Mancanza Querela Truffa: Quando il Reato Resta Punibile?
La procedibilità dei reati è un pilastro del nostro sistema penale e, nel caso della truffa, la regola generale richiede la querela della persona offesa. Tuttavia, esistono eccezioni cruciali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre lo spunto per analizzare quando la mancanza querela truffa non comporta l’archiviazione del procedimento, specialmente in presenza di circostanze aggravanti.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Bergamo che in secondo grado dalla Corte di Appello di Brescia per il reato di truffa aggravata ai sensi degli articoli 61 n. 5 e 640, secondo comma, n. 2-bis, del codice penale. La pena inflitta era di 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi di impugnazione per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la questione della mancanza querela truffa
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali. La più rilevante ai nostri fini era il secondo motivo, con cui si lamentava l’erronea applicazione della legge penale e processuale. In particolare, si sosteneva che i giudici avrebbero dovuto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per mancanza querela truffa, in quanto la stessa non sarebbe stata presentata tempestivamente.
Questo argomento si fonda sul presupposto che il reato di truffa, di norma, sia procedibile solo a querela di parte. Pertanto, l’assenza o la tardività di tale atto impedirebbe l’esercizio stesso dell’azione penale.
Oltre a ciò, il ricorrente eccepiva una violazione del principio ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, ritenendo che le prove a suo carico non fossero sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza certo, come richiesto dall’art. 533 del codice di procedura penale e dall’art. 27 della Costituzione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura del reato contestato. All’imputato non veniva addebitata una truffa semplice (art. 640, primo comma, c.p.), ma una truffa aggravata. Le circostanze aggravanti contestate nel caso di specie, previste dall’art. 640, secondo comma, c.p., modificano il regime di procedibilità del reato.
La legge stabilisce infatti che, in presenza di tali aggravanti, il delitto di truffa diventi procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato, attraverso il Pubblico Ministero, ha l’obbligo di esercitare l’azione penale non appena abbia notizia del reato, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La querela, in questi casi, perde il suo ruolo di condizione di procedibilità e si degrada a mera notizia di reato.
Di conseguenza, l’argomento difensivo basato sulla tardività o sulla mancanza querela truffa risulta infondato. Se i fatti sono correttamente qualificati come truffa aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 640 c.p., il processo deve proseguire d’ufficio. La doglianza del ricorrente, quindi, non può trovare accoglimento su questo specifico punto, poiché la procedibilità del reato non dipendeva dalla tempestiva presentazione di una querela.
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, la Corte di Cassazione ha il compito di valutare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente, non di riesaminare le prove. Se i giudici di merito hanno adeguatamente spiegato perché ritengono provata la colpevolezza dell’imputato sulla base degli elementi raccolti, il motivo di ricorso viene generalmente respinto.
Conclusioni
Questa vicenda processuale ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione giuridica del fatto è decisiva per determinare il regime di procedibilità di un reato. Nel caso della truffa, la presenza di specifiche circostanze aggravanti trasforma il reato da procedibile a querela a procedibile d’ufficio. Questa distinzione ha implicazioni pratiche enormi: rende irrilevante qualsiasi questione relativa alla tempestività o alla presentazione della querela da parte della vittima. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, è essenziale comprendere che non sempre la mancanza querela truffa è sufficiente a bloccare un procedimento penale.
La mancanza di una querela tempestiva impedisce sempre la punibilità per il reato di truffa?
No, non sempre. Se sussistono determinate circostanze aggravanti, come quelle previste dall’art. 640, secondo comma, del codice penale, il reato di truffa diventa procedibile d’ufficio e la querela non è più una condizione necessaria per l’avvio del procedimento penale.
Cosa significa che un reato è ‘procedibile d’ufficio’?
Significa che l’azione penale viene esercitata dal Pubblico Ministero autonomamente, non appena riceve la notizia del reato, senza che sia necessaria una specifica richiesta (querela) da parte della persona offesa. Lo Stato persegue il reato per un interesse pubblico.
Qual è la conseguenza principale se una truffa è aggravata e quindi procedibile d’ufficio?
La conseguenza principale è che qualsiasi eccezione o difesa basata sulla mancanza, sul ritiro o sulla tardività della querela non può essere accolta. Il processo penale prosegue indipendentemente dalla volontà della vittima.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27510 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27510 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di Appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 settembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza emessa, in data 05 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Bergamo, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di tempestiva querela.
Sent. n. sez. 816/2025
UP – 14/05/2025
R.G.N. 10075/2025
4.Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 640 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. nonchØ violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
P.Q.M