Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8016 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8016 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore AVV_NOTAIO COGNOME insisteva per l’accoglimento d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per le misure cautelari di Caltanissetta respingeva la richiesta di nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato a NOME COGNOME la custodia cau in carcere, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione ag rapina aggravata, porto d’armi e lesioni aggravate.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (art. 273, 357, comma 3-bis, 373, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni delle p
offese inciderebbe sulla valutazione della attendibilità, che avrebbe dovuto sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso, non effettuato; a ciò si aggiungev non sarebbero state valutate le discrasie emergenti dalle dichiarazioni degli o ordine alla disponibilità delle armi in capo agli aggressori; si deduceva, ino sarebbe illogico ritenere che COGNOME avesse chiesto agli offesi il “permesso” per bancarella di rivendita dei fiori, ed, altresì, che sarebbe illegittima la richiesta a COGNOME di tenere chiuso il negozio il 3 novembre; si criticava, infine, confirmatoria dei certificati medici e dei contenuti delle intercettazioni.
In sintesi: si deduceva che il tribunale avrebbe acriticamente validato le valut dell’ordinanza genetica, senza prendere in considerazione i rilievi della dife indirizzavano verso una ricostruzione alternativa delle condotte contestate, ch sarebbero espressione di una aggressione unilaterale, ma si sarebbero manifestate i contesto di reciproca conflittualità;
2.2. violazione di legge (art. 271 cod. proc. pen.): non sarebbe stato trasme Giudice per le indagini preliminari il decreto autorizzativo delle intercettazioni am disposte nei locali del commissariato di Gela, il che comporterebbe l’inutilizzabil contenuti captati;
2.3. violazione di legge (art. 292, lett. c) cod. proc. pen.): sarebbe ille valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di “autonoma valutazione” da part Giudice per le indagini preliminari;
2.4. violazione di legge (art. 416bis. 1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso, che sarebbe illegittimamente riconosciuta sulla base dell’evocazione di parentele, invero già no presunte vittime;
2.5. violazione di legge (art. 274 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura, che sa state ritenute sulla base di una motivazione apodittica e, dunque, apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato.
1.1. Il ricorrente contestava la credibilità dei contenuti accusatori provenien persone offese sotto un duplice profilo: (a) da un lato rilevava che le dichiarazi erano state “fonoregistrate”, in violazione di quanto previsto dagli artt. 357, comma 3-bis e 373, comma 2-bis del codice, come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022; (b) dall’alt deduceva che tale difetto di documentazione inciderebbe sulla valutazione di attendib delle testimonianze, che avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa e, dunq supportata da elementi confermativi, che, invece, non sarebbero stati rilevati.
1.2. Il collegio rileva che alla violazione dell’obbligo di “documentazione aggrav (fonoregistrazione) delle sommarie informazioni testimoniali assunte nell’ambito procedimenti per i reati “ad alto impatto sociale”, indicati dall’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., non è espressamente associata alcuna sanzione, né di nullit tantomeno di inutilizzabilità (artt. 357, comma 3-bis e 373, comma 2-bis novellati dalla c.d. “riforma Cartabia”). La sanzione della inutilizzabilità è stata invece prevista da 273, comma 2-quater e 357, comma 3-ter cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’obbligo di documentazione aggravata delle dichiarazioni di minori, infermi di ment persone vulnerabili.
La scelta del legislatore di non prevedere alcuna sanzione processuale per la violazi dell’obbligo di documentazione aggravata previsto per i reati ad “alto impatto soc indicati dall’art. art. 407, comma 2, lett. a) indirizza l’interprete verso la esclusione del inutilizzabilità delle dichiarazioni non documentate.
Mentre nel caso della raccolta delle dichiarazioni dei vulnerabili la documentazi aggravata è stata considerata “strutturante” lo statuto della prova, al punto che sua violazione è stata prevista l’inutilizzabilità delle dichiarazioni non documenta caso delle informazioni raccolte nei procedimenti ad “alto impatto sociale” previsti dal 407, comma 2, lett. a) la fonoregistrazione pur obbligatoria, non concorre a strutturare il paradigma normativo della prova, dato che alla sua violazione non è correlata alc sanzione.
1.3. Tanto premesso, occorre verificare quali siano le conseguenze della omissio della fonoregistrazione.
Una questione, per certi versi analoga, è stata già affrontata in relazione alla omi di adempimenti imposti per la raccolta della prova dichiarativa alla cui violazi legislatore non ha associato alcuna sanzione. Si tratta della violazione dell’obb assumere le dichiarazioni dei vulnerabili con la presenza di un esperto in psico infantile, obbligo, anche questo, previsto, ma non corredato da alcuna sanzione. In caso è stato affermato che l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 351, com Iter, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo della presenza dell’esperto, non comport nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo sia ai fini di una respons disciplinare, che ai fini della valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativ n. 3651 del 10/12/2013, dep.2014, R., Rv. 259088 – 01).
Tale scelta ermeneutica si ritiene “esportabile” anche in relazione alla viola dell’obbligo di fonoregistrazione delle dichiarazioni raccolte nei procedimenti rela reati “ad alto impatto sociale”: la documentazione è, infatti, funzionale a garan migliore decodifica dell’attendibilità, attraverso la predisposizione di un supporto che consenta di apprezzare meglio la relazione tra intervistato ed intervistatore conoscere non solo i contenuti della dichiarazione, ma anche le pause, le infless
ovvero tutti gli elementi che concorrono a comporre “l’evento dichiarativo” e che sono u per un migliore apprezzamento sia della attendibilità del dichiarante, che, della cred dei contenuti accusatori dallo stesso riversati nel procedimento..
1.4. Si ritiene, cioè, che alla violazione dell’obbligo di fonoregistrazion dichiarazioni assunte nell’ambito dei procedimenti per i reati ad alto impatto sociale i dall’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. prevista dagli artt.357, comma 3-bis, 373, comma 2-bis, cod. proc. pen. (a) non consegua l’ “inutilizzabilità” delle dichiarazioni, che la sanzione non risulta espressamente prevista, il che indica la scelta del legisl non ritenere la documentazione aggravata un elemento che struttura lo statuto di prova, (b) non consegua alcuna nullità di “natura generale a regime intermedi ipoteticamente riconducibile alla violazione del diritto di difesa, tenuto conto che l’ può sempre contestare sia la attendibilità della dichiarazione, che la credibilità contenuti, sia nel corso dell’incidente cautelare, come in questo caso, sia nell’ev processo che si celebra con il rito abbreviato, sicché non è rinvenibile alcuna viol delle prerogative difensive. La violazione dell’obbligo di fonoregistrazione genera tu in capo al giudice che apprezza la dichiarazione (sia nell’incidente cautelare c procedimenti a prova contratta) un onere di motivazione “aggravata”, sia in ordine attendibilità del dichiarante, che alla efficacia dimostrativa dei contenu dichiarazione.
1.5. Il tribunale, in coerenza con tali indicazioni, legittimamente respingeva l’ecc di inutilizzabilità delle dichiarazioni non fonoregistrate.
Queste, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, venivano sottoposte ad vaglio analitico, che conduceva ad assegnare alle stesse una elevata capacità dimostrat La credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento dagli offesi veniva r non solo sulla base della coerenza del narrato – valutato su base cartolare – ma te conto di tutte le altre emergenze probatorie; e, segnatamente, del contenuto dei r medici, che attestavano le gravi lesioni patite, nonché di guanto emergente dai dia captati COGNOME sala d’attesa del Commissariato di Gela.
Nel dettaglio il tribunale: (a) rilevava l’insussistenza della contraddizione dedotta relativa alla “richiesta di permesso” rivolta da COGNOME agli offesi, dato azione, con valutazione razionale, veniva identificata come una forma di “preavvi dell’intenzione di svolgere, in modo apparentemente pacifico, un’attività concorrenzi ed osservava che la slealtà del comportamento commerciale del ricorrente emergeva con chiarezza alla circostanza che egli non si adeguava all’accordo raggiunto dai fiorai zona circa la chiusura degli esercizi nel pomeriggio del 3 novembre del 2022; (b) rite che i fatti in giudizio non indicassero un conflitto reciproco, ma piuttosto la commi di una “spedizione punitiva”, come veniva inconfutabilmente confermato dall circostanza che solo gli offesi, e non anche gli aggressori avevano riportato les
conseguenza dell’azione aggressiva; (c) riteneva che non erano decisive le diverge segnalate dalla difesa tra le dichiarazioni rese dagli offesi, che si giustificano co che ogni dichiarante aveva vissuto la repentina aggressione da una angolazione diver il che giustificava, secondo il tribunale, le asimmetrie dichiarative in ordi identificazione delle armi (sul tema delle armi veniva ritenuta particolarmente signifi la conversazione registrata in ambientale nel corso della quale gli interlocutori, al alcune differenze su tipologie e calibro delle pistole, concordavano sul fatt l’aggressione fosse avvenuta deliberatarnente con armi, il che concorreva, insieme altri elementi raccolti, ad escludere che l’accaduto fosse l’epifenomeno violento semplice lite tra fratelli per questioni economiche); (d) riteneva, infine, che il rit denuncia dipendeva dal timore degli offesi di una nuova aggressione (pagg. 13 e dell’ordinanza impugnata).
In conclusione: il collegio ritiene che l’ordinanza impugnata abbia affrontato dettaglio, e con accuratezza, tutte le doglianze proposte con l’istanza di r ritenendole inidonee a scardinare la tenuta logica dell’ordito motivazionale dell’ord genetica, fondata sulla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenient offesi, confermati sia dai referti medici, che dal contenuto dell’intercettazione ambi
All’esito di tale esame, con motivazione che non si presta a censure, il quadro indiz veniva ritenuto robusto, univoco ed idoneo a giustificare la valutazione in ordine alla g indiziarla necessaria per legittimare l’applicazione della misura imposta.
Il motivo che contesta l’utilizzabilità delle intercettazioni in ragione della trasmissione al Giudice per le indagini preliminari del decreto autorizzativo è infondat
Il collegio riafferrna che, ove alla richiesta per l’applicazione di misure cautel siano allegati i decreti autorizzativi ed, a seguito di impugnazione della misura, gli a trasmessi privi di tali decreti al Tribunale del riesame, ciò non determina né l’ine della misura; né l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad d’ufficio tali decreti “solo” ove la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11 dep. 2017, NOME, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, COGNOME, Rv 238059 – 01; Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005, COGNOME, Rv. 231083).
Si è, peraltro, GLYPH persuasivamente affermato che il decreto che autorizza le intercettazioni consente di controllare la loro legittimità, ma non incide sulla valu della capacità dimostrativa del compendio indiziario, sicché il giudice per le in preliminari può disporre la misura cautelare anche in assenza di un tale decreto, se è motivo alcuno di ritenere che le intercettazioni non siano state effettuate legittim (Sez. 6, n. 3419 del 11/09/1997, Di Stefano, Rv. 208829 – 01).
Sebbene non sia prevista dall’ordinamento alcuna sanzione in ordine alla “mancat trasmissione” dei decreti GLYPH che autorizzano le intercettazioni, tali atti possono esser comunque oggetto di censura nel corso dell’intera progressione processual l’intercettazione, infatti, è uno strumento di ricerca della prova che incide sul di riservatezza e sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, diritti individuali tutel Carte fondamentali; la captazione deve, pertanto, essere disposta nel rispetto di q previsto dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen., alla cui violazione co la massima sanzione processuale, ovvero l’inutilizzabilità (prevista dall’art. 271 cod pen.). L’eventuale vizio di motivazione del decreto che autorizza la captazione, e genera l’inutilizzabilità delle intercettazione, può essere eccepita in ogni stato e g procedimento, trattandosi di una inutilizzabilità “patologica” inerente la violazione statuto delle intercettazioni che non è sanata dall’incedere della progre processuale.
Sul punto si è affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l’inutilizzab degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decre autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in s legittimità, sebbene sia onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora ques siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 310 del 21/09/2016, dep. 2017, Pio, Rv. 270903).
Deve ritenersi, dunque, che non vi è alcuna sanzione correlata alla “mancata trasmissione” dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Giudice per le i preliminari ed al Tribunale per il riesame, fermo restando che l’accusato può chied l’acquisizione ed eccepirne l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 271 cod. proc. pen. in del procedimento e del processo.
La doglianza in ordine alla carenza di valutazione autonoma del giudice che emesso l’ordinanza genetica è manifestamente infondata.
Correttamente il tribunale rilevava che il Giudice per le indagini preliminari aveva preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni sottese alla richiesta di misura, ampia prova di averle meditate e ritenute coerenti con il complesso delle risul investigative raccolte.
Invero il primo giudice, pur avendo fatto ampio rinvio testuale alla richies applicazione della misura, che allegava il contenuto di importanti atti investigat motivato in modo logico razionale la decisione, non affidandosi alla “autoevidenza” de informazioni probatorie, ma tracciando, invece, un autonomo percorso logico a sostegn valutazione della consistenza del compendio indiziario e cautelare (pag. 12 dell’ordin impugnata).
Si tratta di una valutazione condivisa dal collegio, che non si presta ad alcuna cen in questa sede.
Il motivo che contesta la motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravan del metodo mafioso è infondato.
Si riafferma che ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che il soggetto agente si riferisca implicitame potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla coll (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284950; Sez. 2, n. 19245 del 30/3/20 Paiano, Rv. 269938)
Il tribunale, in coerenza con tali indicazioni, rilevava che la richiesta estor stata sicuramente compiuta facendo ricorso all’uso del metodo mafioso, in quanto e stata consumata in pieno giorno, ad opera di un gruppo di persone armate, e con violen preventivamente pianificata; inoltre era emerso che la richiesta estorsiva era accompagnata dalla prospettazione della appartenenza di alcuni indagati all’RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e dalla rivendicazione della potestà di controllo stessa sulla zona del cimitero “Farello”. Si rinvenivano, dunque, tutti gli indici n per ritenere configurata l’aggravante.
Infine le GLYPH doglianze in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al proporzionalità della misura sono manifestamente infondate.
Il tribunale correttamente rilevava che si procedeva per reati in relazione ai q prevista la doppia presunzione di “sussistenza” del pericolo cautelare, e di “adeguate della misura della custodia in carcere.
Sul punto si riafferma che quando si procede per un reato aggravato dall’art. 416-1)/ cod. pen. e la condotta contestata abbia una correlazione con una mafia RAGIONE_SOCIALE, cioè con una RAGIONE_SOCIALEone caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabi non occorre fornire una specifica motivazione in ordine alla “attualità” del peric reiterazione essendo tale attributo immanente al tipo di reato per cui si proce escludibile solo in presenza di prove indicative della rescissione di ogni ra dell’accusato con la mafia di riferimento (tra le atre: Sez. 2, n. 26904 del 21/04 Politi, Rv. 270626).
La doppia presunzione, come legittimamente rilevato dal tribunale, non risulta superabile attraverso la valorizzazione degli argomenti allegati dalla difesa.
La gravità della condotta, il ricorso all’uso del metodo mafioso, il fatto che il ri avesse continuato a svolgere l’attività di rivendita di fiori COGNOME zona, mantenendo ina l’interesse concorrenziale vantato, il precedente per porto d’armi, erano tutti elemen
indicavano un pericolo cautelare elevato quanto alla probabilità di consumazione di ulte reati della stessa specie di quello per cui si procede. Il tribunale rilevava, altr trascorso meno di un anno dalla consumazione del reato, ovvero un periodo non rilevan rispetto alla gravità dei pericolo ed inidoneo a superare te presunzioni legislative dell’ordinanza impugnata).
Infine, veniva rilevata anche la sussistenza di un consistente pericolo di inquinam probatorio, in quanto, subito dopo i fatti, le persone offese erano state avvicinate d di uno degli indagati ed indotte a non denunciare; tale circostanza è stata r indicativa di un allarmante pericolo di inquinamento delle prove dichiarative che dovr formarsi, ragionevolmente, in dibattimento (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione non si presta a censura anche in ordine alla scelta della mi imposta, dato che il tribunale legittimamente riteneva che una misura meno afflittiva custodia in carcere, come quella degli arresti domiciliari con il controllo del brac elettronico, sarebbe inidonea ad impedire la reiterazione di ulteriori condotte crim anche tenuto conto del vincolo solidaristico che caratterizza gli appartenen RAGIONE_SOCIALEoni mafiose e della massima pericolosità dimostrata da COGNOME COGNOME esecuz delle condotte per cui si procede (pag. 23 della ordinanza impugnata).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorre deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabi comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024