Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37738 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia emessa il 21 dicembre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che ha condannato NOME COGNOME alla
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. nei confronti del maresciallo NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello dichiarato l’assenza dell’imputato, nonostante quest’ultimo, detenuto in custodia cautelare per altra causa, avesse manifestato la volontà di comparire all’udienza e non fosse pervenuta la rinuncia a partecipare al giudizio. La Corte territoriale era a conoscenza dell’impedimento dell’imputato, avendo inviato richiesta di traduzione alla Casa circondariale di Bari, prima dell’udienza camerale.
2.2. Vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l’imputato non aveva dichiarato di avere ricevuto schiaffi dal maresciallo COGNOME, che non aveva partecipato all’arresto.
2.3. Vizi della motivazione, per essere state negate le attenuanti generiche e per non essere stata la pena determinata nel minimo, nonostante la minima offensività del fatto, non avendo l’imputato sporto querela o denuncia contro il Pubblico ufficiale. Inoltre, la motivazione relativa alla recidiva sarebbe apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato che la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 – 01; conf. Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876 – 01).
Nel caso in esame, dagli atti del fascicolo, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata dal ricorrente, risulta che l’udienza del 20 dicembre 2020 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello di Bari, nonostante la mancata traduzione dell’imputato, che era detenuto in carcere e aveva manifestato la volontà di comparire. Nel verbale dell’anzidetta udienza vi è scritto che l’imputato ha rinunciato a comparire, ma tale rinuncia non è stata rinvenuta. Nella sentenza di appello si afferma che all’udienza del 20 dicembre 2020 l’imputato non era comparso, nonostante la rituale notifica.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il procedimento di second grado è stato svolto in assenza dell’imputato, nonostante la sua manca traduzione. Ciò concretizza una nullità assoluta e insanabile, che determ l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli a alla Corte di appello di Bari per la rituale celebrazione del giudizio di gravam
L’accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
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Annullagentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Cort di appello di Bari per il giudizio.
Così deciso il 4 novembre 2025.