Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9425 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9425 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
NOME COGNOME, nata a Mensiken (Svizzera) il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME NOME a Cdírio il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Cervino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata dalla parte civile e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza che aveva assolto perché il fatto non sussiste NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME è ascritto il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 388, comma 1, cod. pen., reato commesso in Santa Maria a Vico fino al 15 febbraio 2010, data del precetto.
Gli imputati nelle rispettive qualità, NOME COGNOME, quale amministratrice unica del “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE – d’ora in avanti “RAGIONE_SOCIALE” – e part convenuta nella causa di lavoro azionata fin dal 22 aprile 2005 da NOME COGNOME e soccombente come da sentenza esecutiva del 29 novembre 2008 con la quale veniva condannata a ripristinare il rapporto di lavoro tra la stessa COGNOME, come datrice di lavoro nella qualità di cui sopra, e la dipendente COGNOME nonché al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive, in concorso e previo accordo con NOME COGNOME, cognata della COGNOME, subentrata alla predetta il 15 luglio 2005 quale rappresentante legale della suddetta RAGIONE_SOCIALE, e con NOME COGNOME, già direttore tecnico della RAGIONE_SOCIALE nonché coniuge di NOME COGNOME e fratello di NOME COGNOME che iscriveva in data 4 settembre 2006 al registro delle imprese di Caserta la RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME, si sottraevano agli obblighi derivanti dalla esecuzione della sentenza di condanna attraverso attività simulate che comportavano la dismissione della RAGIONE_SOCIALE, ceduta a persona inesistente, e le cui attività con i macchinari già in uso alla RAGIONE_SOCIALE venivano cedute alla Ditta, spogliandosi formalmente del patrimonio aziendale ma proseguendo l’attività sotto la denominazione RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” . Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
E’ contestata ai ricorrenti, attraverso una sinergica e convergente operazione dispiegatasi a partire del 15 luglio 2005, data in cui NOME COGNOME aveva rilevato l’intero capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, divenendone amministratrice unica, di avere dapprima svuotato del patrimonio la RAGIONE_SOCIALE, convenuta in giudizio dalla COGNOME, cedendo il 21 dicembre 2006 le quote sociali a tale NOME COGNOME, risultato un soggetto inesistente che aveva trasferito la sede legale in Napoli il 29 aprile 2008, e costituendo, contemporaneamente, un’altra RAGIONE_SOCIALE individuale, la “RAGIONE_SOCIALE“, di NOME COGNOME – con partita I.V.A. aperta nel giugno 2006 – che aveva iniziato a svolgere l’attività di tomaificio nel luglio dello stesso anno procedendo, negli anni 2006 e 2007, all’assunzione di
28 dipendenti, 17 dei quali erano gli stessi che prima lavoravano presso la RAGIONE_SOCIALE e da questa erano stai licenziati.
Era accertato che, in data 21 gennaio 2013 la COGNOME aveva effettuato un accesso presso la sede operativa della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” in INDIRIZZO – nello stabile che corrispondeva alla relativa abitazione e residenza del nucleo familiare COGNOME–COGNOME, ubicata al piano superiore dell’immobile – e la predetta aveva affermato di riconoscere, sulla scorta di scheggiature o adesivi, in alcuni dei macchinari presenti quelli già appartenuti al RAGIONE_SOCIALE, all’epoca in cui vi era stata impiegata.
Sebbene la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” non avesse tra i propri fornitori di beni strumentali il RAGIONE_SOCIALE, era risultato che aveva acquistato diversi macchinari usati da un fornitore al quale altri macchinari erano stati venduti dalla RAGIONE_SOCIALE, nel periodo in cui
Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili a fini della motivazione, la parte civile NOME COGNOME denuncia:
Motivo 1: erronea applicazione della legge penale (art. 388 cod. pen., 533 e 192 cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza.
In particolare, con riferimento agli specifici punti della motivazione della sentenza impugnata, deduce che:
a.1 erroneamente è stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni rese dagli dai lavoratori impiegati dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” trascurando le contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi al confronto con le dichiarazioni rese alla polizi giudiziaria dalle quali risultava che avevano prestato attività lavorativa sempre presso la sede di Cervino e non in Maddaloni e che tali deposizioni erano state trasmesse alla Procura della Repubblica per false dichiarazioni e, poi, rinviati a giudizio;
a.2 la sentenza di appello non ha chiarito le ragioni per le quale la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” avesse avuto una iniziale sede in Maddaloni per la durata di due o tre mesi non fosse ostativa a ritenerne l’attività come la naturale prosecuzione dell’attività del RAGIONE_SOCIALE, medio tempore reso una scatola vuota con conseguente pregiudizio delle aspettative di credito della parte civile.
b.1 Le valutazioni della Corte in merito al riconoscimento dei macchinari da parte di NOME COGNOME e del marito, NOME COGNOME, sono parziali poiché la mancata descrizione preliminare non costituisce motivo per ritenere inattendibile la ricognizione stessa, e, viceversa era stata ritenuta attendibile la dichiarazione del teste NOME COGNOME che aveva riconosciuto, senza prima descriverlo,
NOME COGNOME indicandolo come la persona che aveva proceduto al trasloco dei macchinari dalla sede della società, ma soprattutto, la Corte di merito, non indica le ragioni per cui devono essere ritenute degne di fede le dichiarazioni delle lavoratrici che avevano assegNOME alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” macchinari nuovi rispetto a quelli del vecchio RAGIONE_SOCIALE pur essendo state rinviate a giudizio per falsa testimonianza;
b.2 la Corte d’appello, in merito ai macchinari ceduti dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e all’acquisto dei macchinari da parte della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, non ha spiegato le ragioni per le quali la mancata indicazione della matricola fosse rilevante nei passaggi e dovesse essere, invece, ininfluente allorquando ha ritenuto attendibile la documentazione di acquisto prodotta dal COGNOME. Né la Corte di merito ha spiegato i motivi per i quali i macchinari, oggetto delle descritte cessioni, dovessero essere ritenuti diversi e plausibili le ragioni della vendita da COGNOME NOME al NOME e il successivo riacquisto da parte del fratello.
La Corte d’appello ha escluso inoltre che vi fosse la prova della direzione del RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME in epoca successiva al 2004 ma non ha spiegato per quali motivi non fosse stato ritenuto fondante l’apporto dichiarativo delle dipendenti, le quali avevano attribuito le medesime funzioni al COGNOME, tanto in seno al RAGIONE_SOCIALE, fino alla cessione al RAGIONE_SOCIALE, quanto nella RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
Quanto all’irrilevanza del licenziamento di numerosi dipendenti dal RAGIONE_SOCIALE e il loro transito alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” la Corte distrettual ha confermato la conclusione del Tribunale ma non ha fornito una risposta alle censure difensive con le quali veniva dimostrata la erroneità storica di una tale affermazione dal momento che all’epoca del licenziamento e della successiva assunzione – cioè nel 2006 – nello stesso territorio continuavano ad operare sia il RAGIONE_SOCIALE sia la nuova RAGIONE_SOCIALE poiché il RAGIONE_SOCIALE trasferiva la sede a Napoli solo a distanza di due anni, nel 2008.
Né la Corte ha indicato le ragioni per le quali fosse irrilevante la presenza di NOME COGNOME nel corso del giudizio di lavoro visto che, all’epoca la predetta non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società, essendo state cedute quote e correlativa carica di amministratrice unica alla cognata, NOME COGNOME.
La sentenza impugnata sostiene, infine, che non vi fosse la consapevolezza da parte della cedente NOME COGNOME della falsità delle generalità dichiarate dal COGNOME ma non ha esamiNOME la rilevanza di tale circostanza ai fini della sussistenza della condotta delittuosa e, cioè, il fatto di aver ceduto le quote di una scatola vuota ad una mera testa di legno
I giudici di appello, pur confermando la tesi che COGNOME non fosse una mera testa di legno e che avesse continuato a svolgere attività lavorativa, non hanno esamiNOME le deduzioni della parte civile sulla base di dati acquisiti come quello della inesistenza dell’autonoma sede operativa del RAGIONE_SOCIALE a seguito della cessione delle quote, attestata dalla irreperibilità dell’ultimo legale rappresentante, e dalla inidoneità della sede legale trasferita a Napoli due anni dopo, in una stanza abbandonata e, infine, hanno ritenuto che fosse irrilevante la mancata prova del pagamento dell’operazione di cessione non essendo obbligatorio il tracciamento dell’operazione.
Aspetto, questo, di particolare rilievo per la sussistenza di precisi indicatori del carattere simulato della cessione (inesistenza di un’autonoma sede operativa del RAGIONE_SOCIALE a seguito della cessione delle quote al RAGIONE_SOCIALE poiché la sede è coincisa con quella della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; irreperibilità dell’ultimo legale rappresentante non potuto rintracciare né visto o sentito da nessuno dei protagonisti della vicenda; inidoneità della sede legale trasferita a Napoli nel 2008 in una stanza immediatamente abbandonata per la quale non era stato mai pagato il canone di locazione; mancanza di transazioni commerciali compiute dalla società all’esito del trasferimento; assenza di posizioni contributive aperte all’RAGIONE_SOCIALE; mancato rinvenimento di ogni minimo bene strumentale).
Motivo 2: La Corte di merito si è limitata a riprodurre gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado senza apportarvi alcun contributo critico e quindi omettendo lo specifico esame delle deduzioni della impugnazione in appello, qui riproposti. Il nucleo essenziale della censura della parte civile alla sentenza impugnata è quello di aver operato una lettura isolata e atomistica dei singoli elementi acquisiti omettendo tuttavia di procedere alla loro valutazione globale e unitaria.
Il ricorso, trattato con rito cartolare all’udienza del 26 novembre 2025, è stato definito all’udienza del 2 febbraio 2026 a seguito di differimento della deliberazione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla parte civile, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 388, comma 1, cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile.
Agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle qualità innanzi descritte, è ascritto il reato di cui all’art. 388, comma 1, cod pen. per avere compiuto sui beni – l’azienda della RAGIONE_SOCIALE – atti simulati e condotte fraudolente per sottrarsi all’adempimento della sentenza di condanna conseguita dalla COGNOME, non ottemperando all’ingiunzione ad eseguire il provvedimento.
RAGIONE_SOCIALE era, infatti, risultata soccombente nella causa di lavoro intentata dalla dipendente NOME COGNOME e pertanto condannata a ripristinare il rapporto di lavoro e al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive in favore della odierna parte civile.
In sintesi, secondo la contestazione, gli imputati avrebbero ridotto la RAGIONE_SOCIALE ad una scatola vuota – cedendo i macchinari e licenziando i dipendenti – e si sarebbero disfatti della RAGIONE_SOCIALE dopo averne intestato le quote ad un soggetto inesistente, tale NOME COGNOME, proseguendo, invece, l’attività di impresa del RAGIONE_SOCIALE attraverso la RAGIONE_SOCIALE individuale di NOME COGNOME (cioè la “RAGIONE_SOCIALE of the RAGIONE_SOCIALE“), ubicata nello stesso immobile, già sede operativa del RAGIONE_SOCIALE, assumendo una parte dei dipendenti e utilizzando, in parte, gli stessi macchinari.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388, comma 1, cod. pen. non ritiene sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui beni propri o altrui siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma ritiene necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta e, pertanto, siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119 – 02).
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171 – 01), nel descrivere e specificare il contenuto degli atti simulati o fraudolenti, con una più risalente sentenza alla quale si è allineato il precedente innanzi richiamato, avevano evidenziato che, ai fini della individuazione dell’atto simulato o fraudolento, era necessario che l’atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, osservando che solo così potrebbe giungersi, in un’ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante.
A riprova della necessità di conferire, anche nella lettura dell’art. 388 cod. pen., autonomo risalto alla componente “fraudolenta”, le Sezioni Unite avevano
sottolineato che la “tenuta”, in particolare sotto il profilo del principio di offensivi di illeciti configurati in chiave di pericolo appare garantita dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata dell’alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni.
In altre parole, solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità, strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare le legittime aspettative del creditore posto che, diversamente, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni, allo stesso diritto di propriet strettamente connaturata. Si è aggiunto che la natura fraudolenta della alienazione non può coincidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, diversamente essendovi una evidente commistione tra il piano oggettivo della condotta e quello soggettivo della volontà con conseguente spostamento del giudizio dal disvalore dell’evento (offensività) a quello della volontà (mera disubbidienza).
4. La sentenza impugnata, dato atto che il reato per il quale si procede non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello del Pubblico Ministero e quello della parte civile COGNOME e ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito non consentisse di ritenere accertata la condotta simulata o fraudolenta, finalizzata e programmata per evitare la riassunzione della COGNOME e il pagamento delle sue spettanze riconosciutegli dal giudice del lavoro, condotta che sarebbe stata realizzata attraverso un’operazione di svuotamento della vecchia RAGIONE_SOCIALE e la creazione di un soggetto nuovo, solo apparentemente autonomo, ma che, invece, avendo impiegato macchine e dipendenti della RAGIONE_SOCIALE e operando attraverso il COGNOME, che nella RAGIONE_SOCIALE aveva avuto ruoli operativi essendone direttore, costituiva solo uno schermo utilizzato per sottrarsi all’adempimento della sentenza di condanna, non ottemperando all’ingiunzione ad eseguire il provvedimento.
In particolare i Giudici di appello hanno ritenuto che non fossero sussistenti le dedotte identità di sede, di macchinari, di dipendenti e continuità di gestione tra la società “RAGIONE_SOCIALE” e la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” perché fondate su dati di fatto parziali, quindi, inidonei a costituire una piattaforma probatoria univoca ai fini della configurabilità del reato potendo, invece, la costituzione della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ricondursi ad un’iniziativa imprenditoriale del tutto autonoma rispetto alla pregressa realtà produttiva del “RAGIONE_SOCIALE“, nel frattempo dismesso.
Né, a tal fine, hanno ritenuta idonea la cessione delle quote della società a tale COGNOME, rivelatosi persona inesistente.
Quanto alla ubicazione della Ditta individuale in INDIRIZZO, nel medesimo immobile del RAGIONE_SOCIALE – anche se indicato diversamente per l’accesso dalla traversa laterale – la sentenza impugnata ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” , sin dalla data della sua costituzione, era stata operativa presso altre sedi, dapprima in Maddaloni e poi in Cervino – i cui locali risultavano vuoti al momento dell’accertamento – trasferendosi nella nuova sede di INDIRIZZO solo nel gennaio 2007;
a.1. i Giudici di appello hanno ritenuto comprovanti in tal senso le dichiarazioni dei lavoratori della Ditta, che erano stati impiegati in Maddaloni e che avevano partecipato allo spostamento dei macchinari; quelle dei lavoratori che avevano dichiarato di aver lavorato fino al novembre 2006 per il RAGIONE_SOCIALE e quelle dei commercialisti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, i quali avevano confermato che entrambe le aziende erano state attive nel medesimo periodo.
Quanto alla presenza nella nuova azienda della RAGIONE_SOCIALE di macchinari già appartenuti alla società, la sentenza di appello ha ritenuto che, in mancanza di una specifica preventiva descrizione degli stessi da parte della COGNOME, l’atto di ricognizione della predetta non fosse significativo dal momento che era riscontrata la presenza presso la sede della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” anche di macchinari nuovi e, soprattutto il riconoscimento della COGNOME era stato smentito dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi i quali avevano sostenuto la diversità dei macchinari; che la Ditta aveva provato l’acquisto di nuovi macchinari successivamente ai fatti di causa e, quanto alle fatture della vendita di 13 macchinari da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tale NOME e all’acquisto di macchinari di medesima tipologia presso il medesimo rivenditore, ha rilevato che era stato impossibile per gli investigatori identificare i beni in assenza dei numeri di matricola e, comunque, pure a voler ritenere che alcuni di questi macchinari fossero quelli della RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto accertato che gli stessi erano risultati regolarmente acquistati e pagati anche ad un prezzo superiore presso uno dei rivenditori della zona al quale il COGNOME si rivolgeva.
In ordine alla identità di gestione del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – riconducibile alle attività di direzione di NOME COGNOME ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione del RAGIONE_SOCIALE, nel periodo in cui la società apparteneva alla moglie, la conoscenza della COGNOME si era arrestata all’anno 2004 – al momento del licenziamento – e, quindi, non vi era prova che il COGNOME, una volta che l’azienda era passata alla sorella, avesse continuato anche nell’anno 2006 a partecipare alla gestione del RAGIONE_SOCIALE.
Vero è che vi era stato il licenziamento dei dipendenti da parte del RAGIONE_SOCIALE e assunzione dei lavoratori licenziati dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l’attività del RAGIONE_SOCIALE e nell’assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera.
Né era rilevante la presenza in giudizio, nella causa avviata dalla COGNOME, di NOME e la sua partecipazione alle udienze anche dopo la cessione delle quote alla cognata, presenza che non risultava con certezza dai verbali dell’udienza.
Deponevano, inoltre, nel senso di escludere uno svuotamento del RAGIONE_SOCIALE le dichiarazioni rese dai commercialisti COGNOME e COGNOME i quali avevano riferito delle difficoltà economiche del RAGIONE_SOCIALE e della volontà di NOME COGNOME di cedere la società.
E’ pacifica la mancata identificazione del COGNOME, acquirente della RAGIONE_SOCIALE che aveva prodotto davanti al AVV_NOTAIO falsi documenti, elemento che, tuttavia, non era ritenuto significativo di una dismissione callida della società che fino al 2010 aveva operato attraverso un sito Internet. Nè rilevava, perché all’epoca non era prevista la tracciabilità, la impossibilità di tracciare i relativi pagamenti effettu dall’acquirente COGNOME, soggetto rivelatosi inesistente alla stregua della documentazione prodotta.
Rileva il Collegio che a fondamento del ragionamento svolto dai Giudici del merito, sono state poste le regole che, in materia di diritto del lavoro, definiscono la nozione di trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.).
Tale disposizione, che prevede la irrilevanza delle operazioni di trasferimento di azienda ai fini del mantenimento dei diritti di lavoratori, ne individua le caratteristiche in un’operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento, attività che, tuttavia, conserva, nel trasferimento, la propria identità: da qui la tutela accordata ai lavoratori.
Nella giurisprudenza civile si afferma che per cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo (Cass. Sez. L., 07/04/2010, n. 8262, Rv. 613427 – 01).
Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior
parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.
6. La sentenza impugnata, proprio sulla base dell’analisi di tali indicatori, ha escluso la natura fraudolenta dell’operazione individuando nella RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” un soggetto autonomo che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai commercialisti della RAGIONE_SOCIALE individuale (iscritta a registro i 4 settembre 2006), era risultata operativa in periodo coevo a quello della “RAGIONE_SOCIALE” sRAGIONE_SOCIALE presso le sedi di Maddaloni e Cervino (in INDIRIZZO) essendo stata trasferita l’attività produttiva solo nel gennaio 2007 presso l’immobile di INDIRIZZO – già sede del RAGIONE_SOCIALE -, nei locali a pian terra dell’abitazione dei coniugi COGNOME–COGNOME nonché la operatività della RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” in epoca coincidente con i passaggi societari e della carica di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE” da COGNOME NOME a NOME COGNOME, passaggi registrati il 5 luglio 2005.
In linea con le descritte coordinate i Giudici di appello hanno esamiNOME anche l’organizzazione produttiva della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – la presenza dei macchinari già appartenuti al RAGIONE_SOCIALE e dei dipendenti dell’unità produttiva già licenziati dal RAGIONE_SOCIALE e assunti dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, il ruolo operativo del COGNOME – evidenziando, da un lato, la inattendibilità del riconoscimento dei macchinari, effettuato dalla parte civile, NOME COGNOME, le cui dichiarazioni erano state smentite da quelle dei dipendenti che, viceversa avevano sostenuto trattarsi di macchinari diversi; la lacunosità delle fatture di vendita da parte del RAGIONE_SOCIALE a tale NOME COGNOME; la presenza di fatture di acquisto di nuovi macchinari e la impossibilità, in mancanza dei numeri di matricola, di provare che i macchinari ceduti dal RAGIONE_SOCIALE al NOME fossero proprio quelli riacquistati dalla RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE“.
Vero è che vi era stata una operazione di licenziamento da parte del RAGIONE_SOCIALE e assunzione dei lavoratori licenziati dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l’attività del RAGIONE_SOCIALE e nell’assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera.
Anche per l’aspetto relativo alla identità di gestione del RAGIONE_SOCIALE – di cui era direttore NOME COGNOME – e la titolarità della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” la sentenza impugnata ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione della società della moglie, la conoscenza della COGNOME si era arrestata all’anno 2004 e, quindi, non vi era prova che il
COGNOME, una volta acquisita la società dalla sorella, avesse continuato anche nell’anno 2006 a partecipare alla gestione del RAGIONE_SOCIALE.
I Giudici di appello non hanno ritenuto decisiva la intervenuta cessione a favore del RAGIONE_SOCIALE evidenziando che la società ceduta era stata operativa dopo la cessione, come documentato dalla sua presenza su Internet e la circostanza che con tali documenti, l’acquirente si era presentato alla stipula dell’atto notarile sicchè la contraente non aveva avuto modo di avvedersi della sua falsa identità.
7. La parte civile contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti evidenziandone la contraddittorietà e la circostanza che tali dichiarazioni siano state trasmesse, perché sospette di falsità, al Pubblico Ministero che aveva chiesto il rinvio a giudizio e, in generale, deduce che la motivazione della sentenza impugnata, appiattita su quella di assoluzione del Tribunale, non abbia esamiNOME le censure difensive svolte con i motivi di appello operando una valutazione atomistica e frazionata degli elementi di prova in cui, in buona sostanza, è stato attribuito maggiore rilevanza a quelli deponenti a favore della tesi difensiva, secondo cui non vi era stata continuità tra le due aziende, rispetto a quelli a carico.
8. I motivi di ricorso si rivelano, tuttavia, inammissibili.
Le censure svolte dalla ricorrente parte civile che screditano l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, evidenziandone la contraddittorietà con quelle rese in fase di indagini, che hanno comportato la trasmissione degli atti all’Ufficio di Procura e il rinvio a giudizio, si risolvono nella richiesta di rilettu tali dichiaraizoni, inammissibile in sede di legittimità.
Rileva il Collegio che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti prova è, infatti, devoluto insindacabilmente i giudici del merito e la scelta che essi compiono per giungere al libero convincimento, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.
La conclusione di ritenere attendibili le dichiarazioni rese all’esito del confronto dibattimentale non risulta né apodittica né illogica tenuto conto che, viceversa, le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, e utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l’ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite “aliunde” (Sez. 3, n. 26387 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288386 – 01).
Correttamente, pertanto, i Giudici del merito, analizzandone il contenuto anche alla stregua dei dati ulteriori – quali gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria sulle sedi operative della RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” – hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni dei dipendenti in merito ai luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa, dichiarazioni ritenute rilevanti, per escludere un fitt trasferimento, perché denotavano lo svolgimento di attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE of the RAGIONE_SOCIALE” in epoca coeva a quella del RAGIONE_SOCIALE, dichiarazioni che, come detto, erano riscontrate dall’accertamento di Polizia, sullo svolgimento dell’attività della RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” in Maddaloni, prima che a Cervino, nell’immobile di INDIRIZZO.
Anche l’analisi dei dati documentali, costituiti dalle fatture di vendita dei macchinari da parte del RAGIONE_SOCIALE e il riacquisto, degli stessi, da parte della RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” non ha fornito elementi univoci per ritenere accertato che si tratti del medesimo complesso di beni.
A tal riguardo è stato, infatti, accertato che solo parte delle macchine trovate nel corso del sopralluogo – in realtà molto più numerose – avrebbero potuto essere le stesse appartenenti al RAGIONE_SOCIALE: un dato, comunque, non significativo della identità dei beni produttivi già appartenuti al RAGIONE_SOCIALE (che aveva venduto le macchine alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che le avrebbe poi rivendute alla RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE“) in carenza della indicazione dei numeri di matricola.
Infine, l’azienda della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – per numero di dipendenti e numero di macchinari utilizzati – aveva disponibilità di beni di produzione molto maggiori di quelli del RAGIONE_SOCIALE.
Non può essere trascurato il dato che nella valutazione dei risultati di prova rivenienti dalle dichiarazioni dei dipendenti, sia in merito al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa che in merito ai macchinari, i Giudici del merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile e dal marito – su entrambe le circostanze – evidenziando che la esistenza di una forte contrappostone economica registrata ne comprometteva l’attendibilità.
Il dato della inesistenza del COGNOME – acquirente della società “RAGIONE_SOCIALE” – presenta indubbia rilevanza ai fini della natura simulata dell’operazione di cessione delle quote sociali del RAGIONE_SOCIALE ma anche tale elemento finisce con il perdere la sua significatività essendosi accertata l’operatività della società in un momento successivo al trasferimento, prima che la stessa si rendesse irreperibile presso la sede indicata.
In conclusione, ritiene il Collegio che la ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una ricostruzione dei fatti sollecitando la Corte di cassazione ad un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito e a un diverso apprezzamento degli stessi,
operazione non consentita nel giudizio di legittimità e in presenza di un puntuale esame degli esami ritenuti rilevanti ai fini della sussistenza di una unità operativa autonoma della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, piuttosto che un simulato trasferimento della società e un fraudolento svuotamento dell’attività produttiva della società RAGIONE_SOCIALE idoneo a vulnerare le pretese della creditrice, in presenza di operazioni che appaiono, prima facie, sospette – in particolare la vendita della società al RAGIONE_SOCIALE – ma che risultano compatibili con operazioni di dismissione di una società non più produttiva e, anzi, in forte disavanzo (nella sentenza di primo grado, a pag. 30 e ss. si dà atto di debiti ascendenti a oltre 800.000 euro).
Va, conclusivamente, osservato che anche ai fini del giudizio sulla responsabilità civile, la pronuncia di condanna comporta il rispetto della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio” che implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01).
In presenza di prove indiziarie, quali quelle poste a fondamento della ricostruzione accusatoria sulla natura simulata e fraudolenta delle operazioni di apparente disnnissione della società “RAGIONE_SOCIALE” e coeva costituzione di un’autonoma realtà produttiva, la valutazione rimessa alla Corte di merito implicava una seria valutazione della tesi alternativa prospettata dalla difesa degli imputati, che, secondo le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito, ha avallato il ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato non potendo pervenirsi alla conclusione della certezza della responsabilità.
Il risultato è quello, lamentato dalla parte civile, di un apprezzamento in cui la contraddittorietà degli elementi acquisiti ha giovato agli imputati: si tratta d una conclusione in linea con la regola del “ragionevole dubbio” che consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali ma non anche, non ravvisandosi colpa nella proposizione di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 febbraio 2026
La Consigliera Relatrice
Il Presidente