Mancata Applicazione Tenuità del Fatto: la Decisione della Cassazione su un’Omissione Contributiva
L’omissione nel versamento dei contributi previdenziali è un tema di grande attualità, con importanti risvolti penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sottolineando come l’entità del debito e la durata dell’inadempimento siano fattori decisivi. La pronuncia in esame affronta proprio la mancata applicazione tenuità del fatto in un caso di omessa contribuzione di rilevante importo, fornendo criteri interpretativi rigorosi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un’imprenditrice per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Sassari e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, riguardava omissioni contributive commesse in un arco temporale esteso, da aprile a dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017. L’importo complessivo omesso, nonostante alcuni versamenti tardivi, ammontava a 40.110,31 euro, una cifra ben superiore alla soglia di rilevanza penale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Violazione di legge sulla colpevolezza: Si sosteneva che la notifica della diffida da parte dell’INPS non fosse avvenuta correttamente, impedendo all’imputata di avvalersi della causa di non punibilità speciale che consente di estinguere il reato pagando il dovuto.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: La difesa ha richiesto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., sostenendo che l’illecito fosse di lieve entità.
Analisi sulla Mancata Applicazione Tenuità del Fatto
Il secondo motivo di ricorso è stato il punto centrale della valutazione della Suprema Corte. I giudici di merito avevano già negato questo beneficio, evidenziando elementi oggettivi che rendevano il fatto tutt’altro che “tenue”. La difesa ha tentato di riproporre la questione in sede di legittimità, ma senza successo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che la notifica della diffida dell’INPS era avvenuta regolarmente presso l’indirizzo di residenza dell’imputata, come provato dalla cartolina di ricevimento sottoscritta. Pertanto, l’imputata era stata messa legalmente in condizione di conoscere la possibilità di sanare la propria posizione.
Sul secondo e più rilevante motivo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello circa la mancata applicazione tenuità del fatto. I giudici hanno sottolineato due elementi ostativi all’applicazione dell’art. 131 bis c.p.:
* L’entità dell’importo omesso: La somma di 40.110,31 euro è stata considerata di notevole importo, pari a “oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale”. Un debito così elevato non può essere compatibile con un’offesa di lieve entità.
* La durata della condotta: L’omissione si è protratta per “oltre un anno e mezzo”, dimostrando una continuità nell’illecito che esclude il carattere occasionale e modesto del comportamento.
La Cassazione ha concluso che le argomentazioni difensive erano mere rivalutazioni di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, il quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge e non a riesaminare i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione concreta della gravità del reato. Nel contesto dell’omissione contributiva, l’importo del debito e la persistenza della condotta illecita sono indicatori oggettivi che possono precludere l’accesso a tale beneficio. La decisione conferma che un’omissione di oltre 40.000 euro, protratta per un lungo periodo, costituisce un fatto di reato significativo, meritevole della sanzione penale e non liquidabile come di “particolare tenuità”.
Quando un’omissione nel versamento dei contributi può essere considerata di “particolare tenuità”?
Secondo la decisione, non può essere considerata di particolare tenuità quando l’importo omesso è significativo (in questo caso, oltre 40.000 euro, pari a più del quadruplo della soglia di rilevanza penale) e la condotta illecita si è prolungata nel tempo (per oltre un anno e mezzo).
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone questioni già decise in appello?
Sì, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché riproponeva un tema, quello della particolare tenuità del fatto, che era già stato adeguatamente trattato e respinto con motivazioni pertinenti e logiche dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti di diritto.
Cosa comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 26 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 18 ottobre 2023, con la quale COGNOME era stata condannata alla pena di mesi 2, giorni 12 di reclusione ed euro 240 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 2, com 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983; fatti commessi in Sassari nei periodi compresi da aprile a dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma del giudizio colpevolezza del ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondat non confrontandosi la censura difensiva con le argomentazioni della Corte di appello che, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19457 08/04/2014, Rv. 259724 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251268), ha evidenziato che la notifica della diffida dell’RAGIONE_SOCIALE, con i dati corretti, è avvenuta presso l’ind di residenza dell’imputata e la cartolina di ricevimento è stata regolarmente sottoscritta, per la COGNOME è stata messa legalmente a conoscenza della possibilità di avvalersi della special causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quan ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 17-18), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all’applicazione dell 131 bis cod. pen., la circostanza che, nonostante i versamenti volontari effettuati dall’imputat comunque successivi alla notifica della diffida, è residuata un’omissione per un importo complessivo di 40.110,31 euro, pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale, a c aggiungendosi che la condotta illecita omissiva si è prolungata per oltre un anno e mezzo.
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valuta di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 13 giugno 2025.