Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4596 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Noicattaro il 07/03/1945
avverso la ordinanza de124/0P2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il decreto dell’8 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bari, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., di un fabbricato a lui intestato ma ritenuto nella disponibilità di NOME COGNOME
sottoposto ad indagini e raggiunto da misura cautelare custodiale del 7 febbraio 2024 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 512-bis, 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del terzo interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale ha eluso le argomentazioni difensive volte a censurare con l’istanza di riesame essenzialmente la mancanza di motivazione del decreto di sequestro (che si limitava soltanto ad indicare l’immobile da sequestrare senza alcun riferimento al ricorrente e senza motivare, neppure per relationem, sui presupposti legittimanti la misura e al periculum in mora), e quindi il potere di integrazione in sede di riesame.
Il Tribunale, addebitando alla difesa di aver contestato le valutazioni fatte dal Giudice per le indagini preliminari, ha operato una distorsione della realtà processuale, come dimostra la lettura del decreto genetico e della istanza di riesame.
Va aggiunto che nemmeno le incolpazioni provvisorie menzionavano l’immobile e che il ricorrente non è coinvolto in alcuna ipotesi delittuosa riportata dal decreto e ha acquistato l’immobile il 2 maggio 2008 ovvero in epoca assai precedente e lontana dai fatti contestati al Palermiti.
In modo errato il Tribunale ha richiamato, per giustificare il potere di integrazione, alcuni precedenti di legittimità, che invece ribadivano come il potere di integrazione trovi il suo limite nel caso di motivazione assente o apparente.
Né poteva pretendersi dalla difesa di indicare gli aspetti della motivazione privi di autonoma valutazione che avessero impedito apprezzamenti di segno contrario, posto che mancava del tutto una motivazione.
Neppure poteva ritenersi integrata la motivazione dalla mozione cautelare, ovvero da altri atti di indagine posto che difettava un richiamo a tal fine a tali atti
Da censurare infine è anche la argomentazione che addebita alla difesa di non aver fatto riferimento al reato associativo, non risultando tale reato nel decreto di sequestro.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 240-bis cod. pen.
Illegittima è in ogni caso l’integrazione della motivazione del decreto genetico sui punti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La stessa motivazione del Tribunale è anche insufficiente ed assertiva, non avendo rilevato gli indici rivelatori del periculum, che per un immobile richiedeva
una motivazione particolarmente rigorosa e puntuale. Tanto più se si considera che la difesa aveva prodotto in udienza documentazione attestante la capacità reddituale del ricorrente all’epoca dell’acquisto e sia l’acquisto stesso e il pagamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
E’ assorbente il profilo di violazione di legge denunciato nel primo motivo.
Il ricorrente lamenta in particolare la mancanza di motivazione del decreto d sequestro sui presupposti legittimanti la misura cautelare reale e pertanto fondatezza della eccezione sollevata davanti al Tribunale del riesame che doveva portare all’annullamento della stessa e non alla sua integrazione.
Il rilievo è fondato.
Secondo una pacifica esegesi, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullament del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell’art. cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, c settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funz del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimen impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789).
Ebbene, il decreto di sequestro fa riferimento al sequestro del “Fabbricat (Villa) abusivamente edificato, siro in Bari, vla Caldarola INDIRIZZO, di proprietà COGNOME COGNOME, nato a Noicattaro (BA) iI7/3/45″ solo nella parte della premessa in cui richiama la richiesta del P.M., e nel dispositivo, senza alc grafica motivazione sulle ragioni di tale misura.
Il Tribunale del riesame proprio per illustrare il provvedimento sul punto h richiamato la richiesta del P.M. e, nel respingere la eccezione difensiva, ha riten il decreto motivato “per relationem” e comunque non privo di “un contenuto valutativo suo proprio”.
La risposta del Tribunale è errata, posto che – anche a voler ritenere legitt il richiamo per relationem – è dirimente che / in ordine al sequestro della villa di NOME COGNOME nessun passaggio della motivazione del decreto genet-itip dimostra che sul punto il Giudice per le indagini preliminari abbia espre,sso u autonoma valutazione.
A fronte della totale mancanza grafica della motivazione sui presupposti applicativi della misura ablativa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato.
Se è ben vero, infatti, che il Tribunale del riesame, nell’ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen., richiamat dall’art. 324, cod. proc. pen., può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve uniformarsi la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l’omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dal comma 7 dell’art. 324, cod. proc. pen.) è configurabile, per l’accertata mancanza di motivazione, la radicale nullità prevista dalla citata norma.
In un caso del genere, il Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, ma deve disporre l’annullamento del provvedimento genetico, come chiarito dalle Sezioni Unite.
Per i motivi indicati, che assorbono ogni altra censura, devono essere annullati senza rinvio sia l’ordinanza impugnata, sia il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell’8 marzo 2024, limitatamente al fabbricato (Villa), Bari, INDIRIZZO, di proprietà di COGNOME NOME, con conseguente dissequestro e restituzione dei beni attinti dalla misura ablativa dei beni all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell’8/03/2024, limitatamente al fabbricato (Villa), Bari, INDIRIZZO intestato a COGNOME NOME, ed ordina il dissequestro e la restituzione di tale immobile all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto,dimpetenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso i1 / 17/12/2024.