Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FUJIAN (Cina) il 27/03/1989
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del GIP del TRIBUNALE di MACERATA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del GIP del Tribunale di Macerata emessa in data 16/09/2024 è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) ex art. 321, comma 2-bis cpp, 322-ter e 240-bis cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81, 110, 61-bis e 648bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’indagato, eccependo con duplice motivo:
l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione del provvedimento impugnato, sostenendosi l’omessa indicazione degli elementi indiziari a base del ritenuto fumus commissi
delicti, con conseguente impossibilità di evincere gli addebiti ed i comportamenti contestati, a fronte di quanto indicato nell’incolpazione provvisoria (ricezione di denaro in contanti, provento di delitti tributari, e trasferimento in conti esteri, l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato, attivo in più di uno Stato);
la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) per mancanza dei presupposti del sequestro, in relazione anche al periculum in mora, atteso il riferimento a riguardo ad evidenze probatorie neppure indicate.
3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato descrive nella prima parte il meccanismo fraudolento transfrontaliero, posto in essere da un gruppo criminale organizzato, volto ad evadere le imposte in differenti Stati membri dell’Unione attraverso l’importazione di merce in Europa dalla Cina (“gli importatori, che per lo più sono fittizi soggetti economici bulgari, rivendono merce in Italia a società cartiere o ditt individuali prive di consistenza, che omettono di dichiarare e pagare VIVA dovuta e mettono in commercio in nero i prodotti così acquistati” – pag. 4); analizza, quindi, i gravi indizi di colpevolezza dei reati tributari di evasione dell’IVA (c d’incolpazione provvisoria da 2 a 20) che costituiscono il presupposto anche del reato di riciclaggio ascritto al ricorrente, indicato in motivazione come uno dei tanti soggetti che si sono prestati a riciclare il risparmio d’imposta, conseguito dall’organizzazione criminale, ricevendo le relative somme in contanti e trasferendole attraverso una società prestanome su conti correnti riconducibili ai sodali.
In particolare, la condotta delittuosa ascritta a NOME COGNOME è indicata nel capo 40 dell’incolpazione provvisoria in maniera dettagliata, con riferimento: 1) alla ricezione di denaro in contanti da NOME COGNOME (destinatario di misura cautelare custodiale in quanto principale operatore economico italiano della merce importata con frode fiscale, indagato quale promotore dell’associazione a delinquere e gestore di fatto della ditta COGNOME) in località Prato in almeno 34 occasioni; 2) alla custodia delle somme così ricevute presso i locali dell’esercizio “RAGIONE_SOCIALE” nella sua disponibilità; 3) al trasferimento del corrispettivo tramite i con della ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE su conti correnti esteri, tra cui euro 38.032, su un determinato conto danese ed euro 65.961 su un conto corrente in uso al coindagato COGNOME NOME, soggetto interno all’associazione criminale.
3.1. A fronte di tale dettagliata contestazione, l’ordinanza impugnata riserva al ricorrente una inconsistente motivazione, costituita da un richiamo al contenuto della nota della Guardia di Finanza, che fa riferimento a “tale NOME COGNOMEsoggetto di cui si parlerà dettagliatamente in seguito riguardo ai
frequentissimi contatti telefonici con NOME COGNOME e circa le consegne di danaro contante effettuate da NOME COGNOME nella città di Prato e connesse proprio ai bonifici esteri effettuati dal conto della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE” (pag.53 e incipit di pag. 54).
All’evidenza, tale cenno – privo di qualsiasi ulteriore sviluppo argomentativo – non consente di ravvisare gli elementi del fumus Poni iuris rispetto alla incolpazione di riciclaggio indicata, requisito del sequestro preventivo che, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152).
Tali elementi non possono ricercarsi nella istanza della Procura Europea del 10 settembre 2024, alla quale l’ordinanza impugnata “si richiama integralmente per relationem” nella premessa della motivazione (pagina 2), posto che il giudice è tenuto comunque ad indicare gli elementi fattuali, esposti in un atto investigativo, che ha inteso far propri rispetto alla posizione dell’indagato, risolvendosi, altrimenti, il richiamo in un apodittico e generico rinvio a tutto ciò che è contenuto nell’atto stesso.
In definitiva, il ricorso diretto per cassazione avverso un’ordinanza cautelare può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa (cfr. con riferimento alla misura cautelare personale, Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285531); requisiti che, come evidenziato, difettano nel caso di specie, pur tenendo conto degli standard minimi richiesti per l’adozione del sequestro preventivo.
L’ordinanza impugnata – che provvede in ordine a misure cautelari e reali va pertanto annullata con riferimento al ricorrente, destinatario esclusivamente della disposizione sul sequestro finalizzato alla confisca; trattandosi di radicale mancanza di motivazione, l’annullamento va disposto senza rinvio, con conseguente restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto (cfr. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226713).
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico dello stesso. Dichiara la cessazione della misura cautelare reale nei confronti di NOME COGNOME e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 16/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente