Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTAPPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator3CTORE COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di PAVIA in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza n. 1225 del 2022 del Tribunale di Pavia, con la quale COGNOME NOME è stato condanNOME per i reati allo stesso ascritti (artt. 110, 628 cod. pen., art. 4 I. n. 110 del 1975).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; omessa assunzione di prova per testi già ammessa, relativa all’esame dei testimoni COGNOME e COGNOME; violazione ed erronea applicazione degli art. 468 e 495 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto che il loro esame non fosse rilevante al fine del decidere; la difesa ha evidenziato la difficoltà nel realizzare la citazione dei due testi indicati nella propria lista; i diversi adempimenti espletati allo scopo e l’immotivata revoca da parte del Giudice in primo grado, nonostante fosse stata articolata richiesta di accompagnamento coattivo degli stessi. La difesa ha richiamato l’erronea decisione del giudice che aveva dichiarato l’imputato decaduto dalla prova per la mancata citazione in una sola occasione, dopo diversi tentativi andati a vuoto, in data 31/03/2022 dei due testi indicati in lista. La decadenza e la mancata assunzione dei testi ex art. 507 cod proc. pen. era adottata più per una finalità sanzioNOMEria, che per altri motivi, in assenza di qualsiasi effettiva valutazione in ordine alla rilevanza della prova, nonostante la lista testi della difesa fosse stata regolarmente ammessa. La difesa ha infine evidenziato la necessità dell’esame dei testi della difesa, in considerazione delle plurime contraddizioni che avevano caratterizzato l’esame della persona offesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione esame della persona offesa dopo il mutamento del giudice istruttore ex art. 525 cod. proc. pen.; l’esame della parte offesa a seguito del mutamento del giudice è stato escluso in violazione di legge solo perché non inserita nella lista testi della difesa in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sez. U n. 41736 del 2019; la decisione della Corte di appello è erronea, attesa la centralità delle dichiarazioni della persona offesa nel caso in esame e le plurime contraddizioni, che ne rendevano manifesta l’inattendibilità.
2.3. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina; gli elementi con i quali è stata sostenuta la responsabilità sono del tutto generici e in parte contradditori, del tutto basati su una inattendibile deposizione della persona offesa; le circostanze evidenziate dalla difesa non erano state in alcun modo prese in considerazione dai giudici di merito e in particolare dalla Corte di appello che si era assestata sulla versione superficiale e non riscontrata del giudice di primo grado.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi in parte generici, non consentiti e infondati.
In via preliminare si deve ricordare che in presenza di c.d. doppia conforme, come nel caso in esame, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio
sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 27585301): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esamiNOME ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.
In alcuni motivi di ricorso si è poi denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 28002701). Ciò premesso, occorre considerare che diversi motivi di ricorso, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 27162301; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso
una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o u diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 de 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
2. Ciò premesso, occorre rilevare come il primo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, in assenza di reale confronto con la decisione sul punto, infondato. In primo luogo, occorre considerare che è la stessa parte ricorrente a dare atto del proprio inadempimento in ordine alla regolare citazione dei testi (estremamente difficoltosa nelle precedenti occasioni, come dalla stessa allegato), con conseguente valutazione del giudice di primo grado nel riscontrare una sostanziale e manifestata carenza di interesse all’esame degli stessi. Il giudice di secondo grado ha preso atto di tale situazion condividendo in modo argomentato la decisione di primo grado in punto di rilevanza della prova. Tuttavia, una lettura coordinata della decisione di primo e di secondo grado, con particolare attenzione alla decisione del primo giudice, oggetto della odierna critica da parte del ricorrente, evidenzia come la ratio della valutazione in tema di citazione dei tes t igen sia tanto legata al richiamato inadempimento da parte ricorrente C=proprio onere di citazione (inteso in senso sanzioNOMErio),quanto effettivamente alla oggettiva impossibilità di citare i testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME quanto irreperibili. sebbene sia stata richiamata una situazione di decadenza, la ratio della decisione sul punto deve essere individuata in relazione alla effettiv valorizzazione della impossibilità di citare tali testi. Non risulta dunq effettivamente una decadenza della parte, sebbene la stessa non abbia effettivamente provveduto alle attività formali di citazione in una dell udienze, quanto piuttosto una impossibilità di citarli come evidenziato dal resoconto delle molteplici attività a tal fine poste in essere, anche median specifici accertamenti anagrafici e in ordine al loro luogo di residenza (Sez.6 n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182-01; Sez. 5, n. 6888 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
06/12/2000, Ang em i , Rv. 218269-01). N:. GLYPH £.1441m. GLYPH CODICE_FISCALE4Ld1r GLYPH 14.. t *A GLYPH uut fak RA.u.t GLYPH Vh-4-40Q,b-CSLIAAA 1″t 4 GLYPH ettrMG
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3. secondo motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente pur invocando un vizio della motivazione (tra l’altro in modo aspecifico, avendo congiuntamente richiamato la ricorrenza di una motivazione contraddittoria, mancante e manifestamente illogica, che sono, per espressa previsione di legge, vizi eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi
cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01) in realtà lamenta una violazione di norme processuali, contestando in modo del tutto generico la decisione del giudice sul punto, che ha invece correttamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte, nel suo massimo consesso, che qui si intende ribadire, secondo il quale la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754-04).
Il terzo motivo di ricorso non è consentito, oltre che all’evidenza infondato, attesa la mera proposizione da parte del ricorrente di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivo del tutto reiterativo, che non si confronta con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag.6 dove si è valorizzata la coerenza e costanza della dichiarazione della persona offesa quanto alla ricostruzione della azione violenta subita ed alla identificazione della persona che la aveva aggredita, giustificando le minime discrasie relativamente ai fatti riportati, tra l’altro specificamente valutati con congrua motivazione dalla Corte di appello).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2024.