Mancanza di Querela: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato a Fallire
L’introduzione di nuove condizioni di procedibilità, come quelle previste dal D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), ha un impatto significativo sui processi penali. Una di queste condizioni è la necessità della querela per procedere per determinati reati. Tuttavia, basare un ricorso sulla presunta mancanza di querela senza un’accurata verifica degli atti processuali può rivelarsi una strategia fallimentare, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato ai danni di un’autovettura. La Corte d’Appello aveva rideterminato la pena per entrambi gli imputati. Non ritenendosi soddisfatti della decisione, i due proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico, ma potenzialmente decisivo, motivo.
Il Ricorso Basato sulla Presunta Mancanza di Querela
Il fulcro dell’impugnazione era la violazione di legge legata alla procedibilità dell’azione penale. I ricorrenti sostenevano che, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, il reato contestato fosse divenuto procedibile solo a querela della persona offesa. A loro dire, nel fascicolo processuale non vi era alcun atto che dimostrasse la volontà punitiva da parte della proprietaria dell’auto, configurando così una chiara ipotesi di mancanza di querela.
Questa argomentazione, se fondata, avrebbe portato a una declaratoria di improcedibilità, annullando di fatto la condanna.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione, sebbene netta, si basa su una constatazione fattuale tanto semplice quanto dirimente.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno smontato la tesi difensiva con un semplice controllo degli atti. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la querela esisteva ed era stata ritualmente depositata. La Corte ha specificato che la persona offesa aveva sporto querela in data 29 marzo 2013 presso il Comando provinciale dei Carabinieri. Tale atto era regolarmente presente nel fascicolo processuale a disposizione delle parti.
L’intero castello accusatorio del ricorso si basava dunque su un presupposto di fatto errato: l’assenza di un documento che, in realtà, era sempre stato agli atti. La doglianza sulla mancanza di querela si è quindi rivelata non solo infondata, ma manifestamente tale, ovvero palesemente priva di pregio fin dalla sua enunciazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa vicenda offre un’importante lezione pratica: l’analisi del fascicolo processuale deve essere meticolosa e completa. Invocare una causa di improcedibilità, come la mancanza della querela, è una strategia difensiva valida solo se supportata da un’effettiva carenza documentale. Proporre un ricorso basato su affermazioni fattuali non veritiere e facilmente smentibili dalla semplice lettura degli atti non solo è inutile ai fini dell’esito del giudizio, ma espone l’imputato a ulteriori conseguenze economiche negative. La diligenza nella verifica degli atti processuali è, e rimane, un pilastro fondamentale dell’attività difensiva.
Perché gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione?
Gli imputati hanno fatto ricorso sostenendo che il reato per cui erano stati condannati (tentato furto pluriaggravato) non fosse più procedibile d’ufficio dopo la riforma del D.Lgs. 150/2022 e che mancasse la necessaria querela della persona offesa.
La querela della vittima era davvero assente dal fascicolo?
No. La Corte di Cassazione ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la querela era stata regolarmente sporta dalla vittima presso il Comando provinciale dei Carabinieri il 29 marzo 2013 e tale atto era presente nel fascicolo processuale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la senten della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania d condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, rideterminando la pena per COGNOME NOME in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 200,00 di multa; per COGNOME NOME mesi sei e giorni sei di reclusione e euro 220,00 di multa già ridotta per il rito;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione di l in quanto, nella vigenza del d.lgs. 150 del 2022, si dovrebbe dichiarare l’improcedibilità mancanza di querela, in quanto agli atti non risulterebbe alcun atto che manifesti la volon punitiva da parte della proprietaria dell’autovettura oggetto del tentativo di fur manifestamente infondato in quanto la querela è stata sporta dalla persona offesa i 29/03/2013 alle ore 8.00 presso il Comando provinciale CC di Catania, come risulta dal fascicolo processuale.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE a mmend . Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.