Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROGGIANO GRAVINA il 18/10/1957
avverso il provvedimento del 18/02/2025 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 18 febbraio 2025, il Magistrato di Sorveglianza di Torino non ha autorizzato COGNOME NOME, sottoposto al regime della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore (esclusivamente in compagnia del figlio e nel territorio di Torino e provincia), poter prestare l’attività lavorativa anche nella giornata del sabato e anche ne provincia di Asti.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in riferimento alr art. 111, sesto e setti comma, Cost., e all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha eccepito che il Magistrato di sorveglianza ha respinto l richiesta limitandosi a scrivere «non autorizza» senza tenere in conto l documentazione prodotta, ovvero il contratto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE da cui risulta che il ricorrente dovrebbe prestare l’attività lavorativa anche territorio di Asti e la mali del figlio, suo datore di lavoro, con la quale si richi che il ricorrente potesse essere autorizzato a lavorare anche nella giornata d sabato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare deve rilevarsi che secondo il consolidato indirizzo dell giurisprudenza di legittimità i provvedimenti con i quali il magistrato d sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato (Sez. 1, Sentenza n. 7364 del 06/02/2025 Rv. 287623 -01, conf. N. 108 del 2013 Rv. 254166 -01, N. 25639 del 2013 Rv. 255922 – 01, N. 11578 del 2013 Rv. 255309 – 01, N. 45581 del 2007 Rv. 238919 – 01, N. 30132 del 2003 Rv. 226135 – 01, N. 52134 del 2019 Rv. 277884 – 01).
Tale conclusione si fonda sull’art. 111, settimo comma, Cost., secondo il quale «ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciat dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”.
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell’art 568, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che «ono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle s competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28″.
Tale opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996 dep. 2017, COGNOME, Rv. 206465 – 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 28 terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività d misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria”» dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., che prevede, proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito».
Ciò premesso deve rilevarsi, che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza formulata dal ricorrente volta ad ottenere u incremento delle giornate lavorative e un ampliamento del luogo dove espletare l’attività lavorativa, risulta sprovvisto di motivazione essendosi limitat giudicante a scrivere «Non autorizza, to., 18/2/2025», così incorrendo nel vizio di violazione di legge, trattandosi di provvedimento dotato del solo dispositivo e privo di qualsivoglia motivazione.
Conformemente a quanto affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01, nella materia dei ricorsi per cassazione, il viz deducibile in termini di mancanza di motivazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza comprende, comprende l’ipotesi meramente scolastica – come è quella in esame – di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, e i casi in cui la motivazione ris strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità,
al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare
atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 –
Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01).
Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Torino, nel non autorizzare la richiesta volta a conseguire un incremen
temporale e spaziale dell’attività lavorativa, non poteva esimersi dal confronta con le le ragioni della richiesta e la documentazione su cui la medesima richies
si è fondata.
3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone, pertanto, l’annullament del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di
Torino.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.