Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47902 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47902 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata in Canada il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 20/03/2023 dal Tribunale di Locri visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/03/2023, il Tribunale di Locri ha condannato alla pena di giustizia COGNOME NOMENOME in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 7, I. del 1961, a lei ascritto con riferimento alla mancata esibizione dei docume (meglio specificati in rubrica) della RAGIONE_SOCIALE, che l’RAGIONE_SOCIALE le aveva richiesto quale amministratore unico della predetta società
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussist della causa di forza maggiore, di cui la ricorrente aveva fornito la prova. D lato, si osserva che la documentazione richiesta riguardava il rapporto di la intercorso nel periodo 2012/2014 con COGNOME NOME (ex cognato della COGNOME), il quale aveva gestito il punto vendita della società (attività cessa momento degli accessi ispettivi) curandone tutti gli aspetti amministrati gestionali. D’altro lato, si evidenzia che la documentazione era depositata pr il consulente COGNOMECOGNOME che all’epoca si relazionava direttamente con il COGNOME e che alla ricorrente aveva, in un primo tempo, fornito risposte vaghe e generi obbligandola ad incaricare un avvocato e a rivolgere richieste formali alla adempiute: pertanto, la COGNOME non poteva ritenersi responsabile dell incompletezza della documentazione e del ritardo nella consegna.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la difesa a dedotto censure attinenti al merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate e congruamen motivate dal Tribunale.
Con memoria di replica, il difensore insiste per l’ammissibilità e fondate del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducib censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto prob ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzia ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rig o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differ sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza pr del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non sup lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito RAGIONE_SOCIALE valuta espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), prospettazione di una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, stando alla
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il mancato adempimento sarebbe riconducibile a forza maggiore, per via dei cattivi rapporti con l’ex cognato denunciante che peraltro curava gli aspetti amministrativi e gestionali della società, e RAGIONE_SOCIALE vaghe risposte ottenute dal commercialista (in stretti rapporti con l’ex cognato), che l’avevano costretta ad affidarsi ad un legale.
Si tratta appunto, all’evidenza, di una richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi in atti, in questa sede certamente precluso. Deve peraltro aggiungersi che il motivo non sembra adeguatamente confutare la esaustiva motivazione della Corte territoriale, che per un verso ha dettagliatamente ricostruito i fatti da un punto di vista diacronico (prima richiesta nell’agosto 2018, con termine fissato ad ottobre e poi a dicembre dello stesso anno; ulteriore accesso nel luglio 2019, in cui si verbalizza il protrarsi dell’inottemperanza; intervento del legale nella COGNOME nell’ottobre 2019; produzione di parte dei documenti nel dicembre successivo).
Per altro verso, la Corte d’Appello ha osservato, su tali basi, che la ricorrente era perfettamente a conoscenza dell’obbligo su di lei gravante e sui termini assegnati (la diffida ad esibire ed il verbale le erano stati consegnati già in sede di primo accesso), e che la configurabilità della forza maggiore doveva essere esclusa proprio in considerazione della possibilità, per la COGNOME, di attivarsi nell’ampio arco temporale descritto (cfr. pag. 7 segg. della sentenza impugnata). Né, d’altra parte, può conferirsi dirimente rilievo alla lamentata assenza di riferimenti, in sentenza, alle deposizioni dei testi indicati dalla difesa: emerge infatti dai verbali allegati al ricorso che i testi si erano soffermati, rispettivamente, sull’attivarsi del COGNOME nell’ottobre 2019 e sulla rilevanza, nell’assetto aziendale, della figura dell’ex cognato della ricorrente: aspetti ai quali, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può in alcun modo attribuirsi rilevanza decisiva.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 1 o tobre 2023 Il Consigli GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente