuto.
La sentenza di appello ha attribuito alle imputate un ruolo ancora diverso nell’ambito dell’associazione, precisamente quello di intermediazione nelle operazioni di cessione dello stupefacente e di informatrici dei familiar COGNOME NOME e NOME; inoltre, con riferimento a COGNOME, la Corte di merito ha sostenuto che questa si occupasse anche della conduzione del sodalizio e, con riferimento a COGNOME NOME, che questa fosse dedita anche alla tenuta della contabilità.
In ragione di ciò, lamenta la difesa, si è verificata una immutazione del fatto contestato, con una rilevante trasformazione dei connotati della condotta contestata e attribuzione di ruoli diversi alle imputate, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a trasmettere gli atti al P.M., adottan l’ordinanza ex art. 521 cod. proc. pen.
II) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 74 d.P.R. 309/90; mancata applicazione degli artt. 378, 379 e 384 cod. pen.; omessa, apparente e contraddittoria motivazione con riferimento agli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, travisamento delle suddette prove; motivazione assente, apparente e manifestamente illogica sul contributo associativo offerto dalle ricorrenti; contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove dichiarati indicate; motivazione omessa rispetto a quanto devoluto con i motivi
aggiunti depositati il 4/4/23; violazione dell’art. 597 cod. proc. pe travisamento della prova; violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
I giudici di merito, nel valutare la sussistenza del reato, avrebbero dovuto riferirsi alle condotte contestate nella imputazione, le quali, contrario, non sono state oggetto di considerazione alcuna: sulla circostanza della custodia dello stupefacente vi è totale carenza motivazionale; quanto alla condotta tesa al soddisfacimento delle richieste dei numerosi acquirenti, la sentenza impugnata è segnata da una insanabile contraddizione, poiché, si legge in motivazione, COGNOME NOME e NOME avevano interlocuzioni dirette con fornitori ed acquirenti.
Del resto, come evidenziato nei motivi aggiunti, alle imputate non è stato contestato alcun reato fine; le centinaia di conversazioni intercettat mai hanno rivelato il coinvolgimento delle due imputate; la collaboratrice di giustizia COGNOME NOMECOGNOME ha negato di avere avuto contatti con le figlie d COGNOME NOME; gli altri collaboratori non hanno mai riferito della necessità di rivolgersi alle “donne di famiglia” per parlare con COGNOME NOME e NOME.
La Corte d’appello, in risposta alle specifiche doglianze difensive avrebbe dovuto indicare con dovizia di particolari i comportamenti attraverso i quali le imputate contribuivano in maniera attiva, stabile e consapevole all’agevolazione del sodalizio.
Posto che non si individuano in atti condotte rilevanti in termini d partecipazione, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare la possibilità di inquadrare i fatti nell’ambito di una connivenza non punibile.
La condotta di informare i familiari ascritta alle imputate – estranea alla contestazione – era comunque episodica e tesa a favorire gli stretti congiunti, pertanto, tali comportamenti avrebbero potuto al più rilevare ai sensi degli artt. 378 e 379 cod. pen.
III) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., 3 e 27 Cost.
Il trattamento sanzionatorio applicato alle imputate sarebbe illegittimo e non accompagnato da idonea motivazione. Invero, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione del ruolo marginale, la sanzione in concreto inflitta sarebbe ingiusta ed eccessivamente rigorosa. Il minimo edittale di pena previsto per i partecipanti ad un’associazione dedita al traffico d stupefacenti – non meno di dieci anni di reclusione – per il suo eccessivo rigore è oggetto di questione pendente innanzi alla Corte Cost., per la sua sproporzione rispetto alla pena di cui al sesto comma del medesimo articolo.
COGNOME NOME
I) In relazione al capo A) della rubrica ha invocato l’assoluzione dell’imputato per precedente giudicato, deducendo una violazione del principio del ne bis in idem.
Al riguardo premette che, nel procedimento definito con la sentenza n. 1904/18, emessa in data 13 giugno 2018, irrevocabile il 17/10/2018, la Corte d’appello di Bari ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fa reato ex artt. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 e 73 d.P.R. 309/90 e quelli giudicati con le seguenti sentenze: 1. sentenza n. 3004/13 emessa dalla Corte di appello di Bari in data 31/10/13, irrevocabile il 7/1/16, per il reato di cui all’art. 74, comm (commesso in Toritto e nella provincia di Bari dall’agosto 2004 all’aprile 2005) e 73 d.P.R. 309/90; 2. sentenza n. 2535/16 emessa dalla Corte di appello di Bari in data 12/7/16, irrevocabile il 18/10/17, per il reato di all’art. 74, commi 1, 3, 4, commesso in Toritto da prima del 14/1/2011 a tutto il mese di novembre 2011 e 73 d.P.R. 309/90.
La contestazione oggetto del presente procedimento, riferita ad un arco temporale ricompreso tra gennaio 2006 e gennaio 2007 (capo A della rubrica), sarebbe contenuta ed assorbita nella condotta di tipo permanente unificata dal riconosciuto vincolo della continuazione. L’elemento che connota il nesso della continuazione ex art. 81 cod. pen., evidenzia la difesa, è rappresentato dalla identità del disegno criminoso che sorregge le singole violazioni, le quali, in virtù del riconosciuto legame, perdono la lo individualità, fondendosi in un’unica condanna.
La motivazione posta a base del rigetto dell’istanza difensiva sarebbe errata in diritto. Non può costituire evento interruttivo, idoneo ad escluder Io sviluppo continuativo dell’associazione, per tutto lo spazio temporale sopra indicato, dal 2006 al 2014, la circostanza che ciascun reato contestato fosse caratterizzato da una contestazione “chiusa”.
Tale argomentazione sarebbe errata sotto un duplice aspetto: 1. Non è esatto ritenere che la singola condotta associativa fosse caratterizzata da una contestazione c.d. chiusa, in quanto compagine criminosa giudicata con la sentenza n. 2535/16 aveva una contestazione temporale aperta quanto alla data iniziale; 2. Attraverso l’applicazione del vincolo del continuazione (riconosciuto dalla stessa Corte di merito) tutte le associazioni contestate venivano unificate in un’unica realtà fenomenica ed associativa.
Qualora si fosse al cospetto di diverse associazioni, sorte e rifondate sulla base di un nuovo progetto, di una diversa alleanza sinergica rispetto alle precedenti e su una base soggettiva rinnovata, non sarebbe stato
possibile configurare il vincolo della continuazione.
In conclusione, pertanto, COGNOME NOME ha costituito una sola associazione, che ha operato ininterrottamente dal 2006 al 2014, con una struttura organizzativa rimasta identica, in un’area territoriale rimas costante ed invariata.
II) Violazione dell’art. 80 d.P.R. 309/90.
I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante del’ingente quantitativo offrendo una motivazione apparente, fondata su considerazioni del tutto apodittiche, inidonee a dare conto del superamento del limite quantitativo (c.d. valore – soglia) stabilito nelle pronunce d Corte di legittimità.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 81, 69, 62-bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/90; mancata considerazione della rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza del 21/10/2019.
La sentenza impugnata sarebbe totalmente priva di motivazione in ordine alla scelta del regime sanzionatorio e dell’incremento per la ritenuta continuazione. Il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascun reato satellite.
Il rigore che connota la decisione del Giudice di merito sul piano sanzionatorio non è assistito da congrua motivazione in relazione al calcolo operato per i vari aumenti di pena.
Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pen anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferime limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., onde assicurare che non sia operat surrettiziamente un cumulo materiale delle pene (Sez. U, n. 47127 del 24106/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Nel caso di specie, il giudice si è discostato non solo dai minimi edittali, ma anche dagli altri aumenti di pena irrogati dalla Corte di appello Bari, che, con ordinanza del 21/10/2019, ha provveduto a riconoscere il vincolo della continuazione con riferimento a condotte precedentemente giudicate del tutto analoghe a quelle in esame nella presente sede.
Nel calcolo della pena, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, i giudici baresi avevano applicato un aumento pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. comma 1, d.P.R. 309/90; mentre, con riguardo ai reati fine, l’aumento di
pena spaziava da 6 a 2 mesi, porzioni di pena, di gran lunga inferiori a quelle irrogatk nella sentenza impugnata.
Raggi NOME
I) Con riferimento al capo C) della rubrica: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 , d.P.R. 309/90, 192, commi 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente ed illogica nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di all’art. 73 d.P.R. 309/90, come contestata al capo C) della rubrica a carico dell’imputato.
Ai GLYPH fini GLYPH dell’affermazione GLYPH di GLYPH responsabilità, GLYPH fondata GLYPH quasi esclusivamente sull’esito delle conversazioni intercettate, la Corte di merito ha valorizzato un episodio verificatosi successivamente a quello oggetto di contestazione. In proposito ha richiamato la conversazione ambientale del 13/4/2006, nel corso della quale COGNOME NOME si sarebbe accordato con COGNOME NOME, detta NOME, per una fornitura di stupefacente del tipo cocaina a cui era interessato COGNOME NOME, con il quale si sarebbe incontrato di persona per la definizione dell’accordo. Tuttavia, tale incontro non fu mai monitorato dagli operanti, intervenuti in ritardo. A fronte di una evident carenza probatoria, la Corte di merito ha ricavato la dimostrazione del coinvolgimento dell’imputato nell’episodio di che trattasi da un successivo incontro avvenuto a distanza di una settimana, a cui assistettero gli operanti.
In base ai principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in mat di stupefacenti, ove, come nel caso in esame, alla prova di fatti costituent violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 si pervenga attraverso l’esame di materiale captativo, non riscontrato da sequestri di stupefacenti e somme di danaro, si impongono un più incisivo vaglio critico ed un più rigoroso onere motivazionale, non rispettati nella sentenza impugnata.
L’evidente lacuna probatoria riferita all’episodio addebitato a COGNOME NOME non ha trovato idoneo supporto giustificativo nella motivazione della sentenza impugnata. Non si comprende sulla base di quali elementi i giudici abbiano ritenuto che l’oggetto della fornitura fosse la cocaina e non, invece, altro tipo di sostanza leggera.
Parimenti illogica e incoerente sarebbe la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene rilevanti le dichiarazioni rese dal collabora NOME NOME sulla figura di COGNOME NOME. Nessuna indicazione riguardante l’episodio di cui si discute è rinvenibile nel suo narrato.
II) Violazione degli artt. 81 cpv., 132, 133 cod. pen., 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di merito è pervenuta alla pena inflitta senza offrire adeguata motivazione sul punto, non avendo esplicitato le ragioni poste a fondamento dell’aumento stabilito a titolo di continuazione con i fatti di c alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19/6/2013, irrevocabile il 14/10/2014, riguardante la fattispecie di cui all’art. 74 d.P 309/90 e diversi reati fine.
NOME
I) Nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata meriterebbe di essere cassata con o senza rinvio, poiché palesemente affetta da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Dalle argomentazioni offerte dai giudici di merito non emergerebbe la consapevolezza del ricorrente di partecipare all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti come contestata al capo L) della rubrica.
Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto provata l’esistenz dell’associazione che occupa dalla semplice acquisizione di una sentenza irrevocabile, che ha riguardato altri sodali in un giudizio a cui è rimas estraneo il ricorrente. Sebbene si tratti di sentenza irrevocabile, la Corte merito non avrebbe potuto astenersi dall’argomentare sulla ricorrenza dei requisiti della fattispecie associativa.
II) Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenz dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90.
L’imputato ricorrente nel periodo da maggio 2006 ad ottobre dello stesso anno ha intrattenuto rapporti soltanto con un numero limitato di persone, inferiore a dieci. Ne consegue che la Corte di merito avrebbe dovuto escludere l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, come richiesto nell’atto di appello.
Su tale aspetto, invece, la sentenza impugnata non si è pronunciata, ritenendo evidentemente bastevole la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 27/11/2012, divenuta irrevocabile nei confronti di NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME Anche alla luce di detta sentenza non è legittimo ritenere sussistente la specifica aggravante contestata, essendo il ricorrente rimasto estraneo a quel giudizio.
III) Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena inflitta.
Ferme le superiori censure, si evidenzia anche l’illegittimità ed irragionevolezza della motivazione adottata dalla Corte di merito nella riduzione della pena applicata, che andava sicuramente rideterminata in
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misura più mite, come avvenuto relativamente ad altri imputati, quali, ad esempio, COGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOME
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 210, 267 e segg. cod. proc. pen.; 110 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90.
La sentenza della Corte d’appello sarebbe inficiata da plurimi vizi in judicando i quali, tutti e ciascuno, avrebbero effetto sulla correttezz dell’epilogo decisorio.
In primo luogo, il giudice di merito disattende e disapplica i costanti arresti della Corte di legittimità in ordine alla individuazione del contrib minimo e tipico della condotta di partecipazione ad un sodalizio impegnato nel narcotraffico, senza offrire una compiuta confutazione delle puntuali censure articolate nei motivi di impugnazione.
Secondo gli uniformi approdi della Suprema Corte la condotta partecipativa ex art. 74 DPR 309/90 è integrata dalla adesione ad un organismo già costituito da altri e del quale, entrandone a far parte, l’associato ite accetta scopi e programma, assumendo un ruolo specifico, il cui assolvimento è funzionale per l’esistenza dell’associazione e per la realizzazione degli scopi del sodalizio in un determinato momento storico. La Corte d’appello, posti i richiamati principi ermeneutici, ha sovrapposto e fatto coincidere la prova dell’affectio societatis con il vincolo di tipo familiare che univa COGNOME NOME al padre NOME ed al fratello NOME (unici ed esclusivi referenti dell’imputata).
In realtà, nella vicenda in esame il vincolo di solidarietà e disponibilit – sulla base di tutte le prove raccolte – presenta un carattere unidirezional ed è rivolto ai componenti dello stretto nucleo familiare, con i quali ricorrente esclusivamente interagiva.
Tali circostanze sono confermate dagli acquirenti delle sostanze, divenuti collaboratori di giustizia, i quali non hanno mai fatto riferimento condotte illecite della imputata. Sul punto la Corte di merito incorre in u vero travisamento della prova, traendo dalle dichiarazioni dei collaboratori informazioni che non sono contenute nelle loro propalazione, sconvolgendone il senso.
Né la prova della partecipazione dell’imputata al sodalizio può scaturire dalla sua asserita consapevolezza in ordine all’attività illecita che svolgeva all’interno della masseria del padre. In base a costante giurisprudenza di legittimità, si profila una connivenza non punibile quando l’agente, pur avendo piena conoscenza dell’altrui condotta criminosa, non realizzi alcun contributo di carattere materiale o morale a favore del detentore. Neppure grava sull’imputata un dovere giuridico (ex art. 40 cod.
pen.) d’interrompere la condotta criminosa del padre e del fratello o di denunciare i fatti, escluso dalle previsioni esimenti di cui all’art. 384 c pen., che privilegiano la tutela del legame e del vincolo familiare.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 lett. e), 125 cod. proc. pen., 81 cpv., 62-bis, 133, 81 cod. pen.
La sentenza impugnata è inficiata da manifesto vizio di motivazione in ordine alla scelta ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. In primo luogo, è stata violata la regula juris esplicitata dalle Sezioni Unte, in forza della quale il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena, in modo distinto, per ciascun reato satellite.
E’ agevole rilevare l’approssimativa motivazione della Corte di merito, che si riporta, acriticamente, alla quantificazione dell’incremento di pena ex art 81 cod. pen. contenuto nella sentenza di primo grado, incremento fissato in rapporto ad un erroneo giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche operato in primo grado con una recidiva inesistente, semplicemente esclusa dalla Corte di merito.
NOME COGNOME
I) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante del numero degli associati.
la Corte d’appello di Bari è incorsa in un vizio di legge, avendo omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, così come richiesto nell’atto di appello.
Sul punto, come già in primo grado, vi è carenza assoluta di motivazione.
Hazizi COGNOME
I) Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e dei gravi indizi colpevolezza.
La motivazione resa dalla Corte di merito in relazione alla partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso di cui al capo L) non sarebbe coerente ed in linea con le risultanze istruttorie. Per i giudici merito la responsabilità dell’imputato emergerebbe da due soli episodi: il primo riguarda l’adesione mostrata alla richiesta di NOME COGNOME di recarsi da Zonno per esigere dei soldi; il secondo riguarda l’adesione alla richiesta di NOME COGNOME di recarsi alla stazione ferroviaria di Bari a prendere NOME, compagna di Arben, circostanza nella quale il ricorrente veniva arrestato,
unitamente alla COGNOME, e separatamente condannato.
Gli episodi in questione si verificarono in un arco temporale limitatissimo (il primo il 30/7/2006 ed il secondo il 31/7/2006). Ebbene detti episodi non potevano essere ritenuti sufficienti per dimostrare vincolo associativo del ricorrente e la sua stabile adesione al programma criminoso dell’organizzazione. Egualmente, non è possibile inferire la partecipazione dell’imputato dalle captazioni richiamate dalla Corte d’appello, che farebbero riferimento a tre telefonate nel mese di maggio 2006, le quali sarebbero da considerarsi meri indizi, privi dei caratteri della gravit precisione e concordanza nel provare il vincolo associativo.
In ogni caso ) non sarebbe certa l’identificazione dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni richiamate nella sentenza: prima dell’arresto gli inquirenti non avevano idea di chi fosse l’interlocutore NOMECOGNOME anche nelle trascrizioni delle conversazioni effettuate dal perito nominato dal Tribunale è riportata la dicitura “uomo”, a conferma che nemmeno il perito trascrittore e l’interprete sono riusciti a determinar l’identità dell’interlocutore nelle conversazioni attribuite all’imputato.
Quando l’imputato fu arrestato alla stazione ferroviaria di Bari, venne trovato in possesso di un cellulare a cui era abbinato un numero telefonico diverso da quello indicato dalla Corte d’appello in sentenza.
Inoltre, il teste COGNOME nelle dichiarazioni rese in udienza, per ben due volte ha fatto riferimento a soggetti diversi, dapprima a COGNOME e po COGNOME Gentjan.
La Corte territoriale ha trascurato di considerare le emergenze processuali suscettibili di dimostrare l’affidabilità dell’alterna ricostruzione difensiva: il COGNOME aveva dapprima incaricato altro soggetto di andare alla stazione di Bari, così come sostenuto dal teste COGNOME e, successivamente, per ragioni che restano ignote, si è dovuto rivolgere all’imputato chiedendogli un favore. Ulteriore circostanza tesa ad escludere la partecipazione dell’imputato è quella riguardante il fatto che l’imputat non abbia mai avuto alcun contatto con gli altri sodali, nonostante sia stato ritenuto, erroneamente, partecipe dell’associazione con il ruolo di factotum del Paluka.
Preme evidenziare come l’ipotesi accusatoria abbia trovato numerose smentite. Diversi imputati sono stati assolti; altri sodali sono stati rite meri partecipi, a fronte della contestazione di promotore o organizzatore. Il fragile impianto accusatorio avrebbe dovuto condurre all’assoluzione dalla contestazione associativa anche del ricorrente. Affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui al capo L) della rubrica occorre la prova di coinvolgimento ben più profondo e stabile. Nel caso di specie non si individuano elementi riconducibili alla partecipazione dell’imputato ad una
associazione illecita, emergendo dagli atti una rete diffusa di relazion soggettive, in cui ciascuno dei soggetti coinvolti agisce in proprio, e quind autonomamente, sulla base di mere conoscenze personali, precedenti o acquisite nel corso del tempo, senza che vi sia alcuna manifestazione di coordinamento, subordinazione o obbedienza, tipici dell’attività dell’associazione.
II) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90.
Sul numero dei sodali, la Corte d’appello nulla dice in motivazione, pertanto dovrebbe valere quanto risulta dalla lettura della sentenza di primo grado. Si comprende dalla lettura delle sentenze di merito come l’associazione fosse composta da COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME Paluka ArbenCOGNOME Gentjan, Paluka COGNOME, COGNOME Arben, NOME COGNOME; per gli imputati NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME il Tribunale era pervenuto ad una pronuncia NOME
NOME COGNOME citato come membro dell’associazione, ma non imputato nel processo, non risulta essere stato sottoposto a giudizio in altro procedimento; quanto a NOME ed NOME, seppur indicati nel capo L) della rubrica, non sono mai stati nominati dal teste COGNOME e nemmeno citati nella sentenza di primo grado.
Pertanto, all’esito del processo di primo grado, il numero dei partecipanti alla presunta associazione non può ritenersi uguale o superiore a dieci.
III) Vizio di motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Nell’odierno procedimento penale l’imputato rispondeva del solo capo L) della rubrica, mentre per il capo H) si era proceduto separatamente. Nel diverso processo definito con rito abbreviato, l’imputato era condannato in via definitiva alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed eur 20.000,00 di multa.
La pena veniva interamente scontata in parte in detenzione carceraria ed in parte in detenzione domiciliare. NOME Arben, al momento della condanna per il capo L) della rubrica, era incensurato e senza alcun pregiudizio di polizia; dopo aver scontato la condanna, ha continuato a mantenere un comportamento ossequioso delle regole di civile convivenza, senza incorrere in alcuna violazione e continuando a non avere alcun contatto con nessuno dei coimputati. In conseguenza della condanna lo stesso perdeva il permesso di soggiorno ed era coattivamente rimpatriato.
In Albania, veniva dichiarato erroneamente latitante e, per tale motivo, non aveva la possibilità di partecipare all’udienza preliminare ed avanzare richiesta di rito alternativo, con evidenti benefici in caso di condanna. Per t ragioni, all’imputato dovevano, quantomeno, essere riconosciute le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e riconosciuto un’ulteriore sconto di pena per il rito che non è stato posto nelle condizioni di richieder per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
A fronte di una specifica richiesta dell’imputato, volta all’ottenimento della più ampia riduzione, il giudice del merito non può esimersi dall’esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge.
NOME
I) Inosservanza della legge penale, erronea applicazione della legge processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 143, 178, 179, 185 cod. proc. pen. e 111 Cost., in relazione anche agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 d.P.R. n. 309/1990, 3 L. 146/2006, 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309/1990; inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale, vizio di motivazione per mancanza e/o carenza di motivazione in ordine alla mancata traduzione della sentenza d’appello e del decreto di citazione in grado d’appello all’imputato alloglott NOMECOGNOME già NOME COGNOME con conseguenti nullità derivanti da tali omissioni.
La difesa si duole della mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato della sentenza di appello e dello stesso decreto di citazione a giudizio. All’uopo rappresenta come la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato fosse ben nota all’Autorità procedente, risultando, ex actis, che il giudice di primo grado aveva conferito incarico al perito per la traduzione, in lingua albanese, delle attività processuali a c aveva assistito l’imputato presente; inoltre, nella parte dispositiva dell sentenza di primo grado aveva inserito l’ordine di traduzione in lingua albanese delle motivazioni nel termine di 60 giorni dal deposito.
Ciononostante, dopo la rituale proposizione dell’impugnazione, la Corte di merito aveva provveduto a notificare a COGNOME un avviso di fissazione del giudizio in appello per l’udienza del 21/4/2023 sprovvisto della traduzione in lingua albanese e, dopo la sentenza, aveva omesso di dare incarico ad un perito perché provvedesse alla traduzione della motivazione.
Le omissioni comporterebbero un grave nocumento per l’esercizio del
diritto di difesa dell’imputato, integrando la violazione dell’art. 143, comm 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. marzo 2014, n. 32, che include le sentenze ed il decreto di citazione a giudizio tra i provvedimenti per i quali obbligatoriamente l’autori procedente deve disporre la traduzione scritta.
II) Violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, 597 e ss., 605 cod. proc. pen. anche in relazione all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990; inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabili inammissibilità o decadenza; mancanza e/o mera apparenza della motivazione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, travisamento delle risultanze probatorie; violazione della legge penale e processuale; vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato NOMECOGNOME già NOME COGNOME per il reato contestato al capo L) d’imputazione.
La sentenza impugnata sarebbe meritevole di ampia censura.
Sebbene le emergenze investigative in atti, integrate dagli elementi probatori acquisiti in sede dibattimentale, deponessero inequivocabilmente per l’estraneità dell’imputato ai reati contestati ai capi E), L) ed dell’imputazione, la Corte di merito, dopo aver dichiarato l’estinzione per prescrizione del primo e del terzo reato, ha, invece, confermato la condanna dell’imputato per la partecipazione al delitto associativo.
I giudici dell’appello, con riferimento alla residua imputazione a carico del ricorrente, non hanno congruamente esaminato tutti gli elementi di cui disponevano e non hanno fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, spesso del tutto trascurate.
La motivazione del provvedimento di secondo grado non avrebbe fatto buon governo dell’art. 192 cod. proc. pen. e sarebbe sostenuta da giustificazioni incongrue e lacunose circa la sussistenza del delitto di cu all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, mutuate pedissequamente dalla sentenza del Tribunale e dalla tesi accusatoria sostenuta dagli inquirenti.
Nei confronti del ricorrente, non vi è alcun riferimento alla sua posizione ed al ruolo svolto nel contesto associativo, né la sentenza chiarisce in cosa sarebbe consistito il suo apporto collaborativo nell’ambito del sodalizio al di là della mera vendita della sostanza stupefacente, limitata esclusivamente al tipo marijuana (e non cocaina), come si evince dai reati fine di cui ai capi E) ed R) dell’imputazione, dichiarati estinti per interven prescrizione. L’approssimazione e la superficialità con cui è stata trattata l
posizione del ricorrente, limitata a pochi passaggi relativi ai reati fin analizzata congiuntamente a quella di altri coimputati, è resa ancor più evidente con riferimento alla questione dell’identificazione dell’imputato quale utilizzatore dell’utenza intercettata allo stesso attribuita, di cui al R 973/2006, in assenza di una perizia fonica. Il riconoscimento vocale è stato effettuato esclusivamente dagli operanti, i quali hanno identificato l’imputat e ricondotto a lui l’utenza in questione sulla base del soprannome “NOME“, diminutivo di NOME. Ai rilievi difensivi sull’argomento, la Corte di merito risposto con una motivazione apodittica e meramente assertiva, trascurando di considerare le seguenti circostanze: il soprannome COGNOME non è individualizzante (anche il coimputato NOME ha lo stesso nome); in occasione dell’episodio contestato al capo R) della rubrica l’imputato avrebbe utilizzato anche un’altra utenza, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito; nel contesto associativo è frequente lo scambio dei telefoni cellulari.
Si contesta l’assunto in base al quale il ricorrente sarebbe stato coinvolto nelle operazioni riguardanti il trasporto dei quantitativi marijuana contestati ai capi E) ed R) della rubrica. In ordine a tali episodi motivazione offerta dalla Corte di merito risentirebbe della confusa e non convergente testimonianza resa dagli operanti sui fatti.
Quanto al delitto associativo, le risultanze dibattimentali non hanno fatto emergere elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo stabile tra gli imputati: le emergenze processuali hanno confermato le prospettazioni difensive, secondo cui le relazioni illecite aventi ad oggetto traffico di droga erano bilaterali e gli imputati non agivano per uno scopo comune.
Anche a volere ammettere l’esistenza dell’associazione in contestazione, la pronuncia censurata ha omesso di indicare gli elementi dai quali è possibile desumere l’affectio societatis da parte del ricorrente e la sua consapevolezza di fare parte di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.
II) Violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 63, 69, 132, 133, 202, 203 e 229 cod. pen. anche in relazione all’art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309/1990; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilit inammissibilità o decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione i ordine alla erronea rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla eccessiva entità della pena inflitta, all’erroneo ed ingiustificato mancat riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, all’erronea applicazione delle aggravanti contestate, nonché alla indebita condanna alla misura di sicurezza della libertà vigilata a
pena espiata.
La sentenza impugnata mostra i suoi gravi limiti valutativi anche in relazione al trattamento sanzionatorio applicato all’imputato COGNOME da reputarsi eccessivo e del tutto contrario alle finalità rieducative della pena.
L’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90 non è in alcun modo configurabile nei confronti di COGNOME il quale, come confermato dagli elementi probatori in atti, ha interagito solo ed esclusivamente con COGNOME; il venir meno di detta aggravante avrebbe dovuto comportare, quale logico corollario, la necessaria declaratoria di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., riconosciute solo con giudizio di equivalenza.
Parimenti censurabile sarebbe la pronuncia della Corte d’appello con riferimento alla conferma dell’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata, disposta dal prim giudice. Entrambe le sentenze sono assolutamente carenti in ordine alla valutazione circa la sussistenza del necessario requisito della pericolosità sociale dell’imputato.
All’odierna udienza, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e i difensori dei ricorrenti hanno concluso come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi tutti devono essere dichiarati inammissibili ad eccezione di quello proposto da NOME COGNOME per il quale, in base alle ragioni indicate nella parte riguardante la sua posizione (§ 10), deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata per la mancata traduzione della stessa in lingua nota all’imputato.
Le doglianze avanzate da COGNOME Giuseppe si appalesano inammissibili, prospettando il ricorso una diversa interpretazione delle emergenze processuali ed un’alternativa ricostruzione della vicenda in esame.
Come è noto, non è consentito alla Corte di legittimità la rivisitazione delle emergenze probatorie a fronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata sostenuto da considerazioni coerenti con le acquisizioni illustrate in motivazione e scevre da profili di manifesta irragionevolezza (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”, conforme a Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482″).
E’ d’uopo evidenziare come nella spiegazione fornita dai giudici di merito non si individuino aspetti di manifesta illogicità ed incoerenza.
L’episodio ha formato oggetto di puntuale disamina alle pagine 22 e seguenti della sentenza impugnata. Prima del sequestro avvenuto a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente madre e moglie del ricorrente, si registrarono due incontri tra COGNOME NOME e COGNOME Vincenzo, nel corso dei quali il primo manifestò chiaramente l’intenzione di acquisire sostanza stupefacente del tipo cocaina – almeno un chilo di quella “buona”ricevendo rassicurazioni da COGNOME NOME, il quale si impegnava a consegnarla non appena fosse riuscito a reperirla, avendo, al momento, smerciato quella nella sua disponibilità.
Personale operante della Guardia di Finanza, che aveva in corso attività investigative nell’ambito di un separato procedimento, intercettava conversazioni riguardanti un imminente incontro tra COGNOME Silvio e COGNOME in Toritto, luogo nel quale COGNOME NOME ed il padre COGNOME NOME erano dediti allo smercio della droga. Avviava per questo un servizio di osservazione e controllo, culminato nel sequestro di stupefacente di tipo cocaina, trasportato dalla moglie e dalla madre dell’imputato, le quali si erano recate insieme da Zonno in Toritto. Dopo una breve sosta in detta località, le due donne erano state fermate allorquando avevano imboccato lo svincolo per Mola di Bari, luogo nel quale risiedeva ed operava COGNOME.
Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto non dirimente ai fini dell esclusione della responsabilità del prevenuto il fatto che nelle precedenti conversazioni del 2 e 6 maggio fosse emerso un riferimento a quantitativi più ingenti.
L’ascrivibilità della condotta illecita contestata al ricorrente al capo della imputazione discende, alla stregua di quanto logicamente argomentato dalla Corte d’appello, dalla interpretazione del contenuto delle conversazioni richiamate in motivazione, le quali, considerate unitariamente ed inserite nel contesto in cui si sono svolte, rendevano evidente la circostanza che COGNOME il quale intratteneva abituali rapporti di fornitura con COGNOME, aves consegnato la cocaina alla madre ed alla moglie di NOME NOME perché costoro, fungendo da corrieri, la trasferissero al congiunto.
I rilievi difensivi, nel prospettare una diversa interpretazione dell emergenze probatorie, in contrapposizione con la logica ricostruzione offerta dai giudici di merito, si appalesano per questo inammissibili.
3. Con riferimento alla posizione di COGNOME e COGNOME Maria, occorre por mente, in primo luogo, alle doglianze difensive oggetto del secondo motivo di ricorso, riguardanti il ruolo partecipativo attribuito al imputate nella sentenza impugnata.
In relazione a tale aspetto si osserva: il reato di partecipazione all’associazione per delinquere – ivi compresa l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – è un reato a condotta libera, che può manifestarsi dunque, nelle forme più svariate, purché esse si realizzino attraverso un contributo materiale apprezzabile, che sia suscettibile di rivelare l’intenzion del soggetto agente di mantenere in vita l’organizzazione, coltivandone gli scopi . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ sufficiente considerare come la forma libera, che caratterizza la fisionomia del reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere di qualunque tipo (sia essa semplice, sia essa finalizzata al traffico d stupefacenti, sia essa di stampo mafioso), consente al giudice di merito di cogliere i contenuti dell’appartenenza in forme comportamentali che possono essere le più disparate, proprio in ragione della mancata tipizzazione della relativa condotta voluta dal legislatore.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha ravvisato i tratt dell’appartenenza all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 nella complessiva condotta serbata dalle imputate, che, pur essendo rimasta confinata nel contesto familiare nel quale esse erano inserite, è stata reputata idonea a
rivelare i caratteri della partecipazione.
I giudici della sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, hanno descritto con puntualità le modalità di partecipazione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ponendo in evidenza i comportamenti serbati dalle due imputate, tesi a favorire lo svolgimento degli incontri tra g acquirenti, i fornitori ed i congiunti COGNOME NOME e NOME
Al riguardo è d’uopo richiamare il contenuto delle pagine 28 e seguenti della sentenza impugnata, dove sono state analizzate numerose conversazioni intercettate nelle quali le due donne, all’arrivo degli acquirent della sostanza stupefacente e dei fornitori, puntualmente avvertivano i congiunti – con comunicazioni brevi e senza ulteriori indicazioni, se non quella del nome dei visitatori – sollecitandoli a portarsi nella masseria Toritto, centrale operativa dell’attività di spaccio e del traffico di d gestito da COGNOME NOME e NOME. In numerosissime altre occasioni le imputate si premuravano di allertare i congiunti della presenza delle Forze dell’Ordine, fornendo indicazioni precise sulla loro posizione.
Le circostanze rappresentate in motivazione rendono conto in modo logico e coerente della condotta di partecipazione delle imputate, potendo questa assumere forme diverse, come si è detto sopra.
Il compendio motivazionale della sentenza d’appello si sottrae alle critiche di parte, articolandosi nell’interpretazione delle emergenze processuali secondo corretti metodi di approccio, del tutto rispettosi dei parametri di legge, e segnatamente di quelli dettati dall’art. 192 del codice di rito. Il percorso argomentativo ha preso le mosse dal tenore delle conversazioni captate, che sono state ritenute conducenti ai fini dell’affermazione di penale responsabilità in ragione della loro elevata frequenza, del linguaggio adoperato e del contesto nel quale sono intervenute; dal loro contenuto la Corte di merito ha logicamente desunto che le due imputate fungessero da intermediare degli incontri, favorendo l’attività illecita dell’organizzazione dedita al traffico di droga.
Non è distonico rispetto alla ricostruzione offerta dai giudici di merit la circostanza riportata in motivazione secondo la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME fossero soliti concludere le transazioni mediante interlocuzione diretta con fornitori ed acquirenti: gli incontri diretti, c legge in motivazione, erano parte della strategia adottata dai sodali per mettersi al riparo da intercettazioni, erano infatti agevolati dalle imputat che avvertivano i congiunti dell’arrivo dei clienti e dei fornitori per consent loro di procedere alle transazioni illecite di persona, limitando l’uso d telefono.
Quanto alle collaboratrici di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, pur non avendo costoro riferito del coinvolgimento diretto delle
imputate nell’attività materiale dello smercio e del confezionamento di droga, i giudici hanno ritenuto egualmente significativi i loro appor dichiarativi, traendo da essi elementi di conferma della ricostruzione dei fatti. Invero, si evidenzia in motivazione come la COGNOME e la COGNOME avessero riferito che, quando si recavano alla masseria di Toritto per la conclusione degli affari illeciti riguardanti lo stupefacente, non avevan bisogno di avvertire COGNOME NOME e NOME della loro presenza, essendo sufficiente che si presentassero sul posto per ottenere il loro arrivo. L ragione di questo pronto intervento, spiega la Corte di merito, è rivelata dall’analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo compito delle donne di famiglia quello di avvertire i congiunti in queste occasioni.
L’apprezzamento di tali circostanze, supportato da puntuali riferimenti alle emergenze captative, sfuggono al sindacato di legittimità, così come risultano immuni da critiche, stante la plausibilità dell’opzione interpretati adottata, le ragioni per le quali sono state ritenute egualmente conducenti le dichiarazioni delle collaboratrici di giustizia, nonostante la mancanza di accuse riguardanti il diretto coinvolgimento delle imputate nell’attivi materiale dello spaccio.
Il fatto che le imputate non rispondano di reati fine, alla luce del considerazioni fin qui svolte, non rappresenta un vulnus della sentenza di condanna a loro carico: il ruolo svolto dalle ricorrenti nell’ambi dell’associazione, che ha trovato ampia illustrazione nella motivazione impugnata, non riguardava la gestione e lo smercio dello stupefacente, ma attività collaterali – egualmente significative ai fini della dimostrazione td reato – : , m era funzionale all’agevolazione degli incontri con fornitori ed acquirenti ed alla sicurezza degli spostamenti dei congiunti, garantiti dagli avvisi lanciati in caso di avvistamento delle Forze dell’ordine. Per altro verso secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia di reati associativi la commissione dei “reati-fine” non è necessaria ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione e nemmeno ai fini della prova della sussistenza del reato (cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 – 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710).
Tutto ciò rende manifestamente infondata la doglianza riguardante il prospettato travisamento per omissione lamentato nel ricorso.
3.1. Le argomentazioni illustrate dalla Corte di merito validamente escludono la possibilità di un inquadramento dei fatti nell’ambito di una connivenza non punibile.
Come osservato correttamente dalla Corte territoriale, la connivenza presuppone che il soggetto che assista alla commissione di reati serbi un comportamento assolutamente passivo, rimanendo spettatore degli accadimenti illeciti (cfr. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, COGNOME, Rv.
265167:”In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricor il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente).
Quanto alla prospettata sussistenza della ipotesi delittuosa del favoreggiamento, come più volte stabilito da questa Corte, si tratta di fattispecie ontologicamente incompatibile con quella di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (cfr, da ultimo, Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287264 – 03:”Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente quale quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto qualsiasi agevolazione de colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve in partecipazione o concorso esterno al reato associativo, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa”).
3.2. Quanto al primo motivo di ricorso, il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che la condotta di partecipazione all’associazione si sia realizzata attraverso modalità in parte diverse da quelle indicate nella imputazione, non integra l’ipotesi della mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
Alle ricorrenti si imputava di avere partecipato all’associazione occupandosi della custodia momentanea dello stupefacente e del soddisfacimento delle richieste dei numerosi acquirenti. Nel corso della istruttoria era emerso come le due imputate facilitassero gli incontri tr COGNOME NOME e COGNOME NOME con acquirenti e fornitori della sostanza stupefacente, avvertendo i congiunti della presenza di costoro nella masseria.
Ebbene, in base ai consolidati principi ermeneutici stabiliti in questa sede, “La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispe quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione” (così Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284713 – 02).
Nel caso di specie, oltre ad esservi identità del fatto ritenuto sentenza rispetto a quello contestato (art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90), non
può sostenersi che le modalità della partecipazione delle due donne al sodalizio delineate nelle sentenze di merito siano del tutto avulse da quanto riportato nella contestazione; ciò in quanto il “soddisfacimento dell richieste” degli acquirenti dello stupefacente avveniva da parte delle imputate convocando telefonicamente i congiunti presso i luoghi in cui avvenivano le cessioni. Quindi, le modalità indicate nelle conformi sentenze di merito rappresentano una specificazione di quanto sinteticamente riportato nella contestazione.
In ogni caso, le imputate, all’esito del giudizio ordinario, hanno avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara le connotazioni della loro partecipazione al sodalizio. Già il giudice primo grado, nel soffermarsi sulle modalità operative del gruppo Zonno, poneva in evidenza il ruolo rivestito nell’ambito della organizzazione dalle imputate (si vedano le pagg. 15 e 18 della sentenza di primo grado, dove sono richiamate le dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME, il quale, nel corso della sua deposizione, aveva riferito come COGNOME NOME e COGNOME NOME fornissero supporto nell’attività di cessione degli stupefacenti avvertendo COGNOME NOME e NOME della presenza degli acquirenti nella masseria e le pagine 55 e seguenti della sentenza di primo grado, dove sono trattate le posizioni delle imputate).
Ferma restando l’identità del reato per il quale è intervenuta condanna rispetto a quello contestato, la parziale difformità nella ricostruzione delle specifiche modalità con cui si è manifestato il contribut prestato dalle imputate non importa una immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., non essendosi palesata una condotta totalmente diversa, eccentrica ed incomparabile rispetto a quella oggetto di contestazione, così da compromettere concretamente il diritto di difesa. Peraltro, pur prospettando il ricorso una lesione del diritto di difes non è dato evincersi da esso in che modo tale lesione si sia concretamente realizzata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che, in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astrat prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difes ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta
di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., Cass. SS.UU. 15.7.2010 n. 36.551, COGNOME; conf., successivamente, Cass. Pen., 6, 6.2.2014 n. 17.799, M.; Cass. Pen., 1.12.2016 n. 19.028, COGNOME).
Va aggiunto che la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, come detto in precedenza, è un reato a forma libera; per questa ragione, eventuali difformità nella ricostruzione delle specifiche modalità di adesione al sodalizio rispetto al tenore letterale dell contestazione, non possono dar luogo ad una immutazione del “fatto” tale da integrare una ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen.
Poiché, infatti, le modalità attraverso le quali si concretizza l’adesione all’associazione non sono tipizzabili e possono essere le più varie, ciò che rileva non sono le forme attraverso le quali si manifesta il contributo, ma l’adesione al programma criminoso dell’associazione.
In altri termini, cioè, non rileva che la modalità attraverso la quale sia manifestata l’adesione al sodalizio sia in tutto o in parte diversa da quell descritta nel capo di imputazione, essendo necessario, perché si verifichi la immutazione del fatto, che la condotta emersa all’esito del processo risulti talmente diversa da quella oggetto della contestazione da compromettere effettivamente il diritto di difesa.
Sempre in relazione alla questione che occupa, non si rinviene in atti la prospettata discrasia tra la sentenza di primo e secondo grado, avendo la Corte d’appello confermato il ruolo attribuito alle imputate dal Tribunale (s veda quanto riportato nella motivazione della sentenza di primo grado alle pag. 55 e seguenti).
3.3. Il motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile. La pena inflitta è stata individuata nel minimo edittale e sono state concesse alle imputate le circostanze attenuanti generiche.
Il rilievo con cui la difesa lamenta, attraverso il richiamo alle questio recentemente rimesse alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Brescia, l’eccessiva afflittività e la sproporzione della sanzione riguardante il parteci all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 è privo di fondamento.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 19/7/2024 – decisa in data 9 maggio 2024 – ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit costituzionale dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui, al comma 1, punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti d precedente art. 73 con la reclusione non inferiore agli anni venti, anziché con la reclusione non inferiore agli anni sette; nonché, nella parte in cui, comma 2, punisce chi partecipa all’associazione con la reclusione non inferiore agli anni dieci, anziché con la reclusione non inferiore agli ann
cinque.
Ad avviso del giudice rimettente, le norme censurate avrebbero violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza e la finalità rieducat della pena, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost., stante il profon divario esistente tra le pene minime da esse previste e le pene massime previste dal comma 6 dello stesso art. 74 T.U. stupefacenti per la partecipazione “qualificata” e “semplice” ad una associazione finalizzata a commettere fatti «di lieve entità», ai sensi del comma 5 dell’art. 7 (rispettivamente, sette e cinque anni di reclusione); si riproporrebbero, i relazione a tali norme, le medesime criticità già riscontrate dalla sentenza Corte cost. n. 40/2019 – con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la pena edittale minima del delitto di produzione, traffic detenzione illeciti di droghe “pesanti”, prevista dall’ art. 73, comma 1, T.U stupefacenti – con riguardo al rapporto tra le fattispecie “ordinaria” e “lie del delitto di cui allo stesso art. 73.
Il Giudice delle leggi, pur riconoscendo che, in rapporto alla fattispecie criminosa dell’associazione finalizzata al narcotraffico, si registra “un fenomenologia, in termini di ‘frattura sanzionatoria’ tra ipotesi ‘ordinaria ipotesi ‘lieve’ del reato”, analoga a quella censurata con la sentenza Corte cost. n. 40/2019 relativamente ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/199 ha ritenuto che al vulnus denunciato non sia possibile porre rimedio nel modo indicato dal rimettente, mediante “allineamento dei minimi edittali della fattispecie ma/or ai massimi della minor”. Tale soluzione, infatti, “venne scartata (…) già con riferimento al delitto di cui all’art. 73, comma 1, stupefacenti, sul presupposto che alla continuità nella progressione dell’offesa non deve necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria, ben potendo la tenuità o levità del fatto essere [.. prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo e con effetti ch possono determinare spazi di discrezionalità discontinua nel trattamento sanzionatorio”.
Di conseguenza, ha sottolineato la Corte Costituzionale, “sarebbe illogico e contraddittorio che il criterio allora scartato venisse impiegato og con riguardo alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 T.U. stupefacent tanto più che, ove tale criterio venisse adottato, produrrebbe “un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva minima a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un disvalore particolarmente marcato, in ragione del connubio, che con essi si realizza, tra associazionismo criminale e mercato della droga”.
Poiché all’atto della redazione del ricorso, datato 12/7/2024, era già noto il dispositivo della pronuncia della Corte Costituzionale, il motivo appalesa inammissibile.
4. COGNOME NOME
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per essere reiterativo di questioni già attentamente vagliate dalla Corte d’appello e disattese con argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto.
Nell’invocare il “bis in idem”, la difesa richiama in modo improprio l’istituto della continuazione, la cui ratio ed il cui ambito di applicazione non hanno attinenza con la problematica del divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen.
Invero, GLYPH attraverso GLYPH l’istituto GLYPH della GLYPH continuazione, GLYPH ispirato evidentemente al principio del favor rei, il legislatore ha inteso correggere gli eccessivi effetti sanzionatori derivanti dall’applicazione del criterio cumulo materiale in presenza di una pluralità di reati. L’istituto tro applicazione quando l’agente si è determinato a trasgredire i precetti in attuazione di un medesimo disegno criminoso, ponendo in essere una sola azione od omissione, che ha provocato la violazione di diverse disposizioni di legge o della medesima norma (art. 81, comma 1, cod. pen.), oppure quando, con più azioni od omissioni, anche in tempi diversi, ha causato più violazioni della stessa norma o di diverse norme. In ogni caso, però, la continuazione presuppone che i singoli reati abbiano una propria autonomia.
Come ha correttamente argomentato il giudice di appello, ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto è configurabile soltanto ove condotte siano perfettamente coincidenti .
I giudici hanno rilevato come si debba escludere l’identità dei fatti per i quali si lamenta la ricorrenza del precedente giudicato, sia sotto il prof cronologico, sia sotto il profilo della composizione soggettiva dell’organizzazione di cui al presente giudizio rispetto a quelle per le quali intervenuta condanna nelle sentenze passate in giudicato.
La difesa pretende di sostenere che l’associazione ex art. 74 d.P.R.
309/90, giudicata con sentenza 2335/2016, per la quale è riportata come data iniziale del tempus commissi delicti “da prima del 14.1.2011” ricomprenda anche il periodo della contestazione odierna che riguarda “da gennaio 2006 a gennaio 2007”.
La prospettazione non convince: la contestazione riguardante il precedente giudicato (sent. n. 2335/2016), come osservato dalla Corte d’appello, è una contestazione chiusa, indicando un termine d’inizio della condotta associativa, sia pure approssimativo, ed un termine finale, individuato nel novembre 2011.
Il fatto che sia indicata come data d’inizio “da prima del 14.1.2011”, non consente una retrodatazione di anni della condotta associativa. Anche sul piano soggettivo e sul piano delle modalità operative, ha osservato la Corte di merito, non vi è coincidenza tra le compagini associative.
In questa sede, la tesi difensiva della totale coincidenza degli organismi associativi che hanno operato durante l’arco temporale abbracciato dalle sentenze richiamate, presupposto per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è sfornita di allegazioni idonee a consentir l’apprezzamento della sua fondatezza.
4.1. Del pari inammissibile risulta l’ulteriore motivo di ricor riguardante la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine al ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta i relazione al capo E) della rubrica.
In relazione a detta doglianza, la Corte di merito ha sostenuto, con argomentazioni logiche, che il complessivo quantitativo acquistato da Zonno, pari a 49,6 kg. di marijuana, fosse suscettibile di integrare l’aggravante contestata, anche a prescindere dalla perizia tossicologica sulla sostanza. Per i giudici di merito depone in tal senso non solo il dato quantitativo, già di p sé significativo, ma anche la circostanza evidenziata in motivazione, in base alla quale Zonno, costantemente alla ricerca di sostanza di buona qualità, aveva ricevuto esplicite rassicurazioni in tal senso da NOME COGNOME (cfr. quanto riportato a pag. 48 della sentenza impugnata). Il ragionamento così espresso risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della ricorre dell’aggravante in parola non è necessario che si proceda a perizia tossicologica ove il compendio probatorio consenta di ritenere superato il c.d. “valore soglia” [Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, COGNOME Rv. 286840:«In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza i sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la “soglia minima”,
ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. “drogh pesanti”, a 2.000 volte e, per le cd. “droghe leggere”, a 4.000 volte, il valo massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016»; Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279512:”In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.nn. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore].
4.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze difensive non sono suscettibili di rivelare il lamentato cattivo governo delle norme che sovrintendono alla determinazione della pena e l’asserita carenza motivazionale con riferimento agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.
La Corte d’appello ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i reat di cui al presente giudizio e quelli già coperti da precedente giudicato unificati con ordinanza emessa in data 21/10/2019 dalla Corte d’appello di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione (ordinanza allegata al ricorso).
Nel rispetto dei criteri di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen. ha considerato la gravità dei reati, il ruolo di promotore svolto dall’imputa nell’ambito dell’associazione contestata al capo A) della rubrica, le modalità della condotta, l’intensità del dolo, la quantità e qualità della sostan stupefacente oggetto delle contestazioni di cui ai capi C) ed E) della rubrica, differenziando il trattamento sanzionatorio quanto a tali ultimi reati, co determinando la sanzione finale in anni 7 di reclusione (anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90; anni 2 di reclusione per reato sub capo C della rubrica, ed anni 1, mesi 6 di reclusione per la fattispecie di cui al capo E della rubrica.
La difesa lamenta come la pena determinata per ciascun reato sia ispirata a criteri di eccessivo rigore, segnalando la sproporzione esistente tra il trattamento sanzionatorio adottato in questa sede e quello riservato ad analoghe fattispecie di reato nell’ambito del richiamato provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione.
Ebbene, il rilievo risulta manifestamente infondato. La dosimetria della pena, come più volte ribadito in questa sede, è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente al
valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustifich la decisione. In questo caso i giudici di merito hanno correttamente adempiuto all’onere motivazionale richiesto e non compete alla Corte di legittimità censurare le scelte operate in materia, ove tali scelte non sian frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 de 30/09/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Parimenti destituita di fondamento è la doglianza che riguarda la carenza di motivazione con riferimento ai singoli aumenti stabiliti a titolo continuazione, avendo la Corte di merito dato conto della differenziazione operata nel trattamento sanzionatorio con riferimento a ciascuna fattispecie.
Il fatto che nella sentenza impugnata le pene siano state determinate in misura diversa rispetto agli aumenti stabiliti nel provvedimento di rideterminazione delle pene adottato dal giudice dell’esecuzione è rilievo non conducente, avendo il giudice piena autonomia di valutazione, in termini sanzionatori, in relazione ai fatti oggetto della regiudicanda. Né la difesa lamentando la sproporzione, ha documentato l’adozione da parte del giudice di merito di criteri arbitrari ed illogici nella elezione del tratta sanzionatorio con riferimento agli episodi oggetto del presente giudizio.
5. Raggi NOME
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo versato in fatto. La Corte di merito, unitamente al primo giudice, ha offerto congrua motivazione a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica, esaminando compiutamente le risultanze in atti e ricostruendo in modo logico e coerente la vicenda.
In risposta alle doglianze difensive, riproposte nei medesimi termini in questa sede, la Corte ha evidenziato come COGNOME NOME fosse dedito anche al commercio di cocaina, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. Al riguardo ha richiamato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME. Quest’ultima era particolarmente addentro alle dinamiche dei rapporti tra COGNOME NOME e la famiglia COGNOME, avendo, fino all’attentato in suo danno, fatto da corrier per conto di suo nipote NOME COGNOME (cfr. pag. 38 della sentenza impugnata).
L’episodio è stato ricostruito alle pagine 35 e seguenti della sentenza impugnata: i giudici evidenziano che COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel mese di aprile 2006, erano rimasti privi di cocaina da smerciare. Il 13 aprile 2006, avendo necessità di reperire la sostanza, stabiliscono di contattare COGNOME NOME, che viene chiamata adoperando il telefono di COGNOME NOME.
Al telefono con COGNOME NOME, dopo reiterati tentativi per contattarla, concordano di vedersi a Bari e chiedono espressamente la presenza di COGNOME NOME (“ci troviamo ai mobili, però fai trovare a lui a NOME“). Chiusa la conversazione, padre e figlio decidono di chiedere la fornitura di “due e mezzo”, poi “tre” ed anche “quattro”, cifre evidentemente riferite ai chilogrammi. Sul quantitativo maggiore COGNOME NOME spera di ottenere uno sconto, rappresentando al figlio che il prezzo richiesto (“44”) è stroppo caro e che non è disposto a pagare tanto per della “polvere”, riferimento che rivela la natura della sostanza di cui parlano. Chiamata nuovamente la Raggi, NOME COGNOME raccomanda: “porta pure quell’altro hai capito? Tutti e tre”.
Su richiesta di COGNOME NOME l’appuntamento veniva spostato presso l’enoteca RAGIONE_SOCIALE, dove, sulla base delle risultanze della localizzazione GPS, effettivamente i due si recavano con la loro autovettura. In detta circostanza la pattuglia inviata sul posto per monitorare l’incontro giungeva in ritardo quando i due COGNOME si erano già allontanati. L’accordo, si legge in motivazione, veniva comunque raggiunto perché nel pomeriggio di quella stessa giornata, COGNOME NOME chiamava il fratello e chiedeva:”Tutto a posto?”, ricevendo una risposta affermativa.
A distanza di qualche giorno, era fissato un nuovo incontro per il rifornimento di sostanza, monitorato dal personale di Polizia, che accertava anche la presenza di COGNOME NOME. Sulla base di tali risultanze, la Corte di merito ha logicamente ritenuto il coinvolgimento di COGNOME NOME nell’episodio del 13 aprile 2006: alla stregua delle conversazioni intercettate, i giudici hanno ritenuto che al primo appuntamento fosse presente anche COGNOME NOME, avendo COGNOME NOME e NOME espressamente richiesto la sua presenza all’incontro. La ragione della presenza era ricondotta al fatto che soltanto COGNOME NOME, possessore della sostanza, fosse titolato a raggiungere un accordo sul prezzo, svolgendo COGNOME NOME il mero ruolo di corriere per il nucleo familiare e non avendo alcun potere di contrattazione.
Si tratta, all’evidenza, di considerazioni sorrette da conferenti deduzioni, nelle quali non si rinvengono i salti logici lamentati dalla difesa.
E’ d’uopo rammentare come, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rili esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed
autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coeren strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 – 01).
5.1. Del pari inammissibili sono le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello ha reputato congruo l’aumento indicato nella sentenza – determinato in anni 2 di reclusione per il reato sub capo C) della rubrica – apportato a titolo di continuazione sulla pena già inflitta pe più grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, oggetto di precedente giudicato.
La dosimetria della pena, come detto in precedenza, è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto ad esprimere una motivazione specifica ove l’entità della sanzione non superi la media edittale e, in caso di continuazione, non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen.
6. NOME COGNOME
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. La difesa dubita dell’esistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, contestata al capo L) della rubrica, assumendo che la prova della sua esistenza non possa discendere da un precedente giudicato, come è stato sostenuto in motivazione.
Sull’argomento è necessario effettuare le seguenti puntualizzazioni.
Nessuna norma del codice di rito riguarda l’efficacia di giudicato della sentenza penale in altri procedimenti penali; ciò per l’ovvia ragione che i legislatore ha inteso rispettare il principio del libero convincimento motivat del giudice, ex art.192, comma 1, cod. proc. pen. a cui corrisponde, specularmente, la previsione del diritto alla prova, sancito dall’art. 190 cod proc. pen.
L’efficacia “esterna” di una sentenza penale irrevocabile opera infatti sul versante della prova ed è regolata dall’art.238-bis del codice di rito L’art.238-bis cod.proc.pen., in tema di «Sentenze irrevocabili», fermo quanto previsto dall’articolo 236, dispone che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in ess accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen,
Le sentenze irrevocabili sono dunque inquadrabili nell’ambito delle prove e devono essere valutate unitamente agli altri elementi che ne
confermino l’attendibilità.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice che le acquisisca, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che il giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 – dep. 2016 – Daccò, Rv. 266338).
Pertanto, la sentenza acquisita non esercita una efficacia automatica ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, comunque rilevanti nel nuovo giudizio, ma pur sempre soggetto alla regola di valutazione integrata del terzo comma dell’art.192 cod. proc. pen., che esige un riscontro esterno.
La Corte territoriale, pur avendo affermato che non possono nutrirsi dubbi sulla ricorrenza della fattispecie associativa, essendo stata accertata con sentenza irrevocabile la sua esistenza, nell’illustrare le ragion dell’apporto partecipativo dell’imputato ha comunque posto in rilievo, attraverso l’analisi dei rapporti intessuti con gli altri soggetti coinvolti vicenda e la descrizione delle dinamiche operative del gruppo, gli elementi costitutivi dell’associazione, con ciò mostrando di fare proprio l’accertamento riguardante l’esistenza del sodalizio di cui al capo L) della rubrica, per quale hanno riportato condanna definitiva, in separato giudizio, NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME e NOME.
Per altro verso, non può non rimarcarsi come sulla esistenza dell’associazione contestata al capo L) della rubrica si sia a lungo soffermato il Tribunale alle pagine 95 e seguenti della sentenza di primo grado, dove sono state illustrate le risultanze investigative che hanno condotto alla individuazione dell’organizzazione di cui si tratta, dedita all’importazione d ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo marijuana dall’Albania, trasportata su potenti gommoni che sbarcavano sulle coste salentine. Lascia comprendere la portata del traffico di stupefacenti a cui era incessantemente dedita l’organizzazione il sequestro di 600 kg. di marijuana operato sul luogo dello sbarco del natante che trasportava il carico, in data 1/10/2006, dalla Guardia di finanza. L’operazione fu resa possibile attraverso le intercettazioni delle comunicazioni tra Nuhaj e Dalipaj che si erano accordati sul luogo dello sbarco, consentendo agli operanti di intervenire sul posto (cfr. quanto riportato a pag 28 della sentenza di primo grado).
Tra i soggetti di spicco di tale associazione, si legge nella sentenza di primo grado, figurava NOME COGNOME il quale poteva contare su una
complessa rete di sodali in Albania, che garantivano i rifornimenti di droga da portare in Italia. Con NOME COGNOME collaboravano numerosi altri soggetti, tra i quali NOMECOGNOME che smerciava in Italia la sostanza stupefacente, i fratello NOME COGNOME e NOMECOGNOME
Né la difesa, che si è limitata a lamentare il supino recepimento del contenuto della sentenza irrevocabile, ha mosso specifiche censure in ordine alla ricostruzione offerta dai giudici, nelle conformi sentenze di merito, cir la ritenuta sussistenza della compagine associativa di cui si tratta rivelandosi il ricorso del tutto generico sul punto.
L’organizzazione che occupa viene in rilievo all’indomani del sequestro di kg 49,6 di marijuana – facente parte di un maggior carico – operato dalle Forze dell’ordine presso la soc. “RAGIONE_SOCIALE” in data 8/5/2006. Il carico er destinato al gruppo Zonno. Dopo la scoperta della partita di stupefacente, si legge nella motivazione della sentenza impugnata, gli Zonno cambiavano le utenze e cedevano la vettura in uso, temendo evidentemente di essere intercettati. Il fatto destava fibrillazione tra gli aderenti all’organizzaz NOME COGNOME chiamava il fratello NOME COGNOME invitandolo a non usare più il cellulare. Sempre NOME COGNOME contattatava NOME (detto COGNOME) al quale comunicava, adoperando un linguaggio convenzionale, la perdita del carico (“è crollato un muro di 50 metri”). COGNOME, dal canto suo, mostrava tutta la sua preoccupazione per la riscossione del credito, esortando NOME COGNOME a ricercare i creditori. Le captazioni venivano ampliate sulla base di questi iniziali contatti, consentendo la ricostruzione della compagine associativa e la distinzione dei ruoli dei sodali nel suo ambito. Sulla base del contenuto dei colloqui intercettati, come detto pure in precedenza, si addiveniva a diversi sequestri d’ingenti quantitativi della sostanza.
I fornitori albanesi della sostanza stupefacente erano individuati in Bardi, NOME e COGNOME (mai identificati) e NOMECOGNOME detto COGNOME. Lo stupefacente, confezionato in sacchi contrassegnati da sigle o colori diversi, che servivano a distinguere i vari referenti a cui erano destinati, er trasportato dall’Albania con potenti battelli che sbarcavano sulle coste salentine. Una volta sbarcata, la droga veniva destinata ai diversi referenti di zona incaricati dello smistamento anche in altre regioni, individuati in NOME COGNOME (portiere presso un albergo di Peschici), NOME COGNOME (referente dell’organizzazione in Firenze), NOME COGNOME (dimorante in Altamura, factotum di Paluka Arben), NOME COGNOME (fratello di NOME COGNOME, preposto alle rimesse di danaro tramite Western Union).
6.1. Quanto alla partecipazionYlli COGNOME al sodalizio, l’affermazione di penale responsabilità risulta ampiamente argomentata dal giudice di appello alle pagine 50 e seguenti della sentenza, dove sono poste in evidenza la fitta rete di contatti con altri appartenenti al sodalizio, il
ruolo di intermediario tra NOME COGNOME ed il fornitore COGNOME di stanza in Albania, il suo vivo interessamento per il buon fine delle operazioni illecite cui era dedito il sodalizio.
Emblematica è proprio la vicenda del sequestro di 49,6 kg di marijuana diretta al gruppo Zonno. Avvenuto il sequestro, NOME COGNOME si affretta a comunicare la notizia a NOME e NOMECOGNOME Con il primo, diretto fornitore del carico sequestrato, intrattiene una conversazione che riguarda il da farsi per il recupero del credito, allo stesso tempo esorta primo a non adoperare il telefono. Al secondo chiede se ha la disponibilità di “venti metri di muro” – ossia di altra sostanza – per ripianare la perdita.
NOME COGNOME ha anche la funzione di monitorare l’esito dell’operazione della vendita della sostanza alla famiglia COGNOME (vedi pag. 54 della sentenza), tanto che rassicura COGNOME, fornitore di stanza in Albania, affermando:”non ci stanno fregando”, così rivelando che nell’operazione era coinvolto tutto il gruppo. Si registrano una serie di ulteriori conversazioni i sodali (riportate a pag. 55 della sentenza impugnata) dalle quali emerge che tutti i soggetti coinvolti (NOME COGNOME, il fratello NOME, NOME NOME COGNOME, COGNOME) hanno interesse a recuperare il credito presso il gruppo Zonno; invero, si legge in motivazione, la mancata riscossione delle somme dovute aveva inceppato la macchina dei rifornimenti (si comprende dalle conversazioni intercettate che i pagamenti di quantitativi così imponenti servivano per procedere a nuovi acquisti ed avviare nuovi rifornimenti).
L’agitazione si propaga tra i partecipanti, che si scambiano informazioni sull’evoluzione della vicenda (pag. 56 NOME chiama NOME e lo informa dell’esito negativo della riscossione presso i Zonno (“Niente fratello”); NOME interviene direttamente per chiedere a NOME di accompagnarlo da Zonno “non possiamo andare insieme dallo zio?”) .
Lo sviluppo della vicenda descritta rivela come la fornitura fosse attuata nell’ambito del contesto associativo descritto nel capo L) della rubrica a cui apparteneva l’imputato, riconoscendosi nel suo agire i caratteri tipici della partecipazione (uso di linguaggio convenzionale, partecipazione agli interessi del sodalizio, messa a disposizione per la riscossione dei crediti).
6.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Nel delineare l’organigramma del sodalizio, la Corte d’appello, conformemente al primo giudice, ha passato in rassegna gli aderenti al sodalizio, validamente sostenendo che la composizione del gruppo annoverasse un numero di sodali superiore a dieci. Oltre NOME COGNOME NOME e NOME, già condannati in via definitiva per il reato di cui all’art. 74 d 309/90 in separato giudizio, appartenevano all’organizzazione tali COGNOME NOME
e COGNOMEfornitori dello stupefacente, non identificati, di stanza in Alban Nuhu Denus (detto COGNOME), COGNOME, COGNOME, COGNOME.
Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, circostanza di natura oggettiva, non è richiesto che il soggetto agente abbia contatti con tutti gli aderenti al sodalizio, essendo invece richiesto che il numero degli aderenti all’organizzazione sia eguale o superiore a dieci .
Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo e, dunque, l’inammissibilità del motivo di ricorso.
6.3. Il motivo di doglianza in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La difesa si duole della eccessività della pena, lamentando l’irragionevolezza della motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito.
Ebbene, l’apprezzamento sulla congruità della pena è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto ad esprimere una specifica motivazione ove, come nel presente caso, la pena inflitta sia stabilita in misura corrispondente al minimo edittale (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278:”La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente
gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risul contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale”; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583).
Con riferimento alla posizione di COGNOME NOME si osserva quanto segue.
Valgono per l’imputata le medesime argomentazioni illustrate in precedenza con riferimento alla posizione di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME i cui ruoli nell’ambito del sodalizio erano del tutto sovrapponibili a quello del ricorrente.
Nel primo motivo di ricorso la difesa sostiene come i comportamenti serbati dalla imputata fossero sostanzialmente neutri.
Si tratta di doglianze che tendono a sollecitare una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie.
I giudici di merito hanno puntualmente evidenziato i comportamenti suscettibili di rivelare la partecipazione della imputata nell’attività illeci sodalizio (cfr. pag. 30 e seguenti della sentenza impugnata). La ricorrente, alla stregua del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui significato stato analizzato compiutamente dai giudici di merito, ha dimostrato una chiara adesione agli scopi del sodalizio, fungendo da intermediaria nei contatti tra i congiunti, gli acquirenti ed i fornitori della sostanza. Ha in collaborato fattivamente nel compimento del reato fine di cui al capo C) della rubrica, come hanno ampiamente argomentato i giudici di merito nelle conformi sentenze.
Con riferimento al fatto del 21/4/2006, rispetto al quale la difesa lamenta un indebito ampliamento della imputazione, deve rimarcarsi come non sia intervenuto alcun addebito ulteriore a carico della ricorrente. La Corte di merito ha richiamato una conversazione con COGNOME NOME, sottolineando come tale elemento abbia un valore rafforzativo della prova del contributo attivo prestato da COGNOME NOME per il raggiungimento dei fini associativi. Quindi, nessuna illegittima estensione dei fatti addebitati al ricorrente è dato riscontrarsi nella sentenza.
7.1. Il secondo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, è del tutto generico; non trova riscontro in atti la censur riguardante la carenza di motivazione in ordine all’aumento apportato a titolo di continuazione, avendo la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, fatto preciso riferimento alle ragioni per le quali ritenuto congruo l’aumento stabilito dal giudice di primo grado.
Occorre rimarcare come la Corte d’appello abbia escluso la contestata
recidiva, individuato la pena base nel minimo edittale, concedendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed apportato un aumento di mesi 6 di reclusione a titolo di continuazione per il reato sub capo C) della rubrica. Con riferimento all’aumento a titolo di continuazione, ha reputato del tutto congrua la scelta operata dal primo giudice, tenuto conto della gravità del fatto, riguardante l’acquisizione di un quantitati considerevole di stupefacente (tre chilogrammi di cocaina).
La Corte di merito ha dunque emendato l’errore nel quale era incorso il primo giudice, escludendo la recidiva inesistente e la rinuncia intervenuta in udienza da parte del difensore è assolutamente inefficace in mancanza di una procura speciale ad hoc rilasciata dalla sua assistita.
Come detto in precedenza, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 d 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
8. NOME COGNOME.
Il ricorso, il quale verte esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, deve essere ritenuto inammissibile.
La difesa lamenta come la Corte di merito abbia omesso di motivare sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Della richiesta difensiva la Corte d’appello ha dato atto nella parte in fatto della motivazione (pag. 18 della sentenza). Deve ritenersi, alla stregua del complesso ordito motivazionale della sentenza, che i giudici abbiano implicitamente disatteso l’invocato beneficio.
Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo ai fini delle soluzioni adottate. Pertanto, in tal caso, devono considerars implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e la ricostruzione fornita dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423).
L’analisi della motivazione offerta in punto di trattamento
sanzionatorio, consente di affermare che la Corte territoriale implicitamente rigettato la richiesta, essendosi espressa in ter congruità e proporzionalità della pena adottata in primo grado, dopo a esaminato in modo approfondito gli elementi riguardanti la condotta post essere dal ricorrente e la sua personalità. Tale motivazione deve rep idonea a dare conto della scelta sanzionatoria effettuata e dell’im diniego della richiesta difensiva.
Occorre rilevare come il giudizio di comparazione tra circosta aggravanti ed attenuanti sia rimesso al potere discrezionale del giud merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicant l’adeguatezza della pena concreta alla gravità effettiva del reato personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il qua non dovendo trascurare le argomentazioni difensive – non è tenuto ad analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedo parti, essendo sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilev valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gl pur in carenza di stretta confutazione. D’altro canto, deve rilevarsi co ricorso non siano illustrati specifici elementi, riconducibili ai paramet all’articolo 133 cod. pen., che dovrebbero portare a ritenere grave illogica e arbitraria la determinazione della pena adottata dall d’appello con riferimento all’aspetto del bilanciamento delle circo attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, COGNOME, 236992:”Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circos aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle i in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, e sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenut soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrog concreto”). 9. COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo motivo di ricorso è versato in fatto.
Si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputa relazione alla partecipazione all’associazione di cui al capo L) della In realtà, dietro l’apparente proposizione del vizio di motivazione, profilo del travisamento delle prove, la difesa prospetta un’alte ricostruzione dei fatti ed una diversa interpretazione del contenuto conversazioni intercettate.
I rilievi, incentrati su una considerazione parcellizzata del comp probatorio emerso a carico dell’imputato, trascurano di considera contesto nel quale sono intervenute le intercettazioni che hanno rigua
l’imputato, ben delineato nella motivazione della sentenza impugnata, con cui la difesa non si confronta realmente. COGNOME, ritenuto il factotum di NOME COGNOME, fu investito da questi di significativi incarichi: riscuotere il cr vantato dall’organizzazione nei confronti di Zonno e recarsi alla stazione ferroviaria di Bari per prelevare NOME COGNOME, compagna di NOME, la quale fu trovata in possesso di kg. 1,085 di cocaina, circostanza che determinò, nella circostanza del controllo, l’arresto di entrambi.
Attraverso l’analisi delle conversazioni che hanno preceduto il fatto che condusse all’arresto del ricorrente, la Corte di merito, con argomentare logico, ha escluso la prospettazione difensiva in base alla quale l’imputato fosse all’oscuro di tutto e avesse semplicemente aderito alla richiesta di un amico. E’ evidente, come sostenuto dai giudici di merito, che non possano nutrirsi dubbi sull’identificazione di NOME quale interlocutore di NOME COGNOME nelle conversazioni intercettate, alla luce della circostanza della sua presenza alla stazione ferroviaria dopo la richiesta di COGNOME.
In proposito, la Corte d’appello ha evidenziato come l’equivoco sorto sulla identificazione dell’imputato quale utilizzatore dell’utenza adoperata nelle conversazioni intrattenute con COGNOME sia derivato da un lapsus nel quale era incorso il teste qualificato COGNOME durante la sua deposizione nel dibattimento (cfr. pag. 59 della sentenza impugnata). La difesa non si confronta con questo passaggio motivazionale, reiterando in questa sede le doglianze già accortamente vagliate dalla Corte di merito.
Quanto al contenuto delle intercettazioni che hanno preceduto l’arresto di COGNOME è d’uopo rilevare come la Corte di merito tragga i convincimento del pieno coinvolgimento dell’imputato in relazione all’episodio di cui al capo H) della rubrica, non solo dal tono perentorio con cui NOME chiese ad COGNOME di prelevare la compagna alla stazione, ma anche dal contenuto della conversazione registrata. Al riguardo si fa riferimento in sentenza alla domanda allusiva posta da COGNOME all’interlocutore – “ma è il compleanno di qualche amico?” – che risultava essere assolutamente priva di significato nel contesto nel quale fu pronunciata, circostanza che ha indotto i giudici di merito a ritenere che il ricorrente fosse consapevole del esistenza dello stupefacente.
Alle pagg. 59 e 60 della sentenza impugnata si illustrano gli elementi a carico dell’imputato con riferimento all’episodio della riscossione da Zonno dei soldi della fornitura di droga.
Particolarmente significative ai fini della dimostrazione della esistenza del sodalizio e della partecipazione ad essa di COGNOME sono le conversazioni nelle quali NOME esorta COGNOME a recarsi da Zonno per reclamare i soldi della fornitura, dicendogli di manifestare tutto il suo disappunto per il ritard dovendo rendere conto agli amici (“…digli che ho litigato con gli amici…”
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Nel corso del colloquio NOME autorizza NOME a riscuotere il credito e – mostrandosi evidentemente pronto ad agire – si informa, adoperando linguaggio convenzionale, dell’importo della somma da riscuotere (“.. quanti mattoni sono?”).
Non rileva il fatto che il ricorrente non avesse rapporti con altri
In base a consolidato orientamento di questa Corte, ai fini sussistenza del reato di partecipazione ad un’associazione finalizz traffico di droga, non è richiesto che il sodale conosca tutti gli appa alla organizzazione, intrattenendo rapporti con ciascuno di essi [Sez. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482: “In tema di associazione p delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della confi della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conos reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e vo partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la st consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finali secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte ha precisato che sif conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte un’associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 19901
9.1. Il motivo riguardante la sussistenza dell’aggravante del nu degli associati è parimenti inammissibile (si veda quanto già illustrato nel paragrafo 6.2).
9.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la scelta operata dalla di merito, ispirata a criteri di congruità, non è meritevole d censurata, essendo stata, peraltro, individuata la pena base per i associativo nel minimo edittale. Occorre ricordare che una specifi dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudic determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzion determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superior alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata all’apprezza del giudice di merito, la scelta basata sui criteri di cui all’art. 133 irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez.2, n.28852 de 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME Rv.256197).
L’analisi della motivazione offerta in punto di trattam sanzionatorio, consente di affermare che la Corte territoriale implicitamente rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti gen con giudizio di prevalenza sull’aggravante, avendo i giudici rideterminare la pena, confermato il giudizio di equivalenza formulat primo grado, alla luce del richiamato art. 133 cod. pen. e delle mo
operative del fatto (cfr. Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142:”La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al control legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l’esame esplicito di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.”).
Per altro verso, i motivi di doglianza espressi dalla difesa sul punto non sono suscettibili di rivelare manifestazioni di palese contraddittorietà ed irragionevolezza nel giudizio espresso dalla Corte di merito (cfr. Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 236992:”Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mer arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto”).
Deve anche aggiungersi come nei motivi di appello le richieste di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza e di attenuazione della pena erano incentrate su argomentazioni generiche e del tutto sfornite di allegazioni a sostegno (condizioni di vita familia prospettata impossibilità per il ricorrente di formulare richiesta di giudi abbreviato e di beneficiare della riduzione di pena collegata al rito, dispari di trattamento rispetto ai coimputati).
In base a consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio .
10. Riguardo alla posizione di NOMECOGNOME già NOME COGNOME si osserva quanto segue.
E’ in parte fondato il primo motivo di ricorso, nei termini di seguit precisati, con valore assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva.
Il primo motivo di ricorso contiene due diverse doglianze, riguardanti la mancata traduzione in lingua nota all’imputato alloglotta della sentenza di secondo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello.
Entrambe le doglianze riguardano questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite, con decisione fissata per il 29/05/2025 (ricorso n. 39137/2024). I quesiti proposti sono i seguenti:”Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana. Se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana. Se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana integrino una nullità generale a regime intermedio”.
Le soluzioni adottate con riferimento ai primi due quesiti, rese note all’esito dell’udienza, sono affermative.
Quanto al terzo quesito, le Sezioni Unite hanno stabilito che: «la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma I, lett. f), cod. proc. pen. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa».
Alla luce del chiaro dispositivo emesso all’esito della decisione, si ricava come la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio integri una nullità generale a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita. Poiché nel caso in esame non risulta essere stata proposta la relativa eccezione innanzi alla Corte d’appello, la nullità risulta sanata.
Risulta invece fondata l’eccezione riguardante la mancata traduzione del corpo della sentenza, tempestivamente fatta valere dalla difesa in questa sede. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME per la mancata traduzione della sentenza stessa in lingua nota all’imputato con rinvio, per la traduzione, alla Corte di Appello di Bari.
11. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME Cosimo, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13/6/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME per la mancata traduzione della sentenza stessa in lingua nota all’imputato con
rinvio, per la traduzione, alla Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibil ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME COGNOMENOMECOGNOME NOME COGNOME Arben e condanna questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 10 giugno 2025
Il Consigliere relatore
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