Mancata Esecuzione Dolosa: Cambiare la Serratura per Sottarre un Bene Pignorato è Reato
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ribadisce un principio fondamentale in materia di tutele esecutive: ogni azione fraudolenta volta a eludere un provvedimento del giudice integra il reato di mancata esecuzione dolosa. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un individuo che, per impedire la vendita all’asta di un bene pignorato, ne aveva sostituito la serratura del locale in cui era custodito. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo, proprietario di un capannone, per il reato previsto dall’art. 388 del codice penale. All’interno del capannone si trovava un bene sottoposto a procedura di esecuzione mobiliare, con una vendita all’incanto già fissata. L’imputato, essendo l’unico possessore delle chiavi, aveva deliberatamente deciso di sostituire la serratura della porta d’ingresso.
Questo gesto, secondo l’accusa, era finalizzato a sottrarre il bene – non facilmente asportabile – al vincolo giudiziario, impedendone di fatto la vendita forzata. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte di Appello avevano confermato la sua colpevolezza, ritenendo provata la sua consapevolezza della procedura esecutiva in corso e l’intento fraudolento della sua azione.
Il Ricorso in Cassazione: Le Ragioni dell’Imputato
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato le sue argomentazioni riguardo alla scarsa credibilità di due testimoni chiave, i quali erano anche i debitori esecutati nella procedura. Secondo il ricorrente, questi testimoni avrebbero avuto un interesse personale o motivi di astio nei suoi confronti. Inoltre, la difesa riteneva che il semplice richiamo alle dichiarazioni di un terzo testimone non fosse sufficiente a sanare il presunto difetto di motivazione.
La Mancata Esecuzione Dolosa secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come generico e volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una risposta logica e giuridicamente corretta a tutte le doglianze difensive, già sollevate nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su alcuni punti cardine. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava specificamente con la logica della sentenza impugnata, ma riproponeva questioni di fatto. La Corte ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
La Corte d’Appello, infatti, aveva escluso l’esistenza di specifici motivi di astio da parte dei testimoni e aveva ritenuto le loro deposizioni attendibili perché riscontrate sia dalle dichiarazioni di un terzo estraneo ai fatti, sia dal complesso degli elementi probatori emersi. Di contro, la versione fornita dall’imputato e da sua moglie era stata giudicata “inverosimile”.
Il nucleo della decisione risiede nell’accertamento, confermato in due gradi di giudizio, che l’imputato, consapevole delle procedure esecutive, ha agito con il dolo specifico di impedire la vendita del bene. La sostituzione della serratura è stata vista come l’atto materiale attraverso cui si è concretizzata la condotta fraudolenta di sottrazione del bene al vincolo giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame consolida un orientamento chiaro: qualsiasi atto, anche apparentemente banale come cambiare una serratura, se compiuto con la consapevolezza e la volontà di frustrare un’esecuzione giudiziaria, integra il grave reato di mancata esecuzione dolosa. La decisione serve da monito: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la correttezza giuridica e la logicità delle decisioni dei giudici di merito. Se una sentenza è ben motivata e immune da vizi logici, come in questo caso, le possibilità di successo di un ricorso basato su una diversa lettura delle prove sono pressoché nulle. Di conseguenza, chiunque tenti di eludere i propri obblighi civili attraverso simili sotterfugi rischia una condanna penale, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cambiare la serratura di un locale dove si trova un bene pignorato costituisce reato?
Sì, la sentenza conferma che sostituire deliberatamente la serratura per impedire l’accesso a un bene sottoposto a vincolo giudiziario, al fine di ostacolarne la vendita all’asta, integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
È possibile contestare in Cassazione la credibilità dei testimoni?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è un compito che spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado). Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione della sentenza d’appello su questo punto è manifestamente illogica o giuridicamente errata, non per proporre una semplice diversa interpretazione delle prove.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Gela il 23/08/1946
avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 12 giugno 2023 dal Tribunale di Gela, ha confermato la decisione con la quale i predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 388 c pen. e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge e vizio dell motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità avendo la Corte f omesso di dare risposta alle deduzioni difensive in ordine alla credibilità dei Carmelo NOME COGNOME e NOME COGNOME f limitandosi ad escludere l’esistenza di interessi specifici o motivi di astio nei confronti del ricorrente, tenuto conto che proprio i predetti erano i debitori esecutati sottoposti alla procedur esecuzione mobiliare, non potendo il richiamo alle dichiarazioni del teste NOME COGNOME sanare il vizio che si denuncia.
In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale formulato con requisitoria scritta le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per inaccessibili ragioni in fatto già proposte in appello, alle quali la senten risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo qualsiasi inter specifico o motivo di astio da parte dei testi nei confronti del padre, att ricorrente, confermando la attendibilità delle loro deposizioni in quanto riscontr da quelle di terzi (COGNOME) e dal complessivo molteplice dato testimoniale (v. pg 3 della sentenza), in presenza di una inverosimile versione fornita dall’imputato da sua moglie, così dovendosi ritenere accertato – secondo il doppio conforme giudizio di merito – che l’imputato, consapevole delle procedure esecutive in corso nella veste di proprietario e unico possessore delle chiavi di ingresso capannone, aveva deliberatamente deciso di sostituire la serratura e, co evidenza, di sottrarre il bene – non facilmente asportabile – sottoposto a vinc giudiziario, al fine di impedire la vendita all’incanto fissata per il 13.02.2018.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 15/01/2025.