Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata lamentando: 1. Mancanza assoluta di motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame relativo al corretto funzionamento dell’etilometro; 2.Carenza e manifesta illogicità della motivazione sul valore indiziario dell’alcoltest in relazione al lasso temporale intercorso dall’ultim assunzione di sostanza alcolica; 3. Motivazione contraddittoria in relazione all’assunto per cui lo stato di ebbrezza dell’imputata al momento del sinistro fosse prossimo al picco; 4. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione al portato indiziario degli elementi sintomatici.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”, le motivazioni delle sentenze di merito si integrano vicendevolmente, formando un unico complesso argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01). Il rilievo circa la mancata revisione periodica dell’etilornetro aveva già formato oggetto di considerazione da parte del primo giudice, il quale aveva osservato in sentenza che l’apparecchiatura era stata regolarmente omologata e oggetto di visita periodica in corso di validità. Tale argomentazione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di merito, che, implicitamente rispondendo alla doglianza difensiva, ha sottolineato la correttezza della motivazione espressa dal giudice di primo grado, ribadendo la validità dell’accertamento dello stato di ebbrezza sulla base dei rilevamenti effettuati tramite alcoltest in assenza di indici d’inattendibilità di questi lamentato vizio del travisamento della prova è stato prospettato in termini generici: secondo consolidato orientamento di questa Corte è onere del ricorrente assicurare il requisito dell’autosufficienza dell’atto probatorio, provvedendo all’allegazione al ricorso dell’atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l’esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, COGNOME, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep.2015, COGNOME e altri, Rv,. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994). Ebbene, pur avendo la difesa sostenuto nel ricorso che la revisione periodica dell’apparecchiatura era avvenuta oltre un anno prima rispetto all’accertamento, non ha provveduto ad allegare la documentazione da cui ciò risulta, limitandosi a richiamare genericamente il libretto metronomico acquisito in atti. Peraltro, anche volendo accedere alla tesi difensiva, la mancata revisione annuale, per orientamento di questa Corte dal quale il collegio non intende discostarsi, non costituisce ex se prova del mancato funzionamento dell’etilometro (cfr. Sez. 4 – , Sentenza n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065 – 01:”In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che l’intervallo di tempo intercorrente tra l’assunzione di alcol e l’alcoltest – ritenuta non eccessiva dai giudici di merito – non è suscettibile d’inficiare il risultato della prova in presenz degli elementi sintomatici evidenziati in motivazione (cfr. Se2:. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689 – 01).
Considerato che gli ulteriori motivi di doglianza sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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