Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33728 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle part mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secon quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 23 novembre 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 900,00 di multa perché ritenuto responsabile di truffe commesse nella vendita di un autoveicolo.
Con il ricorso per cassazione, l’imputato ha formulato due distinti motiv
il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 606, lett. b) e c proc. pen., in relazione all’art. 23 bis, comma 4, del d. leg. n. 137 del lamenta nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma cod. proc. pen., per mancata comunicazione dello svolgimento della trattazion orale, richiesta dalla difesa della farte civile e comunicata solamen Procuratore Generale;
il secondo motivo, dedotto nel prisma della violazione di legge e del vizio motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in rela all’art. 165 cod. pen., lamenta che la sospensione condizionale della pena stata subordinata all’adempimento, entro il termine di 90 giorni dal passaggio giudicato della sentenza medesima, della provvisionale sancita a favore del parti civili costituite, a dispetto delle limitate condizioni econo dell’imputato, emergenti dalla richiesta ed ammissione al gratuito patrocin ponendo a carico dell’imputato l’onere dimostrativo delle condizioni di indigen così contravvenendo ai principi ermeneutici sanciti dalla Cassazione, c prevedono uno specifico obbligo investigativo in capo al giudice procedente.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
Anche la difesa dell’imputato ha inviato memoria con lo stesso mezzo, ribadendo le conclusioni formulate con l’atto di impugnazione. Il difensore altresì eccepito l’intervenuta prescrizione dei reati in contestazione alla da 12 marzo 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato è fondato e va accolto in relazione al pri motivo, con conseguente annullamento della sentenza di condanna e dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Sul p civilistico, consegue il rinvio al competente giudice civile d’appello p decisione, che riguarderà anche le spese tra le parti relative al presente gra legittimità.
Come detto, il primo motivo è fondato.
La verifica delle circostanze allegate dalla difesa, che ha richiesto l’e degli atti, consentito a questa Corte dalla natura in procedendo della questione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da
ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto permette di constatare la correttezza della ricostruzione riportata nel ri introduttivo, non essendovi prova che il provvedimento che, in accoglimento dell’istanza difensiva della parte civile, disponeva la trattazione orale, si effettivamente comunicato dalla cancelleria della Corte d’appello alla dif dell’imputato.
Di rilevante a tal fine sono presenti in atti:
(i) la notifica al difensore dell’imputato del decreto di citazione in app datata 21 agosto 2024;
(ii) la richiesta di parte civile di trattazione orale (di data 16 sett 2024);
(iii) la notifica del decreto di citazione all’imputato ex art. 161, comma cod. proc. pen., effettuata anch’essa il 16 settembre 2024.
Non è invece reperibile una qualche comunicazione alla difesa dell’imputato dell’istanza di parte civile di trattazione orale né dell’eventuale provvedim presidenziale che l’avesse disposta.
La mancata comunicazione dello svolgimento dell’udienza orale e la conseguente mancata partecipazione in presenza, ha comportato la sostanziale violazione del contraddittorio ai danni della parte, che non ha potuto interve né personalmente, né a mezzo del difensore di fiducia, essendo stato nominato all’imputato, nel caso di specie, un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, proc. pen., come risulta dal verbale dell’udienza di discussione (14 ott 2024).
Al di là di divergenze interpretative sulla natura della nullità consegue alla mancata comunicazione alla parte, della richiesta di oralità e dell’event provvedimento ammissivo, è orientamento assolutamente prevalente che, a dispetto della mancata esplicita previsione legislativa nell’art. 23 cit. obbligo di comunicazione dei due atti predetti, la necessità di rispett principio del contraddittorio e dell’ audita altera parte, imponga la formalità e sanzioni di nullità (sub specie, ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen.) l’eventuale omissione (ex multis, Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, COGNOME, Rv. 287828 01).
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’annullamento della sentenza e l’accoglimento dell’eccezione, formulata con memoria inviata dall difesa in limine, di estinzione dei reati per prescrizione, intervenuta, nonostant le sospensioni verificatesi medio tempore.
Infatti, anche a voler prendere quale data iniziale del calcolo, quella presentazione della querela, indicata in imputazione (3 aprile 2017), i sette e sei mesi massimi previsti per la truffa, in assenza di aggravanti qualifi porta il termine al 3 ottobre 2024, cui debbono aggiungersi 161 giorni tra dicembre 2019 e 12 maggio 2020 per sospensione dovuta alla adesione del difensore alla astensione dalle udienza proclamata dalla RAGIONE_SOCIALE, giungendo alla data del 12 marzo 2025. Non può poi conteggiarsi l’ulteriore sospensione indicata nella sentenza di primo grado (“emergenz sanitaria Covid 19”, pg. 3) in quanto caduta al di fuori dell’epoca a sospens ‘necessaria’ (9 marzo – 11 maggio 2020).
Agli effetti penali, pertanto, l’annullamento della sentenza è dispo senza rinvio, essendo i reati estinti.
Quanto agli aspetti civili, l’annullamento della sentenza avviene invece c rinvio, essendo necessario svolgere, in contraddittorio, un nuovo giudiz d’appello.
Il rinvio è a favore del giudice civile competente per valore in grado appello che deciderà altresì sulla liquidazione delle spese tra le parti per fase di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, c rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grad legittimità.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
Il Co siglie e estensore
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La Presidente