Mancata Revisione Etilometro: Quando è Valida la Prova?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: il valore della prova raccolta tramite etilometro. Il caso in esame chiarisce che la semplice contestazione della mancata revisione etilometro non è sufficiente a invalidare l’accertamento, se la difesa non solleva dubbi concreti sul suo effettivo funzionamento. Questa decisione rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale in orario notturno. Gli accertamenti, effettuati tramite etilometro, avevano rivelato un tasso alcolemico molto elevato (1,81 e 1,84 g/l), rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada. La condanna prevedeva una pena di dieci mesi di arresto e tremila euro di ammenda.
Il Ricorso Basato sulla Mancata Revisione Etilometro
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’irregolarità delle procedure di accertamento. In particolare, si sosteneva che lo strumento utilizzato non fosse stato sottoposto alla prescritta omologazione e alle successive verifiche periodiche. Secondo la tesi difensiva, questa omissione formale avrebbe dovuto rendere l’esito del test inattendibile e, di conseguenza, la condanna illegittima. Questa contestazione era stata sollevata fin dal primo grado di giudizio.
La Posizione della Giurisprudenza
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che, sebbene l’etilometro debba essere regolarmente verificato, la contestazione della sua affidabilità non può basarsi su un mero rilievo formale. È onere della difesa fornire elementi concreti che possano far dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio nel caso specifico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. I giudici hanno osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già evidenziato come l’imputato si fosse limitato a segnalare che dal libretto dello strumento non risultava la regolare verifica, senza però contestarne il corretto funzionamento.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in presenza di un quadro indiziario solido che depone per lo stato di ebbrezza del conducente (nel caso di specie, alito vinoso, andatura barcollante e la dinamica stessa dell’incidente), la sola eccezione formale sulla mancata revisione etilometro perde di rilevanza. Citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 31843 del 2023), la Corte ha affermato che non si può dubitare del funzionamento regolare dell’apparecchio per il solo fatto che non sia stato verificato con cadenza annuale. La difesa deve allegare elementi specifici che inducano a credere in un malfunzionamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Per chi si trova a difendersi da un’accusa di guida in ebbrezza, non è sufficiente una contestazione generica sulla manutenzione dell’etilometro. È necessario, invece, presentare argomentazioni concrete che possano minare l’affidabilità del risultato, ad esempio dimostrando anomalie procedurali durante il test o incongruenze evidenti. La decisione conferma che il giudice valuta l’insieme degli elementi a disposizione e che la prova dello stato di ebbrezza non è legata esclusivamente al dato numerico dello strumento, ma può essere corroborata da prove sintomatiche e circostanziali.
È sufficiente contestare la mancata revisione periodica dell’etilometro per annullare un test alcolemico?
No, secondo la Cassazione non è sufficiente. La difesa deve sollevare dubbi concreti e specifici sul corretto funzionamento dell’apparecchio al momento del controllo, non potendosi limitare a una mera eccezione formale.
Quali altri elementi possono confermare lo stato di ebbrezza oltre al risultato dell’etilometro?
La sentenza evidenzia che elementi sintomatici come l’alito vinoso, l’andatura barcollante del conducente e le circostanze dell’incidente (come una palese perdita di controllo del veicolo) costituiscono forti indizi dello stato di ebbrezza che il giudice può valutare.
Cosa significa che un ricorso per cassazione è ‘carente di specificità’?
Significa che il ricorso è formulato in modo generico e non affronta in modo puntuale e critico le specifiche ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione del giudice precedente. In pratica, non basta ripetere le proprie tesi, ma bisogna spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata è sbagliata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45504 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POTENZA il 13/02/1982
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 28 marzo 2023, con cui Pace h4Vèlzio era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, in ordine al reato di cui alli art. 186 comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza l’autovettura tg.ta TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, provocando incidente stradale in orario notturno (esito accertamenti 1,81 e 1,84 gli); condotta tenuta in Modena, il 22 giugno 2019 alle ore 02.44.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo il seguente motivo, ribadito con successiva memoria di contestazione della fissazione dell’udienza dinanzi alla Settima sezione; con l’unico motivo di ricorso, si deduce la disapplicazione della norma sostanziale e la conseguente illogicità manifesta della motivazione in ordine alla contestazione tempestivamente sollevata, sin dal primo grado di giudizio, a proposito della regolarità delle procedure di accertamento dello stato di ebbrezza, ed in particolare non era stata accertata la rituale sottoposizione dello strumento alla prescritta omologazione ed alle verifiche successive periodiche.
Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il punto rilevante della motivazione, contenuto nella pagina 7 della sentenza impugnata, va individuato nella considerazione che il ricorrente, in un contesto di elementi indicativi dell’effettivo stato di ebbrezza (alito vinoso, soggetto barcollante, precursore ampiamente positivo e lontano dal limite minimo, circostanze dell’incidente significative di una perdita di controllo del mezzo) ha ritenuto che l’interessato non avesse neanche contestato il corretto funzionamento dell’etilometro, limitandosi a evidenziare che dal relativo libretto non risultava che lo stesso fosse stato verificato regolarmente. Dunque, ha disconosciuto che il buon funzionamento dello strumento fosse stato messo in discussione, rivelandosi la doglianza priva di effettiva rilevanza. Su tale effettivo contenuto della decisione, il ricorso non si confronta minimamente, con ciò mostrandosi di carenza di specificità (Sez. 3, n. 3953 del 26/1012021 (dep. 2022) Rv. 282949 – 01). Peraltro, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in questo ambito, ha affermato che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (Sez.4, n. 31843 del 17 maggio 2023)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024
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