Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/04/1967
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti g li atti, il provvedimento impu udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME
g nato e il ricorso ; ;
letta la re q uisitoria del Procuratore g enerale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e la continuazione per l’unicità del reato, dunque rideterminando la pena, la sentenza con la quale il 9/03/2021 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina destinata alla cessione a terzi in Poggibonsi in data 11 febbraio 2020.
2. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con il primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Secondo la difesa, le prove emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sono state valutate nel loro insieme quale corpus probatorio unico, ma messe in risalto in modo parcellizzato senza rapportarle alle differenti risultanze processuali, che confermavano la ricostruzione alternativa fornita dall’imputato. Le dichiarazioni del coimputato giudicato separatamente NOME COGNOME e del teste NOME COGNOME avevano fatto emergere il ragionevole dubbio circa la responsabilità del COGNOME, sia perché confermavano la ricostruzione fornita dall’imputato sia perché non risultavano inattendibili.
L’imputato aveva dichiarato che, insieme allo COGNOME e talvolta al COGNOME, percorreva il tratto stradale con l’autovettura al cui interno era stata rinvenuta la sostanza stupefacente in quanto intento a cercare una casa da prendere in affitto. Tale ricostruzione aveva trovato riscontro nella dichiarazione del teste COGNOME che aveva confermato che il COGNOME non fosse a conoscenza dell’immissione della sostanza drogante nell’autovettura. Anche il teste COGNOME, pur dichiarando che da circa due mesi COGNOME faceva il giro in auto con COGNOME e che tutti i tossici sapevano di potersi rifornire in tali occasioni da lui stupefacente, ha confermato che COGNOME non fosse a conoscenza dell’attività di spaccio dello COGNOME.
La motivazione è illogica, si assume, in quanto si fonda sul travisamento di risultanze processuali in quanto il giudice non ha esaminato tutti gli elementi a sua disposizione non facendo buon governo di massime di comune esperienza e dei criteri legali previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza non spiega il motivo per cui il COGNOME e lo COGNOME avrebbero dovuto mentire e riportare circostanze false a vantaggio dell’imputato. Tanto avrebbe dovuto indurre a ritenere sussistente il ragionevole dubbio circa la responsabilità dello stesso.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della legge penale di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. Nell’atto d’appello il difensore aveva chiesto espressamente l’applicazione dei benefici di legge, ma la Corte fiorentina ha totalmente omesso di pronunciarsi sul punto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con riguardo alla dedotta violazione di norme processuali, segnatamente dell’art. 192 cod. proc. pen., occorre ricordare che la violazione di tale norma non può essere dedotta quale violazione di legge nè ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossi come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196 – 02).
6.1. La censura ripropone un argomento difensivo già adeguatamente vagliato dal giudice di appello, che ha messo in evidenza come la detenzione dell’eroina e della cocaina rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’imputato 1’11 febbraio 2020, dislocata in più punti dell’autovettura in possesso dell’imputato e da lui guidata, unitamente al fatto che sul tappeto dell’autovettura, in bella vista, esistessero i blister adatti al confezionamento di stupefacente, nonché al fatto che uno dei punti dell’occultamento fosse costituito dal vano portaoggetti sito dal lato del guidatore, sopra il volante, siano state considerate univocamente indicative della compartecipazione dell’imputato nella detenzione della droga.
6.2. La testimonianza dell’agente COGNOME ha introdotto nel processo la prova che le bustine di cellophane contenenti la droga non fossero nascoste con cura, ma fossero sparse sul tappeto, così da essere facilnnene avvistabili anche da parte degli altri occupanti dell’autovettura.
6.3. Tale argomentare costituisce espressione di un ragionamento esente da vizi anche con riguardo alla ritenuta inattendibilità della prova dichiarativa indicata nel motivo di ricorso. A ciò si aggiunga che dalla testimonianza del
COGNOME i giudici di merito hanno tratto la dimostrazione del fatto che lo Zoghbi, dal quale aveva ricevuto spesso droga, da circa due mesi si vedeva in compagnia dell’imputato, che guidava l’auto su cui viaggiava lo spacciatore; COGNOME era presente agli atti di cessione. La Corte ha considerato, non illogicamente, compiacenti le altre dichiarazioni del COGNOME favorevoli all’imputato, così dimostrando di non aver trascurato il compendio probatorio nella sua interezza.
E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso in quanto, pur avendo il difensore con l’atto di appello chiesto i benefici di legge, la sentenza sul punto è totalmente silente. Nella stessa sentenza la Corte riproduce le conclusioni delle parti e la richiesta di concessione dei benefici di legge formulata dal difensore.
Sussistendo la dedotta assenza di motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti i benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 12 dicembre 2023
Il GLYPH