Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Cassino il 10/05/1978
avverso la sentenza del 2/03/2023 della Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 388 co. 7 cod. pen. e rinvio alla Corte di appello di Roma per rideterminazione della pena; lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME,
che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia del 13 maggio 2022 con la quale NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 388, commi 5 e 6, cod. pen.
All’imputato è stato contestato il reato previsto dall’art. 388, comma 5 e 6, cod. pen., per avere omesso di consegnare l’autovettura di sua proprietà entro
dieci giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento, e per non aver indicato nel termine di giorni quindici gli ulteriori beni utilmente pignorabili, atteso che valore dell’autovettura non appariva sufficiente a garanzia del credito (In Pozzilli il 15 luglio 2018).
GLYPH Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo il seguente motivo.
Violazione di legge per avere la Corte territoriale applicai:o la pena prevista dai commi 5e 6 dell’art. 388 cod.pen. nuovo testo, senza considerare che a seguito della modifica dell’art. 388 cod.pen. entrata in vigore dal 22/06/2018 i fatti contestati non rientravano nell’ipotesi del comma 5, ma in quelle dei commi 7 e 8, per le quali è prevista la pena alternativa della multa ci della reclusione e non già le predette pene congiunte.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La contestazione fa riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 388 cod. pen. ma descrive “in fatto” non la sottrazione dell’autovettura ma solo l’inosservanza del termine di consegna entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento oltre l’inosservanza dell’obbligo di indicare ulteriori beni pignorabili entro il termine d quindici giorni.
Con il d.lgs. dell’Il maggio 2018 n. 63, entrato in vigore il 22 giugno 2018, quindi a ridosso del tempus di commissione del reato (15 luglio 2018), è stato modificato l’art. 388 cod.proc.pen con l’introduzione di due nuovi commi (commi 3 e 4), per cui i commi 5) e 6) dell’originario testo normativo sono stati traslati nei commi 7) e 8), rimanendo invariate sia la descrizione delle predette fattispecie che la comminatoria della pena alternativa, stabilita in quella della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 516 euro.
La pena irrogata dal Tribunale di mesi due di reclusione e di euro 100 di multa, confermata in appello, è invece quella congiunta prevista dal comma 4 dell’art. 388 cit. vecchia formulazione, corrispondente al comma 6 del nuovo testo come riformato dal citato d.lgs. n. 63/2018.
La Corte di appello ha, in particolare, affermato che il reato contestato, per il quale è intervenuta la condanna in primo grado, deve ritenersi quello della sottrazione di cosa di proprietà commesso dal proprietario nominato custode della stessa, ovvero l’ipotesi del comma 6 del nuovo testo dell’art. 388 cod. pen., corrispondente a quella del comma 4 del testo previgente, poiché il non aver consegnato all’ufficiale giudiziario l’autovettura nel termine di dieci giorn dalla notificazione del pignoramento equivale alla sottrazione del bene stesso.
Tale affermazione è errata, innanzitutto, perché la descrizione del fatto contestato si riferisce non alla condotta di sottrazione dell’autovettura pignorata ma all’inadempimento dell’obbligo di consegnare l’auto nel termine di giorni dieci che non equivale di per sé a sottrazione del bene.
Anche il mero ritardo della consegna integra detta ipotesi meno grave di reato, non essendo necessario verificare a tal fine se l’autovettura sia stata comunque reperita e/o venduta nella procedura esecutiva.
La contestazione ed il conseguente accertamento svolto attraverso l’istruttoria dibattimentale si arrestano in effetti alla verifica del inadempimento del termine di consegna, e, quindi, alla fattispecie meno grave prevista dal comma 5 del vecchio testo normativo dell’art. 388 cit. (“…il custode… che rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio…”).
La procedura di pignoramento di un’autovettura prevede che se l’ufficiale giudiziario non reperisca il bene presso il debitore gli notifica comunque l’ingiunzione in cui si concreta il pignoramento: ingiunge al debitore ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre all garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione.
Nell’atto di pignoramento del veicolo è contenuta, altresì, l’intimazione al debitore a consegnare entro dieci giorni all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG competente il veicolo e la carta di circolazione e documenti di proprietà.
In mancanza di consegna spontanea del veicolo nel termine di dieci giorni da parte del debitore, la polizia potrà intervenire nella ricerca dello stess e, ove venga rinvenuto in circolazione, procederà al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà o uso del veicolo e alla coattiva asportazione dello stesso e consegna all’IVG del luogo in cui è stato rinvenuto.
Segue poi l’annotazione nel PRA che non ha carattere costitutivo ma solo di opponibilità ai terzi.
La procedura prevista dall’art. 521-bis cod.proc.civ. è definita come una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona nei confronti del debitore con la notifica del pignoramento, nei confronti dei terzi con la pubblicazione nei
pubblici registri, per concludersi poi definitivamente con la materiale apprensione del veicolo e la vendita dello stesso.
2. In conclusione, prescindendo da ogni valutazione in merito alla fondatezza dell’equivalenza tra indebito ritardo e mera inosservanza di un termine perentorio ai fini dell’integrazione delle condotte omissive previste dai commi 7 e 8 dell’art. 388 cod. pen. – non oggetto di impugnazione – deve ritenersi che sia stato erroneamente riportato nella contestazione dell’imputazione, in punto di indicazione delle norme violate, il riferimento ai commi 5 e 6 del testo originario dell’art. 388 cod. pen., che puniscono le violazioni meno gravi sopra specificate, senza considerare che dette disposizioni alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio (24 luglio 2019) erano state già modificate dal d.lgs. dell’Il maggio 2018 n. 63, entrato in vigore il 22 giugno 2018, quindi, poco prima rispetto al tempus commissi delicti (15 luglio 2018).
Pertanto, il ricorso risulta fondato, avendo la Corte di merito errato anche nel ritenere che non sarebbe stato neppure considerato ai fini della pena l’ulteriore fatto contestato, ovvero l’ipotesi del comma 6 dell testo previgente, corrispondente al comma 7 del nuovo testo normativo afferente all’omessa indicazione degli ulteriori beni pignorabili nel termine dì giorni quindici dall richiesta dell’ufficiale giudiziario.
L’ imputazione contestata deve, al contrario, ritenersi riferita ai commi 5 e 6 del vecchio testo, che afferiscono rispettivamente, il comma 5, alla contestazione dell’inosservanza del termine di consegna prescindendo dal successivo rinvenimento o meno dell’autovettura pignorata, ed il comma 6, all’omessa dichiarazione della esistenza di ulteriori beni pignorabili.
Ciò risulta suffragato dal fatto che anche nella sentenza di primo grado è mancato l’accertamento della sottrazione del bene pignorato essendosi fatto riferimento unicamente alle condotte omissive rispetto al termine della consegna del bene pignorato ed alla obbligatoria indicazione dell’esistenza o meno di altri beni pignorabili.
Deve, perciò, ritenersi che la condanna sia effettivamente intervenuta per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 388 cod. pen. nella formulazione antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 63/2018, corrispondenti ai commi 7 e 8 dell’attuale testo normativo, che continuano a prevedere la pena alternativa della reclusione fino ad un anno o quella della multa fino a euro 516, e non la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
Conseguentemente, va disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con giudicato parziale sulla responsabilità per i fatti di cui ai commi 5
e 6 riferiti al testo dell’art. 388 cod. pen. antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, corrispondenti ai commi 7 e 8 del testo normativo ora vigente.
Il rinvio si rende necessario per la nuova determinazione della pena che impone degli apprezzamenti riservati al giudizio di merito in ordine alla scelta della pena da irrogare, se detentiva o pecuniaria, ed alla sua quantificazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il C nsliere estensore