Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/01/1978
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Con ordinanza in data 6 febbraio 2025 il Tribunale di Salerno, decidendo a seguito all’annullamento con rinvio disposto con sentenza di questa Corte, Sez. Terza penale in data 29.10.2024, ha rigettato l’appello proposto da NOMECOGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in data 27.5.2024 che a sua volta aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di Euro 300.000,00 vincolata alla società.
1.1. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: con ordinanza dell’ 11 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato l’appello cautelare proposto da NOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva respinto l’istanza di dissequestro della somma di euro 300.000,00 sul conto corrente n. 35229087 acceso presso la Banca BPER s.p.a., di cui al decreto di sequestro preventivo del 14 marzo 2023, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 483 cod. pen. in relazione all’art. 7 comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per indebita compensazione di partite debitorie in favore del fisco con crediti inesistenti, attestando, contrariamente al vero, l’avvenuta formazione professionale nel settore delle “tecnologie 4.0” del personale dipendente della CILS Inserimento RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata dalla ricorrente, che utilizzava documentazione falsa predisposta dai coindagati, portando in compensazione l’inesistente credito d’imposta di euro 300.000,00 per l’anno 2021, corrispondente alle spese documentate per la predetta formazione in realtà mai eseguita, così non versando le somme da tale società dovute per pari importo (fatto commesso in Cicerale e Macerata, dall’Il novembre 2021 al 16 novembre 2021); Corte di Cassazione – copia non ufficiale proposto ricorso per cassazione, la Sez. Terza di questa Corte, con sentenza n. 1042 del 2025, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha ritenuto che la motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame di Salerno avesse mancato di fornire risposte adeguate alle analoghe censure sollevate nell’appello cautelare, per cui il provvedimento impugnato doveva essere annullato, dovendo il Tribunale del riesame, alla luce delle acquisizioni investigative disponibili riesaminare la vicenda, illustrando compiutamente se gli elementi acquisiti integrino il fumus commissi delicti con riferimento allo specifico addebito mosso, nella provvisoria incolpazione, nei confronti della ricorrente.
Avverso detta ordinanza l’indagata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge penale, trattandosi di motivazione meramente apparente e radicalmente illogica in punto di sussistenza del fumus commissi delicti; vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Si assume che l’ordinanza impugnata, al pari del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, non contiene il benché minimo elemento individualizzante che consenta di desumere anche allo stadio puramente larvale la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti.
Nuovamente l’ordinanza impugnata non ha motivato in ordine al sequestro operato nei confronti della COGNOME.; l’ordinanza sebbene ricostruisca i rapporti interni tra i membri alle società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE bulgara non pone in luce i presunti rapporti tra questa e la società della COGNOME e chi siano gli intermediari.
In nessun atto viene menzionata la RAGIONE_SOCIALE Inserinnewnto lavoratori RAGIONE_SOCIALE e del suol legale rappresentante NOMECOGNOME
Si assume inoltre che l’ordinanza si basa su fatti risalenti al più tardi alla fi dell’anno 2019 e dunque assolutamente precedenti il rapporto contrattuale intercorso con la Cils Inserimento Lavoratori Stranieri.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge penale perché, contestata in sede di riesame l’assoluta carenza di motivazione nel decreto di sequestro preventivo del requisito indispensabile del periculum in mora, l’ordinanza del Tribunale salernitano per neutralizzare la questione utilizza poteri di integrazione della motivazione nella specie non consentiti, proprio a causa della carenza assoluta di motivazione del periculum nel decreto di sequestro preventivo.
Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che le contestazioni in merito all’assenza di motivazione sul periculum in mora siano precluse in quanto proponibili soltanto con il riesame del provvedimento applicativo della misura.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso é fondato con assorbimento del secondo.
Il provvedimento impugnato nell’esaminare i dati raccolti nel corso delle indagini per verificare la sussistenza del fumus dei reati contestati ha diffusamente
illustrato la vicenda che ha condotto all’adozione del sequestro e segnatamente l’attività di indagine che aveva ricostruito la sussistenza di un’associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di imposte dirette e
IVA, indebita compensazione e falsità in dichiarazioni a norma degli artt. 483
cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000.
In particolare é emerso che i reati in contestazione hanno avuto ad oggetto l’utilizzo di “crediti d’imposta 4.0”, previsti dalla legge n. 205 del 201
artificiosamente “creati” in capo a numerose imprese al fine di consentire alle stesse di utilizzarli indebitamente in compensazione e che l’attività illecita faceva
capo ad un gruppo organizzato, capeggiato da tale NOME COGNOME ed altre persone, mediante due società, la “RAGIONE_SOCIALE” con sede in Italia
e la “RAGIONE_SOCIALE” con sede in Bulgaria, per fornire ad un numero indeterminato di imprese, tra le quali quella facente capo alla ricorrente,
falsa documentazione rilevante ai fini dell’accesso al credito di imposta
“formazione 4.0”, funzionale, sia ad attestare l’avvenuta formazione del personale, sia ad asseverare il credito d’imposta.
Malgrado tale ampia esposizione, l’ordinanza impugnata non ha tuttavia adempiuto all’obbligo motivazionale chiaramente enunciato e perimetrato dalla sentenza rescindente, in quanto, benché siano state delineate le caratteristiche dell’attività criminosa posta in essere dalle citate società, non è stata offerta alcuna motivazione circa il coinvolgimento in detto meccanismo della società RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentata dalla COGNOME che peraltro non viene neanche menzionata nel provvedimento.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così decisp il 23.4.2025
tensore
Il Presidente
NOME COGNOME