Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 26 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 18 ottobre 2023, con la quale COGNOME era stata condannata alla pena di mesi 2, giorni 12 di reclusione ed euro 240 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 2, com 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983; fatti commessi in Sassari nei periodi compresi da aprile a dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma del giudizio colpevolezza del ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondat non confrontandosi la censura difensiva con le argomentazioni della Corte di appello che, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19457 08/04/2014, Rv. 259724 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251268), ha evidenziato che la notifica della diffida dell’RAGIONE_SOCIALE, con i dati corretti, è avvenuta presso l’ind di residenza dell’imputata e la cartolina di ricevimento è stata regolarmente sottoscritta, per la COGNOME è stata messa legalmente a conoscenza della possibilità di avvalersi della special causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quan ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 17-18), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all’applicazione dell 131 bis cod. pen., la circostanza che, nonostante i versamenti volontari effettuati dall’imputat comunque successivi alla notifica della diffida, è residuata un’omissione per un importo complessivo di 40.110,31 euro, pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale, a c aggiungendosi che la condotta illecita omissiva si è prolungata per oltre un anno e mezzo.
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valuta di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 13 giugno 2025.